Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1396Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1396

SENATO DELLA REPUBBLICA

      ———– XV LEGISLATURA ———–

    

N. 1396
 
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SILVESTRI, DONATI, PALERMI e RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2007

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Disciplina dell’assistenza spirituale alle Forze armate
e abolizione della figura dei cappellani militari

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Onorevoli Senatori. – I temi della pace e della guerra coinvolgono un numero sempre più grande di coscienze in un dibattito civile, politico e sociale di grande respiro. Molte le angolature scelte per affrontare un tema così vasto e coinvolgente come la pace dai più disparati soggetti. Tra questi l’associazione cattolica Pax Christi ha posto con sempre maggior forza il tema dei cappellani militari. Un tema che ha visto coinvolto nel dibattito anche il Pontefice Benedetto XVI, col suo discorso al «V convegno degli ordinariati militari» svolto nella Sala Clementina il 26 ottobre scorso.

    Pax Christi già da tempo ha sollevato la questione dei cappellani militari. A Barbiana il 26 giugno 1997, in occasione del trentesimo anniversario della morte di don Lorenzo Milani, l’associazione cattolica rilanciava il dibattito non per togliere valore al servizio di assistenza spirituale alle forze armate, ma per rendere i cappellani militari più liberi, senza privilegi e senza stellette. Le stesse argomentazioni di allora assumono ancor più valore oggi alla luce dei cambiamenti già intervenuti, come l’abolizione della leva obbligatoria, la professionalizzazione dell’esercito composto da volontari, il coinvolgimento dei soldati italiani in vari territori di guerra, i nuovi e sempre più micidiali sistemi d’arma utilizzati e in fase di studio.
    Perché non scegliere anche per i cappellani nell’esercito un ruolo di presenza sul modello della Polizia di Stato o degli istituti penitenziari, dove i cappellani non sono inquadrati nella struttura? Insomma, un ministero di accompagnamento spirituale ma libero dalle stellette, libero dal lauto stipendio e dai privilegi dovuti al fatto che si è parte di una gerarchia militare. Un ordinario militare con il grado di generale forse è un po’ troppo! Sarebbe come equiparare ai più alti gradi dirigenziali della Polizia di Stato o ai direttori delle carceri o ai primari degli ospedali i preti che offrono in quelle strutture pubbliche un servizio di assistenza spirituale, ora svolto peraltro senza oneri per lo Stato. «Perché allora non tornare ad essere preti come gli altri, inseriti in una diocesi come le altre? Perché affidare la cura pastorale dei militari alla parrocchia nel cui territorio sorge la caserma?», si domanda retoricamente Pax Christi.
    Nella storia la figura del cappellano militare non sempre è stata inquadrata militarmente, tanto meno com’è oggi con legge dello Stato italiano, equiparato di rango addirittura ai più alti gradi di ufficiali. Alla nascita dello Stato unitario nel 1878 fu completamente eliminata la funzione dei cappellani militari; nel 1922 il loro servizio fu di nuovo soppresso, tranne quello per la raccolta delle salme dei caduti in guerra e la sistemazione dei cimiteri di guerra affidati a poche unità di cappellani militari. Con un successivo provvedimento legislativo fu istituito un contingente permanente di cappellani militari in tempo di pace, circoscrivendone la presenza religiosa a ospedali e carceri militari con il divieto della presenza nelle caserme. Anche nelle formazioni partigiane, sacerdoti cattolici prestarono la loro opera di assistenza spirituale, come attività volontaria priva di configurazione giuridica.
    Con l’entrata in vigore della Costituzione e del suo articolo 7, i rapporti tra Stato e Santa Sede vengono regolati attraverso accordi che prevedono procedimenti di revisione bilaterale senza necessità di revisioni costituzionali. È questo il caso dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa sede del 18 febbraio 1984 che, tra l’altro all’articolo 11 stabilisce: «La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possano dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici».
    Sulla base dell’accordo, dal maggio 1985 a tutt’oggi sono state prodotte tredici intese attuative dell’Accordo stesso: una legge e un decreto del Presidente della Repubblica sul tema della riforma degli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero; uno scambio di note volte alla definizione di nomine ecclesiastiche; un decreto del Presidente della Repubblica relativo alle feste religiose; sette relativi all’insegnamento della religione cattolica; uno relativo all’assistenza spirituale al personale cattolico della Polizia di Stato e infine uno relativo ai beni culturali.
    È tempo ormai in una società in grande movimento, nel pieno di un’epoca contrassegnata da profonde trasformazioni sociali, immense trasmigrazioni di umanità dal sud al nord del mondo, con tutto un portato relativo al rimescolamento di culture, costumi, religioni ed inevitabili tensioni che contagiano tutti i settori della società civile, di offrire risposte sempre più aderenti alle esigenze delle nuove realtà che ci troviamo a vivere. Ed è proprio questo il fine del presente disegno di legge che intende disciplinare, innovandolo e allargandolo, il concetto stesso di assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato arricchendolo del contributo delle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati secondo i principi dell’articolo 8 della Costituzione.
    Il disegno di legge si compone di due articoli. Con il primo si definisce il servizio di assistenza spirituale alle Forze armate assicurandolo e disciplinandolo secondo i principi costituzionali. Le norme relative alle intese e agli accordi bilaterali non devono comportare oneri a carico dello Stato italiano, similmente a come già oggi avviene negli ambiti della Polizia di Stato, degli agenti penitenziari e per l’assistenza spirituale prodigata negli ospedali e nei luoghi di cura. La legge 1º giugno 1961, n. 512, viene abrogata, prevedendo norme di salvaguardia per gli ecclesiastici già nominati secondo le norme in vigore.
    L’articolo 2 è una delega al Governo al fine di regolare, in tempi certi, attraverso norme transitorie i rapporti giuridici, i trattamenti economici e previdenziali del personale dell’ordinariato militare, garantendone i diritti quesiti e le forme di protezione previste dall’ordinamento italiano, utilizzando a tali fini quota parte del Fondo per il sostentamento del clero. Le risorse rese disponibili dall’abrogazione della legge n. 512 del 1961 andranno finalizzate ad iniziative in favore della pace e al sostegno delle associazioni onlus che operano nel campo della pace e della lotta alla povertà nel mondo, attraverso l’emanazione di atti amministrativi che entreranno in vigore se approvati con il parere favorevole dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Il servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare la formazione spirituale delle Forze armate stesse è assicurato e disciplinato da norme basate, per ciò che attiene la religione cattolica sulle intese tra la Repubblica italiana e la Santa sede secondo i principi stabiliti dal Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, e successive modificazioni, e per ciò che attiene le altre confessioni religiose sulle intese stipulate in attuazione dell’articolo 8 della Costituzione.

    2. Le norme di cui al comma precedente non devono comportare oneri a carico dello Stato.
    3. La legge 1º giugno 1961, n. 512, è abrogata. In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge, restano in vigore le disposizioni concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale degli ecclesiastici nominati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

    1. Sulla base delle intese di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della relativa legge di ratifica uno o più decreti legislativi al fine di regolare e definire il servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

        a) prevedere la definizione di un regime transitorio che definisca, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, un graduale passaggio dai ruoli dei cappellani militari in servizio permanente e della loro struttura dirigente, ad un apposito ruolo ad esaurimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il personale in attività alla data dell’entrata in vigore della presente legge;

        b) prevedere forme di protezione, garantendo i diritti acquisiti, per i cappellani militari in congedo e in congedo assoluto, al momento dell’entrata in vigore della presente legge;
        c) prevedere una nuova destinazione delle risorse rese disponibili dall’abrogazione della legge 1º giugno 1961, n. 512, finalizzandole ad iniziative in favore della pace, al sostegno delle associazioni onlus che operano nel campo della pace e della lotta alla povertà nel mondo;
        d) prevedere che agli oneri per l’applicazione delle norme di cui alle lettere a) e b) si faccia fronte utilizzando quota parte del Fondo per il sostentamento del clero.

    2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le risorse di cui al comma 1. I decreti sono emanati dopo aver ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro 45 giorni dalla data di trasmissione degli schemi relativi.