Statuto
dell’associazione “Noi Siamo Chiesa” (registrato nell’ottobre 1996)
(gli articoli dal 3 in poi devono essere interamente
riscritti, i primi due sono stati approvati all’unanimità dall’assemblea
nazionale del 12 febbraio 2006)
Art.
1 L’Associazione “Noi Siamo Chiesa” ha
durata illimitata, non ha fini di lucro, ha struttura democratica ed è indipendente da qualsiasi organizzazione
confessionale, partitica, professionale o di altro tipo e da
istituzioni pubbliche nazionali o locali.
Le cariche sociali sono elettive e gratuite. Le
prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.
L’Associazione è disciplinata dal codice civile, dal
presente Statuto ed agisce nell’ambito della legge n.266
dell’11.8.1991.
Art.2 L’Associazione “Noi Siamo Chiesa” ha i
seguenti scopi :
1) promuovere la partecipazione dei credenti alla vita della Chiesa
cattolica, affermando il ruolo attivo
del Popolo di Dio secondo lo spirito del Concilio Ecumenico Vaticano II;
2) elaborare analisi e fare proposte sui rapporti tra la Parola di Dio e il
magistero ecclesiastico con particolare riferimento ai problemi posti nel
proprio testo fondativo “Appello dal Popolo di Dio”;
3) impegnarsi perché il Vangelo sia capito e vissuto dai
credenti come fondamento per l’impegno
per la pace fondata sulla giustizia in Italia e nel mondo;
4) partecipare al movimento ecumenico e promuovere direttamente o
sostenere ogni iniziativa che faciliti la collaborazione operativa e
l’avvicinamento dottrinale tra cristiani appartenenti a diverse confessioni;
5) sostenere e promuovere iniziative di dialogo e di collaborazione
tra le diverse religioni valorizzando ciò che unisce e dialogando su ciò che
divide;
6) partecipare all’International Movement We Are Church-IMWAC e collaborare con ogni altro movimento in
Italia o all’estero avente finalità analoghe o simili alle proprie.
Art.3 Fanno parte dell’Associazione,
oltre ai soci fondatori, le persone fisiche che accettano gli scopi associativi
e versano la quota sociale decisa annualmente dall’Assemblea dei soci. La
domanda di adesione deve essere presentata da due soci
e deve essere accettata dal Consiglio direttivo con delibera presa a
maggioranza assoluta dei suoi membri. Il nuovo socio potrà votare in assemblea
non prima che siano trascorsi tre mesi
dall’accettazione della sua domanda.
Art. 4 La qualità di socio si
perde per dimissioni, morosità ed indegnità che viene
sancita, sentito il socio, dall’Assemblea per chi oggettivamente persegua scopi
contrari a quelli previsti dal presente Statuto. I soci svolgono la loro
attività in modo personale e gratuito senza fini di lucro
Art 5
L’Associazione è gestita dal Consiglio diretivo
eletto dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra tre e sette, secondo la
decisione dell’Assemblea . Il Consiglio direttivo durica
in carica due anni. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno a
maggioranza assoluta il Presidente e designa il Segretario che ha anche
funzioni di Tesoriere: Nessun compenso è dovuto ai
membri del Consiglio direttivo.
Art.6 II
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario o che ne sia
fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
Per la validità delle delibere del
Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente o,
in caso di sua assenza, dal consigliere eletto dai presenti.
Delle riunioni del
Consiglio verrà redatto il
verbale in apposito libro.
Art.7 II
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’As sociazione
sulla base degli indirizzi generali e delle
indicazioni programmatiche decise dall'Assemblea.
Art.8 II
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente rappresenta legalmente l'Associazione
in giudizio e nei confronti dei terzi in particolare per quanto riguarda le
banche , la posta , la riscossione di crediti ed il pagamento di
debiti
II Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del
Consiglio .
Art.9 L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo
in via ordinaria almeno due volte all'anno ,in via straordinaria
ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. L’Assemblea
delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione,
sul bilancio preventivo e consuntivo ,elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori
dei Conti, modifica lo Statuto a maggioranza assoluta,
stabilisce l'ammontare della quota annua di
iscrizione.
L'Assemblea è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza
dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea
è valida con qualsiasi numero di soci presenti.
Art.10 L'Assemblea
è convocata per iscritto a cura del Consiglio Direttivo almeno otto giorni
prima della riunione; può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci Partecipano all'Assemblea e votano i soci in regola con il pagamento
della quota. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci ma
nessun socio può ricevere deleghe in numero superiore a due . L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o.in caso di sua assenza
da persona eletta dall’Assemblea stessa . Di essa
si redige verbale.
Art.11 La gestione contabile
dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito
da tre membri
eletti annualmente dall'Assemblea dei soci.I
Revisori accertano la regolare tenuta dei libri contabili redigono la relazione al bilancio preventivo e
consuntivo e provvedono a ispezioni e controlli
secondo necessità.
Art12
II patrimonio dell'Associazione è costituito :
a) da beni mobili e immobili che
divengono proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva;
c)da eventuali
erogazioni,donazioni e lasciti;
Le entrate dell'Associazione sono
costituite :
a) quote sociali, b)contributi di enti pubblici e privati, c) versamenti finalizzati di
soci e non soci d) eventuali profitti derivanti da proprie iniziative
Art.13 L'esercizio
finanziario dura dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio
Direttivo redige il bilancio consuntivo che deve essere deliberato dall'Assemblea entro aprile .Il
bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere deliberato
entro il mese di novembre .
Art.14 Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
dei soci che nomina uno o più liquidatori e
delibera in ordine alla devoluzione
del patrimonio . Il patrimonio residuo sarà
devoluto a favore di associazioni od altri enti che
perseguono finalità analoghe a quelle
dell'Associazione.