Legislatura 15º - Disegno di legge N.
1396Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1396
SENATO DELLA REPUBBLICA
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XV LEGISLATURA ———–
N. 1396
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa
dei senatori SILVESTRI, DONATI, PALERMI e RIPAMONTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13
MARZO 2007
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Disciplina dell’assistenza spirituale
alle Forze armate
e abolizione della figura dei cappellani militari
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Onorevoli Senatori. – I temi della pace e della guerra
coinvolgono un numero sempre più grande di coscienze in un dibattito civile,
politico e sociale di grande respiro. Molte le angolature scelte per affrontare un tema così vasto e
coinvolgente come la pace dai più disparati soggetti. Tra questi
l’associazione cattolica Pax Christi ha posto
con sempre maggior forza il tema dei cappellani militari. Un
tema che ha visto coinvolto nel dibattito anche il Pontefice Benedetto XVI, col
suo discorso al «V convegno degli ordinariati militari» svolto nella
Sala Clementina il 26 ottobre scorso.
Pax Christi già da tempo ha sollevato la questione dei cappellani militari.
A Barbiana il 26 giugno 1997, in occasione del
trentesimo anniversario della morte di don Lorenzo Milani,
l’associazione cattolica rilanciava il dibattito non per togliere valore al
servizio di assistenza spirituale alle forze armate,
ma per rendere i cappellani militari più liberi, senza privilegi e senza
stellette. Le stesse argomentazioni di allora assumono ancor più valore oggi
alla luce dei cambiamenti già intervenuti, come l’abolizione della leva
obbligatoria, la professionalizzazione dell’esercito
composto da volontari, il coinvolgimento dei soldati
italiani in vari territori di guerra, i nuovi e sempre più micidiali sistemi
d’arma utilizzati e in fase di studio.
Perché non scegliere anche per i cappellani
nell’esercito un ruolo di presenza sul modello della Polizia di Stato o degli
istituti penitenziari, dove i cappellani non sono inquadrati nella struttura?
Insomma, un ministero di accompagnamento spirituale ma
libero dalle stellette, libero dal lauto stipendio e dai privilegi dovuti al
fatto che si è parte di una gerarchia militare. Un ordinario militare con il
grado di generale forse è un po’ troppo! Sarebbe come equiparare
ai più alti gradi dirigenziali della Polizia di Stato o ai direttori delle
carceri o ai primari degli ospedali i preti che offrono in quelle strutture
pubbliche un servizio di assistenza spirituale, ora svolto peraltro senza oneri
per lo Stato. «Perché allora non tornare ad essere
preti come gli altri, inseriti in una diocesi come le altre? Perché affidare la
cura pastorale dei militari alla parrocchia nel cui territorio sorge la
caserma?», si domanda retoricamente Pax Christi.
Nella storia la figura del cappellano militare non
sempre è stata inquadrata militarmente, tanto meno com’è oggi con legge dello
Stato italiano, equiparato di rango addirittura ai più alti gradi di ufficiali. Alla nascita dello Stato unitario nel 1878 fu
completamente eliminata la funzione dei cappellani militari; nel 1922 il loro
servizio fu di nuovo soppresso, tranne quello per la raccolta delle salme dei
caduti in guerra e la sistemazione dei cimiteri di guerra affidati a poche
unità di cappellani militari. Con un successivo provvedimento legislativo fu
istituito un contingente permanente di cappellani militari in tempo di pace,
circoscrivendone la presenza religiosa a ospedali e
carceri militari con il divieto della presenza nelle caserme. Anche nelle
formazioni partigiane, sacerdoti cattolici prestarono la loro opera di assistenza spirituale, come attività volontaria priva di
configurazione giuridica.
Con l’entrata in vigore della Costituzione e del suo
articolo 7, i rapporti tra Stato e Santa Sede vengono regolati attraverso
accordi che prevedono procedimenti di revisione bilaterale senza necessità di
revisioni costituzionali. È questo il caso dell’accordo tra la Repubblica
italiana e la Santa sede del 18 febbraio 1984 che, tra l’altro
all’articolo 11 stabilisce: «La Repubblica italiana assicura che
l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati,
la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza
pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possano dar
luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento
delle pratiche di culto dei cattolici».
Sulla base dell’accordo, dal maggio 1985 a tutt’oggi sono state prodotte tredici intese attuative dell’Accordo stesso: una legge e un decreto del
Presidente della Repubblica sul tema della riforma degli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero; uno scambio di note
volte alla definizione di nomine ecclesiastiche; un decreto del Presidente
della Repubblica relativo alle feste religiose; sette relativi all’insegnamento
della religione cattolica; uno relativo all’assistenza spirituale al personale
cattolico della Polizia di Stato e infine uno relativo ai beni culturali.
È tempo ormai in una società in grande movimento, nel
pieno di un’epoca contrassegnata da profonde trasformazioni sociali, immense
trasmigrazioni di umanità dal sud al nord del mondo, con tutto un portato
relativo al rimescolamento di culture, costumi, religioni ed inevitabili
tensioni che contagiano tutti i settori della società civile, di offrire
risposte sempre più aderenti alle esigenze delle nuove realtà che ci troviamo a
vivere. Ed è proprio questo il fine del presente disegno di legge che intende
disciplinare, innovandolo e allargandolo, il concetto stesso di
assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato arricchendolo del
contributo delle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano
sono regolati secondo i principi dell’articolo 8 della Costituzione.
Il disegno di legge si compone di due articoli. Con il
primo si definisce il servizio di assistenza
spirituale alle Forze armate assicurandolo e disciplinandolo secondo i principi
costituzionali. Le norme relative alle intese e agli
accordi bilaterali non devono comportare oneri a carico dello Stato italiano,
similmente a come già oggi avviene negli ambiti della Polizia di Stato, degli
agenti penitenziari e per l’assistenza spirituale prodigata negli ospedali e
nei luoghi di cura. La legge 1º giugno 1961, n. 512, viene
abrogata, prevedendo norme di salvaguardia per gli ecclesiastici già nominati
secondo le norme in vigore.
L’articolo 2 è una delega al Governo al fine di
regolare, in tempi certi, attraverso norme transitorie i rapporti giuridici, i
trattamenti economici e previdenziali del personale dell’ordinariato militare,
garantendone i diritti quesiti e le forme di protezione previste
dall’ordinamento italiano, utilizzando a tali fini quota parte del Fondo per il
sostentamento del clero. Le risorse rese disponibili dall’abrogazione della
legge n. 512 del 1961 andranno finalizzate ad
iniziative in favore della pace e al sostegno delle associazioni onlus che operano nel campo della pace e della lotta alla
povertà nel mondo, attraverso l’emanazione di atti amministrativi che
entreranno in vigore se approvati con il parere favorevole dei due terzi dei
componenti delle Commissioni parlamentari competenti.
1. Il servizio
dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per
integrare la formazione spirituale delle Forze armate stesse è assicurato e
disciplinato da norme basate, per ciò che attiene la religione cattolica sulle
intese tra la Repubblica italiana e la Santa sede secondo i principi stabiliti
dal Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, e
successive modificazioni, e per ciò che attiene le altre confessioni religiose
sulle intese stipulate in attuazione dell’articolo 8 della Costituzione.
2. Le norme di cui al comma precedente non devono
comportare oneri a carico dello Stato.
3. La legge 1º giugno 1961, n. 512, è abrogata. In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui
all’articolo 2 della presente legge, restano in vigore le disposizioni
concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale degli
ecclesiastici nominati prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
1. Sulla base delle intese di cui all’articolo 1, il
Governo è delegato ad emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della relativa legge di ratifica uno o più decreti legislativi al fine di regolare
e definire il servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello
Stato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la
definizione di un regime transitorio che definisca, nel termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, un graduale passaggio dai ruoli dei cappellani militari in
servizio permanente e della loro struttura dirigente, ad un apposito ruolo ad
esaurimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il personale
in attività alla data dell’entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere forme di
protezione, garantendo i diritti acquisiti, per i cappellani militari in
congedo e in congedo assoluto, al momento dell’entrata in vigore della presente
legge;
c) prevedere una nuova
destinazione delle risorse rese disponibili dall’abrogazione della legge 1º
giugno 1961, n. 512, finalizzandole ad iniziative
in favore della pace, al sostegno delle associazioni onlus
che operano nel campo della pace e della lotta alla povertà nel mondo;
d) prevedere che agli
oneri per l’applicazione delle norme di cui alle lettere a) e b) si
faccia fronte utilizzando quota parte del Fondo per il sostentamento del clero.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le risorse di cui al comma 1.
I decreti sono emanati dopo aver ricevuto il parere favorevole delle
Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano
entro 45 giorni dalla data di trasmissione degli schemi relativi.