CIRCA LA BOZZA
SULLE UNIONI DI FATTO
Il perché del nostro
leale "non possumus" Editoriale de
l”Avvenire” del 6 febbraio 2007
Il lavorìo
su un possibile disegno di legge del governo in materia di
unioni di fatto sembra dunque arrivato ad una svolta. Le
anticipazioni di stampa - soprattutto quella assai particolareggiata
fornita sabato scorso da "Repubblica" - tenderebbero a confermare
che ormai ci siamo. In realtà, però, a quanto è dato di capire, non ci
siamo affatto. L'impianto della bozza normativa fatta circolare induce infatti a ritenere che ciò che era stato solennemente
escluso, la creazione di un modello simil-familiare,
è in realtà quello che si va alacremente predisponendo.
Era possibile domandarsi quali soluzioni potessero
essere adottate per dare attuazione a quel capitolo del programma
dell'Unione (qui senza l'Udeur) che prevede il
«riconoscimento giuridico di diritti, prerogative e facoltà delle persone
che fanno parte delle unioni di fatto». Formula questa che - secondo logica
- individua come oggetto del riconoscimento che si vuole introdurre i
diritti dei singoli e non la convivenza in quanto
tale. Ne deriva che qualsiasi modello di registrazione, certificazione o
attestazione della convivenza, ad esempio di tipo anagrafico, alla quale venisse collegata l'attribuzione di diritti e di doveri
dei soggetti che ne fanno parte, sarebbe del tutto gratuita, e finirebbe
per riconoscere legalmente una realtà di tipo para-familiare,
determinandola anzi come un nuovo status.
Ebbene, tutto ciò che qui si paventa, lo troviamo
nella bozza messa abilmente in circolazione per saggiare l'opinione
pubblica. È infatti l'articolo 1 a dare subito il
là in senso para-matrimoniale al testo. In primo luogo, introduce il
"rito" della dichiarazione di convivenza e della conseguente
"annotazione" nell'anagrafe comunale e fa discendere da questo
passaggio l'attribuzione di diritti e di doveri ai conviventi. Si delinea, insomma, un processo nel quale l'anagrafe
diventa lo strumento non di un puro e semplice accertamento, ma
dell'attribuzione di uno status giuridicamente rilevante. Inoltre lo stesso
articolo va a specificare - cosa assolutamente non dovuta - a quale titolo
la convivenza si instaura, ossia delimitando le
convivenze oggetto della normativa a quelle tra «due persone maggiorenni»
legate da «vincoli affettivi». Le unioni di fatto con finalità assistenziali o solidaristiche
non sono neanche considerate. E, stando ad altre
anticipazioni di stampa, sarebbero addirittura escluse esplicitamente
quelle tra fratelli e sorelle o tra parenti in linea retta.
Se a qualcuno queste sembrano questioni di lana
caprina, si ricreda. Un conto è riconoscere alcuni diritti a persone che
hanno dato liberamente origine a una situazione di
fatto che rimane tale, e tutt'altro è dare a tale
condizione una rilevanza giuridica che ne fa, appunto, la fonte di diritti
e doveri assai simili a quelli previsti per la famiglia fondata sul
matrimonio.
Sulla base di una costruzione giuridica, si
riconoscerebbe così tutta una serie di diritti - in materia di successione,
di pensione di reversibilità, di obbligo di prestazione di alimenti, di
dovere di reciproca assistenza e solidarietà - che non a caso l'ordinamento
italiano prevede solo e soltanto in relazione allo status familiare e al
valore di assoluta preminenza a questo riconosciuto dalla Costituzione e
dalle leggi. E il risultato sarebbe quello di
porre in modo forzoso e inevitabilmente sconvolgente su un piano analogo la
programmatica stabilità della famiglia definita nell'articolo 29 della
nostra Carta fondamentale e la condizione liberamente altra delle scelte di
mera convivenza. Un'operazione spericolata da un punto di
vista giuridico e ancora di più per significato e impatto sociale.
È questo il cuore del problema. Creare, sia pure in forma involuta e
indiretta, un modello alternativo e spurio di famiglia significa indebolire
e mortificare l'istituto coniugale e familiare «nella sua unicità irripetibile» (Benedetto XVI, domenica scorsa):
l'esperienza, realizzata in una serie di Paesi, questo sgradevole ness o dimostra in modo incontrovertibile. E significa agire in oggettivo e azzardato contrasto con
il favor riconosciuto alla famiglia fondata sul matrimonio dalla
Costituzione repubblicana e da una tradizione culturale e giuridica bimillenaria.
Per questi motivi, se il testo che in queste ore circola come indiscrezione fosse sostanzialmente confermato, noi per
lealtà dobbiamo fin d'ora dire il nostro "non possumus".
Che non è in alcun modo un gesto di arroganza,
piuttosto è la consapevolezza di ciò che dobbiamo - per servizio di amore -
al nostro Paese. L'indicazione franca e disarmata di uno spartiacque che
inevitabilmente peserà sul futuro della politica italiana.
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