Statuto dell’associazione “Noi Siamo Chiesa” (registrato nell’ottobre 1996)

 

(gli articoli dal 3 in poi devono essere interamente riscritti, i primi due sono stati approvati all’unanimità dall’assemblea nazionale del 12 febbraio 2006)

 

 

Art. 1    L’Associazione “Noi Siamo Chiesa” ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha struttura democratica  ed è indipendente da qualsiasi organizzazione confessionale, partitica,  professionale o di altro tipo e da istituzioni pubbliche nazionali o locali.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

L’Associazione è disciplinata dal codice civile, dal presente Statuto ed agisce nell’ambito della legge n.266 dell’11.8.1991.

Art.2    L’Associazione “Noi Siamo Chiesa” ha i seguenti scopi :

1)       promuovere la partecipazione dei credenti alla vita della Chiesa cattolica, affermando il  ruolo attivo del Popolo di Dio secondo lo spirito del Concilio Ecumenico Vaticano II;

2)       elaborare analisi e fare proposte  sui rapporti tra la Parola di Dio e il magistero ecclesiastico con particolare riferimento ai problemi posti nel proprio testo fondativo “Appello dal Popolo di Dio”;

3)       impegnarsi perché il Vangelo sia capito e vissuto dai credenti  come fondamento per l’impegno per la pace fondata sulla giustizia in Italia e nel mondo;

4)       partecipare al movimento ecumenico e promuovere direttamente o sostenere ogni iniziativa che faciliti la collaborazione operativa e l’avvicinamento dottrinale tra cristiani appartenenti a diverse confessioni;

5)       sostenere e promuovere iniziative di dialogo e di collaborazione tra le diverse religioni valorizzando ciò che unisce e dialogando su ciò che divide;

6)       partecipare all’International Movement We Are Church-IMWAC e collaborare con ogni altro movimento in Italia o all’estero avente finalità analoghe o simili alle proprie.

 Art.3 Fanno parte dell’Associazione, oltre ai soci fondatori, le persone fisiche che accettano gli scopi associativi e versano la quota sociale decisa annualmente dall’Assemblea dei soci. La domanda di adesione deve essere presentata da due soci e deve essere accettata dal Consiglio direttivo con delibera presa a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il nuovo socio potrà votare in assemblea non prima che siano trascorsi tre mesi dall’accettazione della sua domanda.

Art. 4 La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità ed indegnità che viene sancita, sentito il socio, dall’Assemblea per chi oggettivamente persegua scopi contrari a quelli previsti dal presente Statuto. I soci svolgono la loro attività in modo personale e gratuito senza fini di lucro

Art 5 L’Associazione è gestita dal Consiglio diretivo eletto dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra tre e sette, secondo la decisione dell’Assemblea . Il Consiglio direttivo durica in carica due anni. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno a maggioranza assoluta il Presidente e designa il Segretario che ha anche funzioni di Tesoriere: Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo.

Art.6 II Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga         necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle   delibere del Consiglio Direttivo occorre la presenza della mag­gioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei pre­senti.In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, dal consigliere eletto dai presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il verbale in apposito libro.

Art.7 II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’As sociazione sulla base degli indirizzi generali e delle indicazioni programmati­che decise dall'Assemblea.

Art.8 II Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi in particolare per quanto riguarda le banche , la posta , la riscossione di crediti ed il pagamento di debiti

II Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio .

Art.9 L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno  due volte all'anno ,in via straordinaria ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. L’Assemblea delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione, sul bilancio preven­tivo e consuntivo ,elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori dei Conti, modifica lo Statuto a maggioranza assoluta, stabilisce l'ammontare della quota an­nua di iscrizione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di al­meno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di soci presenti.

Art.10 L'Assemblea è convocata per iscritto a cura del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della riunione; può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci Partecipano all'Assemblea e votano i soci in regola con il pagamento della quota. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci ma nessun socio può ricevere deleghe in numero superiore a due . L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o.in caso di sua assenza da persona eletta dall’Assemblea stessa . Di essa si redige verbale.

Art.11 La gestione contabile dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea dei soci.I Revisori accertano la regolare tenuta dei libri contabili redigono la relazione al bilancio preventivo e consuntivo e provvedono a ispezioni e controlli secondo ne­cessità.

Art12 II patrimonio dell'Associazione è costituito :

        a) da beni mobili e immobili che divengono proprietà dell'Associazione;

        b) da eventuali fondi di riserva;

        c)da eventuali erogazioni,donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

a) quote sociali, b)contributi di enti pubblici e privati, c) versamenti finalizzati di soci e non soci d) eventuali profitti derivanti da proprie iniziative

Art.13 L'esercizio finanziario dura dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che deve essere deliberato dall'Assemblea entro aprile .Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere deliberato entro il mese di novembre .

Art.14 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che no­mina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio . Il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di associazioni od altri enti che per­seguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione.