LE FAMIGLIE NELLA COSTITUZIONE
Dichiarazione - appello
sull'interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione
L'articolo 29, primo comma, non impone affatto alla Repubblica di riconoscere
come famiglia solo quella definita quale "società naturale fondata sul
matrimonio". Impone invece alla Repubblica di riconoscere i suoi diritti, in quanto espressione dell'autonomia sociale. Testualmente:
"la Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio". Ad essa
viene quindi garantita una sfera di autonomia rispetto al potere dello Stato.
Per tale motivo sarebbe contraria alla Costituzione una legge ordinaria che
mirasse a disconoscere i diritti di tali famiglie.
"Circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine
alla sua [della famiglia] regolamentazione": questa la funzione
della disposizione secondo quanto ebbe a dichiarare Costantino Mortati
nell'Assemblea costituente. "Non è una definizione, è una determinazione
di limiti", ribadì nella stessa sede Aldo Moro.
Il Costituente del 1946-47 non poteva immaginare che nei decenni successivi
sarebbe stata avanzata in Italia o altrove la richiesta del riconoscimento di
famiglie di tipo diverso dal modello tradizionale, mentre vivo era invece il
ricordo del tentativo fascista di monopolizzare l'educazione dei
giovani, tentativo analogo a quello in corso proprio in quei mesi con
l'instaurazione di regimi stalinisti in molti paesi dell'Europa centrale: e
tale era appunto il pericolo che con la formulazione dell'articolo 29 si
intendeva scongiurare.
Inoltre, secondo l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, la disciplina nazionale può modulare variamente le modalità
di esercizio dei distinti diritti di sposarsi e di costituire una famiglia, ma
non in forme tali che possano portare alla vanificazione dell'uno o dell'altro.
Il riconoscimento giuridico di altre tipologie di
famiglia non comporterebbe alcun disconoscimento dei diritti delle famiglie
fondate sul matrimonio e non potrebbe quindi violare il disposto dell'articolo
29, primo comma, della Costituzione.
Il fatto che la Costituzione garantisca in modo particolare i diritti della
famiglia fondata sul matrimonio non può in alcun modo
avere come effetto il mancato riconoscimento dei diritti delle altre formazioni
famigliari. A proposito delle quali vanno invece tenuti ben presenti il
fondamentale divieto di discriminare sulla base, anche, di "condizioni
personali", di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, e il
dovere della Repubblica di riconoscere e garantire "i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità", di cui all'articolo 2, già
richiamato in questa materia dalla giurisprudenza costituzionale.
Questo Appello, promosso dalla "Fondazione
Critica liberale", è stato sottoscritto da:
Mauro Barberis (Prof. Filosofia del Diritto - Univ.
Trieste),
Piero Bellini (Prof. emerito Univ. Roma "La
Sapienza" - Accademico dei Lincei),
Roberto Bin (Prof. Diritto Costituzionale - Univ.
Ferrara),
Giuditta Brunelli,
(Prof. Istituzioni di Diritto pubblico - Univ. Ferrara),
Massimo Carli (Prof. Diritto pubblico - Univ.
Firenze),
Paolo Cendon
(Prof. Istituzioni di Diritto Privato - Univ. Trieste),
Enzo Cheli (Prof.
Diritto costituzionale - Univ. Firenze -
Accademico dei Lincei),
Giovanni Di Cosimo (Prof.
Diritto Costituzionale - Univ. Macerata),
Alfonso Di Giovine (Prof. Diritto Costituzionale Comparato - Univ. Torino),
Gilda Ferrando (Prof. Diritto
Privato - Univ. Genova),
Vincenzo Ferrari
(Prof. Filosofia del Diritto - Univ.
Milano ),
Nicola Fiorita (Prof. Diritto
Ecclesiastico - Univ. Firenze),
Maurizio Fumo (Magistrato),
Sergio Lariccia (Prof. Diritto Amministrativo - Univ.
Roma "La Sapienza"),
Alessandro Pizzorusso
(Prof. Istituzioni di Diritto Pubblico - Univ. Pisa - Accademico dei Lincei),
Fausto Pocar (Prof. Diritto Internazionale - Univ.
Milano - Pres. Tribunale penale dell'Aja)
Valerio Pocar (Prof. Sociologia del Diritto - Univ.
Milano "Bicocca"),
Salvatore Prisco (Prof.
Istituzioni di Diritto Pubblico - Univ. Napoli
"Federico II"),
Andrea Pugiotto
(Prof. di Diritto costituzionale - Univ. Ferrara),
Pietro Rescigno (Prof. emerito Univ. Roma "La
Sapienza" - Accademico dei Lincei),
Paolo Ridola (Prof. Diritto Costituzionale Comparato - Univ. Roma "La Sapienza"),
Paola Ronfani (Prof. Sociologia del diritto - Univ.
Milano),
Francesco Rimoli
(Prof. Istituzioni di Diritto Pubblico - Univ. Teramo),
Stefano Rodotà (Prof. Diritto Civile - Univ. Roma
"La Sapienza"),
Gustavo Zagrebelski (Prof. Diritto costituzionale - Univ.
Torino - Accademico dei Lincei),
Paolo Zatti (Prof. Istituzioni di diritto privato - Univ