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Noi Siamo Chiesa

Sezione italiana del movimento internazionale “We Are Church” per la riforma della Chiesa cattolica

Oggi 10 dicembre celebriamo i diritti umani patrocinati dall’ONU

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

 

Introduzione alla Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani

Sul
Preambolo e l’Articolo 1

La Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite riunita a Parigi, al Palais de Chaillot, il 10
dicembre 1948, contiene il “codice genetico” di una rivoluzione giuridica,
politica e culturale che è tuttora in atto nel segno della centralità della
persona umana.
La Dichiarazione non è rimasta sola, una sorta di vox clamantis in deserto.
Essa è all’origine di un nuovo Diritto internazionale, costituito da numerose
Convenzioni giuridiche (in materia di discriminazione razziale, tortura,
discriminazione nei riguardi delle donne, diritti dei bambini, diritti dei
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, diritti delle persone con
disabilità, ecc). La sua caratteristica essenziale è di avere recepito principi
di etica universale e di traghettarli, con la forza della norma giuridica, in
tutti i campi, dalla politica all’economia.

Il
Preambolo della Dichiarazione universale è importante perché enuncia principi
assolutamente innovativi per il sistema delle relazioni internazionali, in
particolare quello secondo cui il rispetto della dignità che inerisce a “tutti
i membri della famiglia umana” e dei loro diritti eguali e inalienabili sta
alla base della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, dunque anche
dell’ordine mondiale: il valore della dignità umana è posto al di sopra della
sovranità degli stati. Nel Preambolo è anche affermato che la migliore garanzia
dei diritti umani è quella che previene la loro violazione e che, quindi, lo
strumento più efficace per la promozione dei diritti della persona e dei popoli
sono l’insegnamento e l’educazione.

Articolo 1

“Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.”

L’articolo
1 dice chiaramente qual è il fondamento dei diritti umani: è l’essere umano in
quanto tale. Si nasce con i diritti e le libertà fondamentali. Il legislatore,
nel nostro caso il legislatore internazionale, non ‘crea’ né ‘concede’ i
diritti umani, ma li “riconosce”. I diritti umani preesistono alla legge
scritta.
I diritti umani siamo noi. In epoca di assolutismo, ci fu chi disse: “L’Etat
c’est moi” (lo Stato sono io). In virtù del riconoscimento giuridico dei
diritti umani ciascuno di noi può a giusto titolo dire: “
La Loi c’est moi” (la Legge
sono io), beninteso la legge fondamentale, non il privilegio o il capriccio o
il lusso. Dire diritti umani significa dire consapevolezza di altissima
responsabilità personale e sociale, da spendere in termini di solidarietà e di
servizio alla comunità. Gli estensori della Dichiarazione intesero i diritti
umani come “verità pratiche”: il diritto alla vita è il bisogno vitale di
vivere, il diritto al lavoro è il bisogno vitale di lavorare, e così via.
Dissero: scriviamo un elenco di verità pratiche, senza chiederci qual è il loro
fondamento. Ma l’articolo 1 esplicita senza mezzi termini proprio questo
fondamento.

A
distanza di cinquant’anni dal 10 dicembre 1948, l’Assemblea generale delle
Nazioni Unite ha adottato, il 9 dicembre del 1998, un‘altra Dichiarazione
(senza l’aggettivo ‘universale’) su “il diritto e le responsabilità degli
individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e realizzare
le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti”.
L’articolo 1 di questo solenne documento, conosciuto come
la Magna Charta dei difensori dei diritti umani, proclama che “tutti hanno
diritto, individualmente e in associazione con altri, di promuovere e lottare
per la promozione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali a livello nazionale e internazionale”.  Notare il verbo
‘lottare’, beninteso pacificamente, in uno spazio dove non esistono confini e
muri per la difesa dei diritti umani, dentro e fuori dello Stato di
appartenenza: è lo spazio “glocale”, dal quartiere fino ai grandi santuari della
politica internazionale. L’articolo 7 di questa Magna Charta è altrettanto
impegnativo dell’articolo 1: “Tutti hanno diritto, individualmente e in
associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui
diritti umani e di promuovere la loro accettazione”. I difensori dei diritti
umani sono spronati a innovare anche sul modo di concepire, per esempio, la
cittadinanza e la stessa comunità internazionale: cittadinanza inclusiva la
prima, casa comune di tutti i membri della famiglia umana

 

 

 

Articolo 2

“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione
sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che
tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o
non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.”

 

Questo articolo, affermando che
tutti i diritti e libertà enunciati nella Dichiarazione “spettano ad ogni
individuo”, potrebbe sembrare pleonastico rispetto all’articolo 1, è
invece il suo completamento con l’ammonizione: giù le mani dalla dignità della
persona e dai diritti che le ineriscono. L’espressione “senza
distinzione”, richiama implicitamente il principio di eguaglianza e
introduce quello di non discriminazione, che verrà esplicitato dall’articolo 7. Il divieto di
discriminazione è già espresso, in termini generali, nell’articolo 1 della
Carta delle Nazioni Unite (1945), che annovera tra i fini quello di “conseguire
la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di
carattere economico, sociale, culturale ad umanitario, e nel promuovere e
incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per
tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di
religione”(corsivo aggiunto). La dottrina e la giurisprudenza sono
concordi nell’annoverare il divieto di discriminazione tra quelli assoluti,
come tali ad altissima valenza precettiva: al riguardo si parla di ius cogens,
i cui principi obbligano tutti a prescindere dal fatto di averli accettati per
iscritto. Siamo nel diritto consuetudinario, che comprende anche i divieti di
schiavitù, di genocidio, di violazioni estese e reiterate dei diritti umani.

Il divieto di discriminazione è
ribadito in tutte le Convenzioni giuridiche internazionali, in particolare
nella Convenzione contro la discriminazione razziale, in quella contro le
donne, in quella sui diritti delle persone con disabilità, in quella sui
diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

L’articolo 2 della Dichiarazione
universale offre una tipologia di cause e forme di discriminazione. Va
sottolineato il secondo paragrafo che attiene allo ‘statuto politico, giuridico
o internazionale’ dei paesi e dei territori di afferenza delle persone.
L’appartenenza di una persona ad uno stato a regime totalitario non può essere
motivo di discriminazione da parte di governi e cittadini di stati a regime
democratico. Per i
diritti umani non vale il principio mercantile della reciprocità. Forme sempre
più frequenti di discriminazione attengono alla sfera della pratica religiosa,
dell’educazione e della cittadinanza. Per esempio, le classi scolastiche
‘differenziate’ per i bambini degli immigrati costituiscono flagrante
violazione, oltre che del generale divieto di discriminazione, anche degli
espliciti obblighi delle Convenzioni Unesco in materia sia di educazione (1960)
sia di “protezione e promozione della diversità delle espressioni
culturali” (entrata in vigore nel 2006). Una forma particolarmente odiosa
di discriminazione è quella che si traduce nella pulizia etnica e, spesso, nei
collegati processi di vero e proprio genocidio. La discriminazione investe
anche il mondo del lavoro. Le politiche che assumono come fisiologica la
disoccupazione e la precarietà contravvengo il divieto di discriminazione. Le
politiche di neoliberismo, improntate alla deregulation (economica e
istituzionale) e che danno per scontato che
ottocento milioni di esseri umani debbano morire per fame e povertà estrema,
sono flagrantemente discriminatorie. C’è chi pensa, a ragione, che tali
politiche debbano essere annoverate tra i crimini contro
l’umanità. La discriminazione è l’alleata, talora subdola ma sempre
perniciosamente efficace, di intolleranza, razzismo, xenofobia, guerra.

 

Articolo 3

“Ogni individuo ha diritto alla
vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”

“L’Articolo 3 è l’articolo che possiamo chiamare “della radice” e che quindi
merita più ampio spazio.
La vita, prima ancora di figurare nell’elenco dei diritti fondamentali della
persona, è un valore assoluto, perché incarna la dignità umana cui ineriscono,
come proclama l’articolo 1, tutti i diritti. Possiamo anche dire che la vita,
il rispetto della vita, è il presupposto della legalità. Le Costituzioni
democratiche più recenti che dichiarano di fondarsi sulla dignità umana
potrebbero anche dire che si fondano sulla vita delle persone. La vita è quella
dell’essere umano integrale, fatto di anima e di corpo, di spirito e di
materia, cioè di un soggetto che, oltre che essere libero, deve alimentarsi,
fruire di alloggio, di salute, di educazione, di assistenza in caso di
necessità. Il rispetto del diritto alla vita comporta la realizzazione di tutti
i diritti umani. Separando i diritti civili e politici dai diritti economici,
sociali e culturali è come se si squartasse l’essere umano in due parti. La
vita è una verità integrale. Il rispetto del diritto alla vita si persegue col
rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e,
contemporaneamente, con politiche sociali. In questo contesto, l’economia di
giustizia è altrettanto essenziale dello Stato di diritto.
Il diritto alla vita è collegato al diritto alla libertà e al diritto alla
sicurezza: è la triade vitale, come tale indissociabile. La libertà è un
albero: libertà da (dal bisogno: povertà estrema, inquinamento, malattie
epidemiche; dal potere prevaricatore: dittature, autoritarismi, partitocrazia,
imposizioni di pensiero unico, armi); libertà di (esercitare tutti i diritti di
cittadinanza, scegliere questo o quel lavoro, professare questa o quella
religione o non credere); libertà per (realizzare un percorso di vita ‘degna’,
perseguire insieme obiettivi di bene comune, condividere, accogliere, costruire
percorsi di pace positiva).

La sicurezza non è soltanto una
percezione, essa è soprattutto la capacità effettiva delle persone di
esercitare “le” libertà. Perché sussista effettivamente questa capacità,
occorre creare i contesti (educativi, politici, economici) che ne facilitino
l’acquisizione e l’esercizio. Sono molto belle ed utili le riflessioni che in
questa materia fa Amartya Sen. Nel laboratorio delle Nazioni Unite si è
pervenuti alla definizione della sicurezza come “umana” (human security). Ad
aprire la via è stato lo Undp, il Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo, che ha qualificato di ‘umano’ anche lo sviluppo (human development)
corredandolo di puntuali indicatori. Sicurezza umana è sicurezza delle persone
e delle comunità umane – People security – ed ha contenuto multidimensionale:
la sicurezza è economica, sociale, ambientale, di ordine pubblico. La sicurezza
dello Stato – State security – è, deve essere,  funzionale alla sicurezza
multidimensionale delle persone.

Secondo l’articolo 3, e in questa
prospettiva multidimensionale, le ragioni della sicurezza non possono prevalere
su quelle della vita e della libertà, non possono quindi giustificare la
violazione di diritti fondamentali. L’articolo 4 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici (1966) prevede che “in caso di pericolo pubblico
eccezionale che minacci l’esistenza della nazione” gli Stati possono prendere,
in via del tutto eccezionale e provvisoria, misure in deroga agli obblighi
imposti dal Patto. Lo stesso articolo sottrae a questa possibilità di
‘sospensione’ delle garanzie gli articoli che fanno riferimento al diritto alla
vita, al divieto di tortura e di schiavitù, a taluni principi di carattere
processuale, ai diritti alla libertà di pensiero, coscienza e religione. La
lotta al terrorismo e alla criminalità deve avvalersi di strumenti compatibili
coi diritti umani.

I diritti economici e sociali, i
diritti alla pace, allo sviluppo, all’ambiente sano fanno parte del ‘pacchetto
sicurezza’ il quale rinvia al principio di interdipendenza e indivisibilità di
tutti i diritti. Il diritto alla sicurezza umana comporta necessariamente, come
previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, la messa in funzione di un sistema di
sicurezza collettiva a raggio mondiale, comprensivo sia della dimensione
‘ordine pubblico’ sia della dimensione ‘sicurezza economica e sociale’. Nel
mondo globalizzato, non ci può essere sicurezza interna senza  sicurezza
internazionale. Perché ciò avvenga, occorre far funzionare efficacemente le legittime
istituzioni multilaterali, a cominciare dall’Onu. Chi pensa di potere garantire
la sicurezza multidimensionale erigendo muri nazionalistici e localistici,
oltre che essere fuori dalla storia, viola il diritto alla vita e alimenta
l’insicurezza.

Il rispetto della vita comporta
che si tuteli l’integrità dell’essere umano sempre più messa a repentaglio
dalle biotecnologie. Grazie anche all’iniziativa dell’Unesco, la bioetica viene
ancorata al paradigma dei diritti umani. In questa direzione vanno la Dichiarazione universale su
“Genoma Umano e Diritti Umani” (1997) e la Dichiarazione universale su
“Bioetica e Diritti Umani” (2005) ambedue adottate dalla Conferenza generale
dell’Unesco. Solo all’Unesco è stato consentito di usare l’aggettivo
“universale”, in ragione della estrema delicatezza della materia. La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea è perentoria nell’interdire la “clonazione riproduttiva
degli esseri umani” (art.3).

Quando inizia la vita? La Convenzione internazionale sui
diritti dei bambini (1989) si limita a dire che “si intende per fanciullo ogni
essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto
prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”. L’articolo 4.1
della Convenzione interamericana dei diritti umani (1969) è più esplicita al
riguardo: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto
è protetto dalla legge e, in generale, dal momento del concepimento nessuno
sarà arbitrariamente privato della vita”. Lo spazio di questi miei interventi
non consente di addentrarsi nel campo della Bioetica e del nascente Biodiritto,
per tentare di affrontare i temi del testamento biologico, dell’eutanasia,
dell’accanimento terapeutico, dalla cura del dolore, dell’aborto, delle cellule
staminali, ecc..
In conclusione, se c’è l’obbligo di difendere la vita, anche a prescindere da
un accordo generale sulla data del suo inizio, non c’è posto né per la pena di
morte né per la guerra. L’antinomia è di carattere assoluto. Coloro che
difendono la vita ma avallano la legittimità della “guerra giusta” e magari
anche esaltano il “mercato”, non sono credibili.

 

Articolo 4

“Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto
qualsiasi forma”

“Il contenuto di questo articolo è ribadito dall’articolo 8 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici, con l’aggiunta di altri commi, in
particolare il 3.a) che dispone: “Nessuno può essere costretto a compiere
un lavoro forzato od obbligatorio”.

Il divieto di schiavitù è tra i
più antichi del diritto internazionale consuetudinario. Risale al 1815 una
Dichiarazione riguardante l’abolizione della tratta degli schiavi. E’ del 1904
il Trattato internazionale per la soppressione della tratta delle bianche, del
1910 la prima Convenzione per la soppressione del commercio delle bianche, del
1921 la Convenzione
per la soppressione del traffico di donne e minori, del 1926 la Convenzione sulla schiavitù, del
1933 la Convenzione
per la soppressione del traffico di donne maggiorenni, del 1949 la Convenzione per la soppressione
del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui, del 1956 la Convenzione supplementare
riguardante l’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e degli
istituti e pratiche analoghe alla schiavitù, del 2000 il Protocollo ‘tratta di
persone, in particolare donne e minori’ allegato alla Convenzione
internazionale contro il crimine transnazionale organizzato. Esistono numerosi
altri strumenti giuridici internazionali in cui figura il divieto relativamente
a soggetti quali donne, bambini, detenuti, lavoratori, migranti.

Ho richiamato la lunga lista di
carte giuridiche per sottolineare che la materia in questione è debordante, è
come una piaga che non si rimargina, anzi si allarga a mò di metastasi. Le
cosiddette forme moderne di schiavitù sono appunto espressioni di metastasi,
alla cui riproduzione contribuiscono certamente i processi legati
all’interdipendenza planetaria e alla globalizzazione. Il
“traffiking” di donne e bambini è forma moderna di riduzione in
schiavitù. Certamente è una forma di riduzione in schiavitù l’arruolamento di
bambini nei corpi militari e paramilitari e il loro impiego sul campo in azioni
di violenza, nonché in ‘peggiori forme di lavoro minorile’. Per la prevenzione
e soppressione di queste forme di schiavitù sono in vigore i due Protocolli
(2000) alla Convenzione internazionale sui diritti dei bambini, rispettivamente
sul loro coinvolgimento nei conflitti armati e sul traffico, prostituzione e
pornografia infantile, nonché la
Convenzione del 1999 sulle peggiori forme di lavoro minorile.

Ci sono forme subdole di
riduzione in schiavitù come quelle praticate da sette e da fondamentalismi di
varia ascendenza. Una forma tanto diffusa quanto di difficile sradicamento è
quella domestica. Forma di schiavitù ripugnante è quella perpetrata dal
‘caporalato’ nei riguardi di contadini e operai provenienti da paesi poveri. E
c’è la riduzione in “servitù”, se non la vogliamo chiamare
“schiavitù”, di interi strati sociali ad opera di cosche mafiose,
n’drangheta e camorra. Ancora. Il tradizionale commercio di schiavi dall’Africa
è cessato, ma c’è la schiavitù di intere popolazioni, in varie parti del mondo,
costrette alla monocultura e quindi a rinunciare all’autosufficienza
alimentare. Di contro, c’è la schiavitù prodotta dal virus del consumismo nei
riguardi di quella minoranza d’umanità che a suo tempo schiavizzava i popoli
coloniali. Una forma di schiavitù, estremamente pervasiva, è quella
elegantemente coltivata dal Fondo Monetario Internazionale all’insegna delle
politiche di “aggiustamento strutturale”, cioè dello strozzinaggio
nei confronti dei più deboli.

Le legislazioni nazionali ed
europea tentano di arginare la metastasi delle moderne e antiche forme di
schiavitù. Il loro compito sarebbe agevolato se avessero il coraggio di
recepire integralmente, per esempio in appropriate leggi sull’immigrazione e
sui diritti di cittadinanza, l’approccio “diritti umani” che è
proprio della normativa delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro.”

 

 

 

 

 

Articolo 5

“Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti”.

“Non sono ammesse deroghe al divieto, neppure nel contesto di ‘stati di
necessità’. La tortura figura nell’elenco dei crimini contro l’umanità, come
tale perseguibile anche ai sensi del Diritto internazionale penale e del
Diritto internazionale umanitario.

Non c’è bisogno di sottolineare
che quanto vietato dall’articolo 5 è tra le cose più ripugnanti che l’essere
umano possa mettere in atto a danno dell’integrità psichica e fisica di persone
in condizioni di particolare vulnerabilità. Al perentorio divieto sancito dal
diritto si accompagnano sdegno, ribrezzo, incondizionata condanna morale.

La Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degranti, adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, stabilisce all’articolo 1 la
seguente definizione di tortura: “Qualsiasi atto mediante il quale sono
intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o
mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona
informazioni o confessioni, di punirla per un reato che essa o una terza
persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far
pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o
per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora
tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o
da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o
col suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o
alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali
sanzioni o da esse cagionate”.
Si evince che per questa fattispecie di crimini occorre che il soggetto che li
perpetra abbia uno status, più o meno elevato, di pubblica autorità. Se questo
manca, la fattispecie criminologica assume altro nome. Il danno prodotto dai
comportamenti interdetti può essere di natura sia fisica sia psicologica. Il
comma 3 dell’articolo 2 della citata Convenzione dispone che “l’ordine di
un superiore o di un’autorità pubblica non può essere invocato a
giustificazione della tortura”. In altre parole, il subordinato può
rifiutarsi di eseguire l’ordine del suo superiore e questo non può punirlo. Nei
primi mesi della guerra nella ex Jugoslavia, all’inizio degli anni novanta, ci
furono molti disertori. L’Asssemblea dei Cittadini di Helsinki, la rete di
società civile sognata in carcere da Vaclav Havel e da altri difensori dei
diritti umani di “Charta 77”,, diffuse allora un documento in cui,
con puntuale richiamo del comma 3 citato, si sosteneva la legittimità
(diritto-dovere) della diserzione dalla guerra civile (fratricida) assimilando
questa alla tortura.
In materia è anche in vigore una Convenzione europea del 1989. In virtù sia di questa sia
della Convenzione ONU del 1984 sono in funzione due appositi Comitati formati
da esperti indipendenti, col compito di monitorare l’applicazione delle
rispettive Convenzioni e, per il Comitato europeo, anche di effettuare visite
direttamente nei luoghi di detenzione temporanea (posti di polizia) o
permanente (carceri).
Nonostante la pressione esercitata dai pertinenti organi delle Nazioni Unite,
il Codice penale italiano non contiene ancora una norma che preveda,
espressamente, il reato di ‘tortura’. Nei primi anni 2000, ci furono dibattiti
e proposte in Parlamento. Ci fu chi avanzò una proposta con una definizione di
tortura per così dire lassista avuto riguardo all’entità delle sofferenze
psichiche, nel senso che, perché si configurasse il reato, occorreva che la
minaccia di inflizione di danno venisse iterata. Insomma, non sarebbe bastato
che il pubblico ufficiale dicesse una sola volta “se non parli, ci saranno
gravi conseguenze per tuo padre o tua sorella”. Avrebbe dovuto ripetere la
minaccia due, tre, quattro volte. Vergogna. Il tentativo era di snaturare il
concetto fissato dalla Convenzione Onu. Occorre vigilare perché in Italia il
concetto di tortura sia mutuato alla lettera dall’articolo 1 di detta
Convenzione.

Nei regimi autoritari la pratica
della tortura e di atti equivalenti è all’ordine del giorno. Circolano tuttora
manuali di addestramento, anche di sofisticato taglio ‘medico’, su come
infliggere tortura che non comporti però la morte dei torturati. Nella storia
recente, si ricordano, tra gli altri, i casi del Cile e dell’Argentina. Più
vicino a noi, ci sono i casi di Abu Ghraib e di Guantanamo, abbondantemente
corredati di testimonianze, fotografie (e qualche blanda condanna).

Nella situazione di insicurezza
che stiamo vivendo, occorre vigilare perché si spengano sul nascere le tentazioni
di autoritarismo (v. i Patriot Acts), cioè di disinvolta violazione dei diritti
umani, compreso quello all’integrità fisica e psichica, e di elementari
principi dello stato di diritto. Senza dimenticare che la pratica del razzismo
e della xenofobia si traduce in atti inumani, crudeli e degradanti,
assolutamente vietati al pari della tortura.

L’articolo 20 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici (ratificato dall’Italia nel 1977)
dispone: “1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere
vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o
religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all”ostilità o
alla violenza deve essere vietato dalla legge”. In sostanza, il razzismo
viene equiparato alla guerra. Terreno comune: tortura e comportamenti affini.

Nei nostri paesi democratici,
antidoti efficaci sono l’educazione degli operatori della giustizia e delle
forze di polizia (e di custodia) al rispetto dei diritti umani e il
monitoraggio capillare condotto dalle organizzazioni di società civile e di
volontariato.”

 

Articolo 6

“Ogni
individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica”

“Avere personalità giuridica significa “esistere” per un ordinamento giuridico,
naturalmente con diritti, doveri e responsabilità.

Il
riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non
oggetto di diritto, è atto dovuto. Quale titolare di diritti che ineriscono
alla dignità umana, la persona nasce come soggetto giuridico. Gli ordinamenti
giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il
fondamento. L’immigrato irregolare o il Rom o i cosiddetti homeless (senza
dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti”
per esso.

La
“soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde
stabilisce
la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda
l’articolo 15. Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o
articolazioni operative – per l’esercizio di diritti e di doveri – sono
specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene,
storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.
La personalità giuridica dell’essere umano va distinta dalla personalità
giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di
determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le
camere di commercio, le università, le associazioni. Per queste entità
“derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle
persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”.
E’ appena il caso di segnalare che la personalità giuridica degli enti derivati
può essere di diritto pubblico o di diritto privato.

Nel
caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la personalità
giuridica è “attribuita” o “concessa”,  diversamente che per le persone
umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve
essere semplicemente ‘riconosciuta’. Nei tempi, non propriamente preistorici,
in cui studiavo il Diritto internazionale, nei relativi manuali trovavo un
capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del
Diritto internazionale”. L’assunto era che soltanto gli Stati ne erano i
soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un
affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica giuridica
che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed
abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato
come soggetto giuridico iperumano.

Con
l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene
liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla
perniciosissima  idolatria statualistica. Quella della persona umana è
personalità giuiridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale
per sua intrinseca natura.”

Articolo
7

“Tutti sono eguali davanti alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione”.


“A che tipo di eguaglianza fa riferimento questo articolo? Eguaglianza
meramente formale o eguaglianza sostanziale? Significa che tutti, egualmente,
devono essere posti nella condizione di competere, e poi vinca il migliore? E’
l’eguaglianza dei migliori? Eguaglianza come meritocrazia? Chi ha bisogno
d’assistenza o di cibo o di acqua potabile o di cure mediche o è senza lavoro
(non per sua colpa) fa parte degli ‘eguali’? Gli immigrati, con o senza
papiers, sono eguali ai ‘cittadini’?

La
riposta è che  “dinnanzi alla legge” l’eguaglianza è quella proclamata
dall’articolo 1, è eguaglianza sostanziale: si nasce ‘liberi ed eguali in
dignità e diritti’: cioè,  prima che dinnanzi alla legge si è eguali già
“prima della legge”.

Questo,
in punto di diritto, quale premessa per dire, tra l’altro, che la cultura della
meritocrazia non è un assoluto. In punto di fatto, la vita umana sul pianeta è
solcata da una ragnatela di diseguaglianze e di discriminazioni. La povertà
estrema è indicatore di drammatica diseguaglianza. In molte parti del mondo le
donne non sono eguali ai maschi, addirittura si codifica e si esalta la
‘discriminazione positiva’ nei riguardi delle prime.

L’articolo
7 stabilisce che tutti hanno diritto ad una “eguale tutela da parte della
legge”. All’eguaglianza per così dire ontica deve corrisponde la “eguale tutela
da parte della legge”. Si passa ai fatti.
Il primo comma dell’articolo 3 della Costituzione italiana è in perfetta
sintonia con l’articolo 7 della Dichiarazione universale. Il secondo comma va
oltre, nel senso di dire qualcosa di più preciso su come garantire
l’eguaglianza: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese”.

Certamente
occorrono buone leggi ma, in tema di eguaglianza sostanziale, occorrono
politiche che abbiano sempre presente il principio di interdipendenza e
indivisibilità di tutti i diritti umani e lo traducano in termini concreti.
“Rimuovere gli ostacoli” non è sinonimo di “correre ad ostacoli”. Per garantire
l’eguaglianza non basta lo Stato di diritto, ci vuole anche lo Stato sociale.
Una classe politica che inneggi al primo e si dimentichi del secondo è come se
lanciasse la spugna, rinuncia ad assolvere a quelle responsabilità che la
legittimano in quanto classe governante a livello nazionale e a livello
internazionale. I grandi vessilliferi del neoliberismo e della de-regulation
hanno svolto il mestiere di necrofori dell’eguaglianza sul piano mondiale.

L’articolo
7 della Dichiarazione si riferisce coerentemente anche alla discriminazione,
quale nemica di “tutti i diritti umani per tutti” e dispone che le pubbliche
autorità hanno l’obbligo di dar l’esempio nel prevenire e nel combattere sia la
discriminazione (in tutte le sue forme, evidentemente) sia l’incitamento alla
discriminazione. E’ qui il caso di segnalare che l’articolo 20 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici mette sotto lo stesso perentorio
divieto sia la propaganda della guerra sia “qualsiasi appello all’odio
nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla
discriminazione, all’ostilità o alla violenza”.
Dovrebbe esser chiaro che quanto stabilito dall’articolo 7 della Dichiarazione
va molto più in là della scritta “La legge è eguale per tutti” che troviamo
nelle aule dei tribunali. Premesso che i tribunali sono comunque necessari e
irrinunciabili, si deve dire che l’eguaglianza si persegue soprattutto prima e
oltre le sentenze. L’articolo 7 dice che la legge “per tutti” è: lavoro,
salute, educazione … .”

 

Articolo
8

“Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva
possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge”.


“Tutti devono essere in grado di adire un tribunale ‘competente’, certamente
non per il gusto di intasare i palazzi di giustizia con dibattimenti e camere
di consiglio fini a se stessi. L’obiettivo è di ottenere giustizia, a
cominciare dall’accertamento imparziale dei fatti per arrivare alla riparazione
e all’eventuale condanna.
La possibilità di ricorso deve essere effettiva per tutti. Questo significa che
anche chi è analfabeta o povero o straniero deve essere messo nella reale
condizione di avvalersi degli strumenti di garanzia dei suoi diritti. Il
cosiddetto patrocinio gratuito o la presenza di un interprete nei casi in cui
parte processuale sia uno straniero configurano altrettante possibilità
concrete.

La
carenza di cultura, se non proprio l’analfabetismo, e la povertà non devono
costituire cause ostative per l’applicazione dell’articolo in questione. Se
così fosse, ci sarebbe diniego di diritti fondamentali.
“Tribunali competenti”: quando fu proclamata
la Dichiarazione universale, tali erano soltanto i tribunali interni ai
vari stati, i quali erano tenuti ad applicare quanto disposto dalle rispettive
costituzioni e leggi nazionali. Oggi, la possibilità di ricorso ha uno spazio
molto più ampio, va al di là della giurisdizione domestica. Abbiamo infatti,
almeno in alcune ‘regioni’ del mondo, tribunali internazionali competenti
proprio nella materia che qui interessa:
la Corte europea dei diritti umani, la Corte interamericana dei diritti umani, la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. Un volta
esaurita la via giudiziaria ‘interna’ (in Italia, i tre gradi di giudizio:
primo grado, appello, cassazione) è possibile per la singola persona adire
direttamente queste magistrature sopranazionali, citando così sul banco degli
accusati addirittura gli Stati. Ci si può rivolgere anche ai Tribunali speciali
riguardanti i crimini perpetrati nella ex Jugoslavia e nel Rwanda,
la Corte penale internazionale, la stessa Corte di giustizia
dell’Unione Europa (che si interessa anche di diritti fondamentali).
Occorre sottolineare che in virtù dello sviluppo organico del Diritto
internazionale dei diritti umani, i tribunali nazionali, a cominciare dalle Corti
costituzionali, devono applicare direttamente anche norme e principi di tale
Diritto riconoscendo la primazìa sul diritto interno.
L’espressione “tribunali competenti” in sede internazionale deve essere intesa
in modo più ampio, tale cioè da comprendere anche quegli organismi
sopranazionali che svolgono funzioni di garanzia quasi-giudiziaria, in risposta
a ‘ricorsi individuali’: tali sono i Comitati delle Nazioni Unite preposti a
varie Convenzioni giuridiche (in materia di diritti civili e politici, tortura,
discriminazione razziale, diritti dei bambini, discriminazioni contro le donne,
diritti dei lavoratori migranti, diritti delle persone con disabilità).
E’ importante segnalare che la tutela dei diritti umani può essere, oggi,
perseguita anche per via extra-giudiziaria, per esempio ricorrendo al Difensore
Civico, al Tutore Pubblico dei Minori, alla Commissioni Nazionali per i Diritti
Umani (ove esistenti). L’Italia ha Difensori civici a livello comunale,
provinciale e regionale, ma non anche a livello nazionale. A questo livello,
non ha neppure
la Commissione Nazionale, come raccomandato con insistenza dalle Nazioni Unite e
dal Consiglio d’Europa. L’Italia è uno dei tre paesi, fra i quarantasette
membri del Consiglio d’Europa, che non è dotato di “competenti Istituzioni
Nazionali per i Diritti Umani”. Tra i motivi: sospetti e resistenze nel mondo
politico (si temono ‘contraltari’), sacche di ottusità e formalismo giuridico
in altre sedi (che bisogno c’è, dicono, di Difensore civico se abbiamo degli ottimi
Tar?). Non hanno capito niente. Tra gli altri Paesi,
la Svezia si tiene ben caro il suo Ombudsman (di antica
istituzione). In Spagna, il Difensore Civico si chiama ‘Defensor del Pueblo’ ed
ha status di organo costituzionale.

Importante
annotazione: ai Tribunali si ricorre quanto la presunta violazione dei diritti
è avvenuta e si pagano profumatamente le spese processuali. Il Difensore Civico
agisce in via preventiva e non costa nulla.

 

Articolo 9

“Nessuno individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato”

 

“Questo divieto fa parte di
quell’insieme di principi che vanno sotto il nome di ‘Habeas corpus’. In
questo stesso contesto si collocano anche i successivi articoli 10 e 11. La
materia è particolarmente delicata trattandosi di limitazioni alla libertà
fisica della persona e quindi di situazioni in cui la persona può essere
oggetto di gravi soprusi. L’eventuale detenzione o imprigionamento (o ‘fermo’)
deve avvenire in ossequio alla legge. Chi si trova coinvolto in queste
situazioni ha il diritto di conoscerne i motivi. Siamo in presenza di un
principio sacrale di diritto consuetudinario, il cui inizio si fa risalire in
Inghilterra (1305 sotto il re Edoardo I), con successiva codificazione ad opera
del Parlamento inglese nel 1679.

L’espressione latina fa
riferimento ad un’ordinanza di rilascio di un prigioniero: “Hai il tuo
corpo”.
Sulla traccia della Dichiarazione universale, il Diritto internazionale dei
diritti umani si è arricchito di norme e strumenti sempre più puntuali e
rigorosi.

L’articolo 9 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici (1966) fa precedere il ‘divieto’
dal ‘diritto’: “Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza
della propria persona”. Stabilisce che “nessuno può essere privato
dalla propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti
dalla legge” e che “chiunque sia arrestato deve essere informato, al
momento del suo arresto, dei motivi dell’arresto medesimo, e deve al più presto
aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui”. Dispone inoltre che
“chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegale ha pieno
diritto ad un indennizzo”. Anche le Convenzioni che sono alla base dei
sistemi regionali dei diritti umani dedicano puntuali articoli alla materia
dello ‘habeas corpus’: per esempio l’articolo 5 della Convenzione
europea del 1950, l’articolo
6 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981, l’articolo 7 della Convenzione
interamericana del 1969, l’articolo
14 della Carta araba dei diritti umani del 2004.

Nel quadro delle Nazioni Unite
sono stati prodotti numerosi documenti che fissano criteri e regole di
comportamento per gli operatori della giustizia, tra gli altri: ‘Regole minime
standard per il trattamento dei detenuti” (1957, 1977), ‘Corpo di principi
per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualunque forma di
detenzione o restrizione’ (1988), ‘Regole delle Nazioni Unire per la protezione
dei minori privati della libertà’ (1990), ‘Linee guida sul ruolo dei
Procuratori’ (1990).

Dopo gli attentati dell’11
settembre 2001, lo ‘habeas corpus’ ha subito notevoli deroghe,
assolutamente incompatibili ai sensi della vigente legalità internazionale
(consuetudinaria e scritta e sviluppata in convenzioni giuridiche). Nel 2002 l’Amministrazione Bush diede vita
ad un sistema di tribunali militari per giudicare presunti terroristi, per i
quali non doveva valere lo “habeas corpus’ nei riguardi di soggetti
i quali, sempre secondo Bush, si collocavano al di fuori delle garanzie
previste dalle Convenzioni di Ginevra (Diritto internazionale umanitario).
Questo approccio fu rigettato dalla Corte Suprema nel 2006. Il Congresso,
controllato dai Repubblicani, rispose varando il ‘Military Commissions
Act” del 2006 che, nella sostanza, recepiva la tesi dell’Amministrazione.
Il 12 giugno 2008, la Corte
Suprema, con cinque voti a favore e quattro contrari, decretò
l’incostituzionalità della suddetta tesi, dichiarando che i sospettati di
terrorismo internazionale detenuti nella base militare di Guantanamo Bay hanno
il diritto di ricorrere presso le (ordinarie) corti federali contro la loro
detenzione in quella base.

Certamente, diritti umani e stato
di diritto sono messi a dura prova dal terrorismo, così come dalla criminalità
organizzata, interna e internazionale. Per la tenuta dei regimi autenticamente
democratici, oltre che la probità e la competenza dei governanti (compresi i
magistrati e gli operatori di polizia), è assolutamente necessaria la fiducia
dei cittadini nelle pubbliche istituzioni. Altrettanto necessaria è la
cooperazione internazionale, da portare avanti nelle legittime sedi
istituzionali multilaterali.”

 

Articolo 10

“Ogni individuo ha
diritto, in posizione di piena eguaglianza, ad una equa e pubblica udienza
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta”.


“Come per altri articoli, anche in questo caso il Patto internazionale
sui diritti civili e politici e le Convenzioni giuridiche sono più dettagliati.
L’articolo 9 del Patto, in particolare i commi 2 e 3, stabiliscono che chiunque
sia arrestato o detenuto in base ad un’accusa di carattere penale deve essere
tradotto “al più presto” davanti ad un giudice e la detenzione delle
persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola. L’espressione
“al più presto” viene ribadita dal terzo comma dell’articolo 5 della
Convenzione europea con l’aggiunta che la persona in questione “ha diritto
ad essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà
durante il procedimento”.

A queste norme riguardanti il
processo dentro gli stati, occorre aggiungere le altre che dispongono che le
persone, una volta esauriti i rimedi interni, hanno il diritto e la possibilità
di adire anche i tribunali internazionali competenti a giudicare in materia di
diritti umani (Corte europea, Commissione e Corte interamericana, Corte
africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, Corte penale internazionale,
Tribunali internazionali speciali). Come dire, la sfera della giustiziabilità è
andata al di là della mera ‘giurisdizione domestica’ degli stati.

Le garanzie qui evocate sono
costituite, innanzitutto, dalla reale possibilità che tutte le persone, su un
piede di ‘piena eguaglianza’, possano adire un tribunale, che giudichi super
partes
. Il tribunale deve essere indipendente, in particolare rispetto al
potere dell’Esecutivo, e i suoi membri devono procedere in tutta imparzialità.
La cosiddetta certezza del diritto è assicurata primariamente dalla
magistratura. Siamo in presenza di principi fondamentali dello ‘Stato di
diritto”, che prevedono la “distinzione dei Poteri” (legislativo,
giudiziario, esecutivo). Nel sistema democratico, il potere legislativo,
esercitato dal Parlamento ha certamente la primazìa sugli altri, ma anche lo
stesso Parlamento, nell’esercizio della delega ricevuta dal ‘popolo sovrano’
(democrazia rappresentativa), non può discostarsi dal nucleo duro di principi e
norme costituito dal Diritto internazionale dei diritti umani, non può insomma
disattendere l’obbligo che anche su di esso incombe di salvaguardare i diritti
e le libertà fondamentali della persona. In altre parole, e sempre con
riferimento ai sistemi politici democratici, quando si tratta di ‘riformare’ il
processo e la magistratura occorre aver ben presenti i ‘paletti’ dello ius
cogens
universale e procedere nell’ottica di garantire, non di condizionare
o restringere, la sfera di indipendenza e imparzialità dei giudici. Occorre
ribadire, opportune et inopportune, che la filosofia morale e giuridica
dei diritti umani è quella del procedere sulla via del migliorare e del
perfezionare, non del regredire.
C’è la garanzia della pubblicità delle udienze: i procedimenti ‘a porte chiuse’
sono, devono costituire delle eccezioni. Faccio notare che in non pochi casi si
rende necessaria e utile la presenza alle udienze di delegazioni di osservatori
internazionali, soprattutto di organizzazioni non governative quali Amnesty
International e Human Rights Watch.

Un’ulteriore garanzia sta nei
tempi, che devono essere rapidi (si parla anche di tempi ragionevoli) sia
quanto ad apertura dei procedimenti sia quanto ad espletamento dei medesimi. La
tempestività, così come l’osservanza dei parametri di indipendenza e imparzialità,
dipende sia da fattori obiettivi – buone leggi, codici non farraginosi,
organizzazione degli apparati, ecc. – sia da fattori che attengono alle qualità
personali dei giudici: senso della legalità, competenza tecnica, rigore morale,
incorruttibilità, consapevolezza di esercitare il massimo dei poteri, qualcosa
che somiglia, quanto meno metaforicamente, ad un diritto di vita o di morte
sulle persone. Per i magistrati occorre una marcia in più: la particolare
sensibilità che discende dall’interiorizzazione del codice universale dei
diritti umani. All’interno della scuole di specializzazione forense deve essere
dato maggiore rilievo alla conoscenza ‘interdisciplinare’ di questa materia.

Anche in questo campo deve
funzionare una pedagogia del giudicare e, come per qualsiasi disegno educativo
e formativo degno di questo nome, lumeggiare e seguire l’esempio è essenziale:
tra gli altri esempi, che sono numerosi, quello di Rosario Livatino, il giudice
ragazzino assassinato da un commando della mafia il 21 settembre del 1990.

Tutti i magistrati devono essere
consapevoli di essere ‘difensori dei diritti umani’, valgono anche per loro le
garanzie proclamate dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite “sul diritto e
la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di
promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali
universalmente riconosciuti”. Questa Magna Charta dei difensori dei
diritti umani accomuna i magistrati alla schiera dei ‘persuasi’, anche dei più
umili, i quali operano per gli ideali di giustizia buona e giusta, riassumibili
in: ‘tutti i diritti umani per tutti’.”

 

Articolo 11

“1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino
a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od
omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato
secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del
pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in
cui il reato sia stato commesso”.

 

“Si tratta di una norma di
contenuto molto denso, una sorta di sintesi delle sintesi dei principi che
devono informare il giusto processo. Anche in questo caso si tratta di
principi, che nel loro insieme, appartengono a quella parte del diritto
consuetudinario che qualifica il progredire della ‘civiltà del diritto’.
Innanzitutto la presunzione d’innocenza, la quale deve sussistere fino a quando
la colpevolezza dell’accusato non sia stata provata legalmente. E’ un principio
delicatissimo, che però può essere nullificato da uno ‘strillo’ di mass media.
Ne va della dignità, spesso della stessa vita fisica, della persona.

Il secondo comma dell’articolo
richiama altri importanti principi in materia di diritto e procedura penale, in
particolare ‘nulla poena sine lege” (irretroattività della legge
penale). Ma questo non vale per i crimini di guerra, i crimini contro
l’umanità, il crimine di genocidio.

Il lungo e dettagliato articolo
14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici stabilisce il diritto
dell’accusato alle seguenti garanzie processuali ‘minime’: di essere informato
sollecitamente, ‘in una lingua a lui comprensibile’, della natura e dei motivi
dell’accusa; di disporre del tempo necessario per preparare la difesa; di
essere giudicato ‘senza ingiustificato ritardo’, cioè in tempi ragionevoli; di
essere presente alle udienze; di beneficiare di gratuito patrocinio (difensore
d’ufficio) in caso di necessità; di interrogare o fare interrogare i testimoni
a carico; di farsi assistere gratuitamente da un interprete; di non essere
costretto a deporre contro se stesso; di potere ricorrere ad un tribunale di
seconda istanza (in Italia, oltre che in appello, anche in Cassazione); dopo la
eventuale condanna, che venga riesaminato il caso in presenza di fatti nuovi;
di essere adeguatamente indennizzato in presenza di errore giudiziario.
L’articolo 10 del Patto internazionale dispone che chi è privato della propria
libertà deve essere trattato “con umanità e col rispetto della dignità
inerente alla persona umana”, che gli imputati devono essere separati dai
condannati, e che gli imputati minorenni “devono essere separati dagli
adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile”.
Per i minorenni, più dettagliate disposizioni sono nella Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dei minori del 1989.

Un principio di grande civiltà
giuridica è quello che bilancia gli strumenti dell’accusa con quelli della
difesa.
Con l’avvento del Diritto internazionale penale, in fertile interazione con il
Diritto internazionale dei diritti umani e il Diritto internazionale
umanitario, e l’entrata in funzione della Corte penale internazionale e dei
Tribunali internazionali speciali, si va affermando il principio di
“universalità della giustizia penale” per quanto riguarda i crimini
di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio. Le giurisdizioni sopranazionali
e le giurisdizioni interne degli stati sono egualmente competenti a perseguire
i presunti criminali.
In Italia, i processi sono lenti, quelli civili hanno tempi escatologici, le
carceri sono sovraffollate, con grande maggioranza di immigrati, quasi
ciclicamente scattano periodi di ‘manette facili’. Al processo giusto, equo e
in tempi ragionevoli, condotto da giudici indipendenti e imparziali, così come
a luoghi di detenzione che facciano salva la dignità umana dei reclusi, tutti
abbiamo diritto in virtù non soltanto del Diritto costituzionale (interno) ma
anche del Diritto internazionale dei diritti umani. La qualità dello
“Stato di diritto” si misura proprio su questo terreno.

Nella casa di reclusione ‘Due
Palazzi’ di Padova , insieme con l’affollamento, c’è anche un ‘polo
universitario’, con giovani che si sono brillantemente laureati nel Corso
triennale di “Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti
umani” e ora stanno studiando per conseguire il diploma di Laurea magistrale
(biennale) in “Istituzioni e politiche dei diritti umani e della
pace”. La speranza, unita all’intelligenza e alle fede in ideali
universali, è una virtù molto fertile.”

 

Articolo 12

“Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella
sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni”.

“E’ qui riconosciuto il diritto alla riservatezza, alla cosiddetta privacy.
Non è sinonimo di diritto ‘all’anonimato’ o ‘ad essere solo/a’, bensì come
diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni quale presupposto
per l’esercizio di molti altri diritti di libertà.

E’ un classico diritto
“negativo”, nel senso che lo stato (e qualunque altro soggetto) deve
astenersi dall’interferire in modo arbitrario o illegale nella vita privata
della persona. Non significa però ‘inerzia’ delle istituzioni. Alla
‘astensione’ deve infatti accompagnarsi la ‘protezione’ del diritto
fondamentale
L’articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici riprende
integralmente l’articolo 12 della Dichiarazione. Ci sono vari tipi di privacy.
Uno riguarda la diffusione via Internet di dati personali: la loro divulgazione
potrebbe indurre a comportamenti discriminatori o razzistici. C’è un diritto
alla privacy in campo medico e anche in campo politico. In questo secondo caso
tra le garanzie dei diritti democratici c’è quella della segretezza del voto.

Siamo in presenza di un diritto
particolarmente complesso, difficile ed esigente per una molteplicità di
ragioni. Innanzitutto perché, coinvolgendo onore e reputazione, tocca la sfera
più intima e sensibile della dignità umana, interpella cioè il valore dei
valori dell’intera costruzione giuridica dei diritti umani. Allo stesso tempo,
la sua protezione e la stessa interpretazione dei suoi contenuti deve
confrontarsi con l’evoluzione di una tecnologia sempre più pervasiva e invasiva
e con le esigenze, sempre più impellenti, della sicurezza sociale e collettiva,
interna e internazionale.

La protezione del diritto alla privacy
comporta che ci siano appropriate normative dei singoli stati, le quali
dispongano per l’istituzione di appositi organi di garanzia e la messa in opera
di adeguate procedure.
La Costituzione italiana è molto dettagliata al riguardo, ma in presenza di una
fenomenologia in costante evoluzione e complessificazione, anch’essa ha bisogno
di essere aggiornata e integrata, in via continuativa, da una più specifica
normativa, nonché dalla giurisprudenza e dagli ‘interventi’ (sanzionatori) ad
opera dell’Autorità (indipendente) di garanzia dei dati personali (Garante
della privacy).
L’articolo 12 della Dichiarazione universale menziona luoghi ed ambiti in cui
il diritto alla riservatezza deve essere particolarmente garantito: famiglia,
casa, corrispondenza. Il concetto di famiglia è quello definito dall’articolo
16 della stessa Dichiarazione, peraltro da ‘inculturare’, senza snaturarne il senso,
negli ordinamenti interni degli stati. Il Comitato diritti umani (civili e
politici) delle Nazioni Unite ha stabilito che per ‘casa’ deve intendersi il
luogo in cui la persona risiede o realizza la sua abituale occupazione, e
sollecita gli stati a specificare, nei rapporti che sono obbligati a
presentargli periodicamente, il significato che nelle rispettive società viene
dato anche alla famiglia. Ma evidentemente l’onore e la reputazione possono
essere messi a repentaglio anche in altri ambienti e situazioni.
Afferma lo stesso Comitato che “poiché tutte le persone vivono in società,
la protezione della privacy è necessariamente relativa”. Anche la privacy
ha dunque dei limiti, a condizione però che siano rigorosamente previsti e
disciplinati dalla legge.

Certamente legittima è la
video-sorveglianza nei luoghi pubblici. Quanto legittima è in altri ambienti?
Fin dove possono arrivare le esigenze di intelligence (‘cìmici’ in case
private, intercettazioni telefoniche, pedinamenti)? La ‘legittimità’ dell’interferenza
può arrivare fino a denudare le persone con il metaldetector nei posti di
controllo di polizia all’imbarco negli aeroporti (non in cabine riservate)?
E c’è la privacy di soggetti particolarmente vulnerabili: bambini, anziani,
persone con disabilità, immigrati, detenuti, degenti negli ospedali, … .
Anche essi sono titolari di un diritto fondamentale, ma quanto funzionano nei
loro riguardi gli strumenti di protezione? E come proteggere la riservatezza,
l’onore e la reputazione dall’invadenza tentacolare di Internet?

Si pensi alla voragine di fango
putrido alimentata da messaggi messi in circolazione tramite reti informatiche,
cellulari, sms e fotografie, che offendono pudore, onore e reputazione di
vittime innocenti, o allo sbattere sui giornali la foto di chi riceve un avviso
di garanzia con la prospettiva di un processo a distanza di anni. In questo
secondo caso c’è violazione dell’onore e della reputazione, oltre che del
diritto alla presunzione d’innocenza. Quando giornalisti assediano le abitazioni
di parenti di caduti sul lavoro o in incidenti stradali o in missioni
internazionali di pace, con lunghe zummate sui volti stravolti dei familiari e
con l’insistenza perché rispondano a: come si sente? che cosa prova in questa
triste circostanza? C’è violazione o meno del diritto alla privacy? Tra il
diritto d’informare (quale informazione?) il pubblico dei lettori o dei
teleutenti e il diritto alla riservatezza, al rispetto dell’onore e della
reputazione di una persona, quale deve prevalere? Nell’odierna società dello
‘strillo’ e del ‘reality’, onore e reputazione sono relativizzati, pare anzi
che ci si vergogni di parlarne: roba d’altri tempi. Eppure, in moltissimi casi
c’è sicuramente la lesione dell’onore e della reputazione della persona, non
soltanto la maleducazione o la sguaiataggine.

Insomma, il diritto alla privacy
tocca l’essenza della dignità umana nel suo quotidiano incarnarsi: l’ingiusta
perdita dell’onore e della reputazione equivale alla distruzione di una vita.
Cosa fare? Certamente, rafforzare gli strumenti e le istituzioni di garanzia, a
cominciare dall’Autorità indipendente, soprattutto dare spazio adeguato a
questa tematica nei programmi di educazione scolastica e di formazione
continua, nella consapevolezza che, insieme col Garante, è la società civile in
quanto tale che deve sentirsi responsabile e vigilare.”

 

Articolo 13

“1. Ogni individuo ha diritto
alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese”.

“E’ il diritto fondamentale ad abitare la
Terra-casa comune di “tutti i membri della famiglia umana”.
La libertà di movimento è condizione indispensabile per il libero sviluppo
della persona. Il ‘movimento’, evidentemente, non è inteso soltanto in funzione
di turismo o di studi e ricerca scientifica. Sempre più numerosi sono coloro
che si muovono per emigrare e stabilirsi in altri paesi.

La norma internazionale distingue
il movimento a seconda che avvenga dentro il territorio di uno stato o da uno
stato all’altro. In questa seconda ipotesi, la libertà è di uscire e di
rientrare nel proprio paese.
L’articolo 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici specifica
ulteriormente e arricchisce il contenuto dell’articolo 13 della Dichiarazione
universale, in particolare stabilendo che la libertà dentro uno stato è dello
“individuo che vi si trovi legalmente”, e che tale diritto non può essere
oggetto di restrizioni tranne che quelle che, previste dalla legge e
compatibilmente con tutti gli altri diritti fondamentali, siano necessarie per
proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità
pubbliche, nonchè gli altrui diritti e libertà. Il Comitato diritti umani
(civili e politici) delle Nazioni Unite ha affermato che la questione di
stabilire se uno ‘straniero’ si trovi legalmente nel territorio di uno stato è
materia che rientra nella giurisdizione domestica dello stato interessato, ma
che in ogni caso deve essere disciplinata in conformità con gli obblighi
internazionali di quest’ultimo. Ha altresì affermato che chi, entrato
illegalmente in uno stato, vi è stato successivamente regolarizzato, deve
essere considerato alla stregua di chi si trova legalmente nel territorio. Uno straniero
espulso legalmente ha il diritto di scegliere il paese di destinazione col
consenso di questo.

Anche in questo campo,
naturalmente, è vietata la discriminazione. Lo stato deve garantire l’esercizio
della libertà di movimento e residenza da interferenze sia pubbliche sia
private. Il diritto di una donna di liberamente muoversi e scegliere una
residenza non può sottostare alla decisione di un’altra persona, compreso un
parente. La garanzia è anche contro ogni forma di trasferimento forzato all’interno
dello stato.
Il diritto di lasciare un paese comprende il diritto di ottenere i necessari
documenti di viaggio, compreso il passaporto. Uno stato non può rifiutare di
prolungare la validità del passaporto di un proprio cittadino che si trovi
all’estero e voglia rientrare. Il rifiuto infatti può comportare la
deprivazione del diritto di quella persona di lasciare il paese di residenza e
di spostarsi altrove.

Le barriere politiche e
burocratiche che gli stati frappongono all’esercizio di questo diritto sono
praticamente infinite, dalle normative in materia di cittadinanza e
immigrazione che ignorano il paradigma dei diritti umani, alle lungaggini e
agli ostruzionismi perpetrati in numerosi stati all’interno di ambasciate,
consolati, uffici di polizia.

La materia è resa difficile e
complicata da un peccato d’origine, cioè dallo spezzettamento della Terra in
tanti territori, grandi e piccoli, ciascuno transustanziato insieme con popolo
e governo nella “forma” dello stato-nazione-sovrano-confinario. Studiosi hanno
teorizzato questa situazione come una generalizzata occupazione coloniale della
Terra. Una situazione di difficile perpetuazione, oggi, in presenza dei
processi di interdipendenza, globalizzazione, transnazionalizzazione,
internettizzazione, low-cost travelling, inquinamento, processi che sbriciolano
i confini degli stati e condizionano la governance pervicacemente segnata
dall’arroganza, dalla separazione, dalla discriminazione, dall’uso facile delle
armi.
Il neoliberismo ha mirato all’abbattimento delle barriere doganali che
ostacolano la circolazione delle merci, in nome della libertà degli scambi e
della realizzazione del mercato unico mondiale, come dire: sì alla libertà di
movimento delle cose materiali in nome della liberalizzazione dei mercati, no a
intralci alla libertà di movimento delle persone umane nel rispetto dei loro
diritti fondamentali.
Nel sistema dell’Unione Europea c’è un po’ più di coerenza. Come noto, il
processo di integrazione economica si è sviluppato all’insegna di “quattro libertà
di movimento”: delle merci, delle persone, dei servizi, dei capitali. Un
cocktail originale… Con il Trattato di Maastricht è sopraggiunta la
‘cittadinanza dell’Unione Europea”, quale valore aggiunto alle cittadinanze
nazionali dei paesi membri. Con la Carta
dei diritti fondamentali dell’UE (Nizza, 2000) si è fatto un ulteriore passo
avanti sul cammino della civiltà del diritto. Qualcosa di assolutamente
innovativo è arrivata nel 2006 con il Regolamento  (congiuntamente deciso
dal Parlamento Europeo e dal Consiglio UE), che prevede la creazione del
‘Gruppo europeo di cooperazione territoriale’, dotato di personalità giuridica
di diritto comunitario europeo. Si tratta di entità territoriali
transnazionali, organizzate con propri statuti ed organi, promosse e composte
da enti di governo locali (comuni, province, regioni, lander, contee): insomma
le Euro-regioni assumono forma pienamente giuridica. Questi enti sono
genuinamente ‘territorio’, ma non ‘confine’. Inizia in Europa la liberazione
della territorialità dall’uso monopolistico che ne è stato fatto, con muri e
guerre, dagli stati ‘sovrani’.”

 

Articolo 14

“1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e
di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite”.

“L’articolo 10 della Costituzione
italiana stabilisce a sua volta che “lo straniero al quale sia impedito nel suo
paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello
straniero per reati politici”.

L’asilo politico è uno dei più
antichi, e sacri, istituti di diritto consuetudinario. Nel medioevo Chiese e
Conventi erano luoghi deputati ad accogliere e proteggere i perseguitati a
causa della giustizia, beneficiando del privilegio di una sorta di
extra-territorialità. Sono innumerevoli i casi di personaggi illustri che, nel
corso dei secoli, sono andati in esilio e hanno fruito del diritto di asilo.
Uno per tutti: Dante Alighieri.

Oggi, è lo stesso Diritto
internazionale che obbliga gli stati a proteggere chi ha diritto all’asilo,
innanzitutto il ‘rifugiato’ politico quale definito dall’articolo 1 della
Convenzione internazionale sullo status dei rifugiati (Ginevra, 1951): una
persona  che a causa del fondato timore di essere perseguitata per ragioni
di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale,
o opinione politica, si trova fuori del paese di sua nazionalità ed è incapace
o, a causa del timore, non vuole avvalersi della protezione del proprio paese;
o anche chi, non avendo una nazionalità ed essendo fuori, per i motivi sopra
indicati, del paese in cui aveva abituale residenza, è incapace o, a causa del
timore, non vuole farvi ritorno.
Oltre alla suddetta Convenzione del 1951, esistono i seguenti strumenti
giuridici internazionali: la Convenzione
sulla riduzione della apolidia del 1954, il Protocollo relativo allo status dei
rifugiati del 1966, la
Dichiarazione sui diritti umani degli individui che non hanno
la cittadinanza del paese in cui vivono del 1985. Utile anche il manuale del
1996 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite su procedure e criteri per
determinare lo status del rifugiato.

La materia dell’asilo politico è
in continua evoluzione a causa dell’esponenziale aumento dei casi legati ai
flussi migratori. Dal canto suo il Diritto internazionale riguardante la
“protezione” del rifugiato cerca di migliore le procedure e di obbligare gli
stati ad armonizzare sempre più le rispettive legislazioni interne con gli
standards internazionali.

L’Unione Europea ha adottato nel
2004 una Direttiva che recepisce la definizione di ‘rifugiato’ della
Convenzione del 1951 e prevede due separati ma complementari meccanismi di
protezione a seconda che si tratti di ‘status di rifugiato’ o di ‘status di
protezione sussidiaria’, nell’intento di allargare la tipologia delle persone
aventi diritto alla protezione. La protezione sussidiaria, complementare
rispetto al regime di protezione (primaria o generale) stabilito dalla citata
Convenzione, interpella più specificamente della prima le norme del Diritto
internazionale dei diritti umani, per esempio l’articolo 3 della Convenzione
internazionale contro la tortura, l’articolo 7 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici, ecc. Questa Direttiva presenta aspetti innovativi ad
esempio per quanto riguarda il soggetto agente della persecuzione politica, nel
senso che questa soggettività criminogena comprende anche agenti non-statuali.
Inoltre, gli stati membri dell’UE sono obbligati a non dare asilo a coloro che
hanno perpetrato crimini contro l’umanità o altri reati particolarmente crudeli
anche se per (presunti) obiettivi politici.
Lo status di ‘rifugiato’ viene riconosciuto in base all’accertamento dei
requisiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali, accertamento che deve
avvenire con la massima accuratezza caso per caso, individuo per individuo. E’
pertanto rigorosamente vietato il refoulement (respingimento) collettivo.
L’accertamento va eseguito nel rispetto della dignità umana e dei diritti
fondamentali che ineriscono a ciascuno, a cominciare dal diritto alla vita e
all’integrità fisica e psichica.

I paesi a regime dittatoriale o
comunque autoritario sono grandi esportatori di ‘classici’ richiedenti asilo
politico. Tanti altri paesi, compresi naturalmente i primi, sono esportatori di
folle di persone che fuggono dalla miseria, dalle pandemie, dalla violenza
quotidiana, dalle guerre, dai genocidi.
In Italia, arrivarono a ondate folle di richiedenti asilo politico prima
dall’Ungheria (1955), poi dal Cile di Pinochet (inizio anni ’70), poi dai Balcani.
In questi ultimi anni ci sono le folle che sbarcano sulle coste italiane. Tra
di loro possono esserci, e di fatto ci sono, persone che hanno tutti i
requisiti per ottenere lo status di rifugiato e beneficiare quindi della
protezione internazionale. E gli “altri”? La ‘protezione sussidiaria’ è
sollecitata ad allargare ancor di più la sfera della sua applicazione.”

 

 

 

 

Articolo 15

“1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
né del diritto di mutare cittadinanza”.

“L’articolo 6 della Dichiarazione parla di “personalità
giuridica” distintamente dalla “cittadinanza”. Commentando
questo articolo abbiamo affermato che in virtù del riconoscimento giuridico
internazionale dei diritti che ineriscono alla persona, questa è soggetto
(primario) di Diritto internazionale.
Tradizionalmente concepita, la cittadinanza è una sorta di “ruolino di
marcia” per l’esercizio di diritti e doveri della persona all’interno dei
singoli ordinamenti nazionali per lo svolgimento di ruoli. In questo contesto,
cittadinanza equivale ad appartenenza ad un determinato stato, il quale è il
regolatore, più o meno ‘liberale’, più o meno arbitrario, dei diritti di
cittadinanza. Cittadinanza nazionale significa diritto-potere di eleggere e di
essere eletti in assemblee rappresentative, di ricorrere presso i tribunali, di
ricevere certi sussidi in caso di bisogno, di beneficiare della ‘protezione
diplomatica’ del proprio paese se ci si muove all’estero, significa dovere di
prestare servizio militare o servizio civile (laddove obbligatori), ecc. La
cittadinanza nazionale è una concessione dello stato con riferimento a
parametri quali lo ius soli (diritto del territorio) o lo ius sanguinis
(diritto di sangue).

Con l’avvento del Diritto
internazionale dei diritti umani, fa per così dire irruzione sulla scena delle
tipologie giuridiche la cittadinanza universale, ovvero lo eguale status di
“tutti i membri della famiglia umana’ con corrispettivi ruoli da esercitare
dentro e fuori degli stati di appartenenza ‘anagrafica’. Dal punto di vista
giuridico-formale e naturalmente storico, le cittadinanze nazionali precedono
la cittadinanza universale. Oggi, possiamo e dobbiamo parlare di cittadinanza
plurale. Questo comporta la ridefinizione, meglio la ricostruzione del concetto
di cittadinanza in quanto tale.

E’ utile avvalerci della metafora
dell’albero. Il tronco raffigura lo status di cittadinanza della persona in
quanto titolare di diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti. Questi
sono le radici del tronco. I rami significano la cittadinanze ‘anagrafiche’
nazionali: italiana, russa, israeliana, palestinese, cinese. Ci possono essere
i rami dei rami: per esempio, la cittadinanza dell’Unione Europea è un ramo della
cittadinanza italiana o di qualsiasi altra cittadinanza nazionale dei 27 paesi
membri dell’UE. La eventuale cittadinanza veneta o parmigiana o calabrese
sarebbe un ramo del ramo ‘cittadinanza italiana’. Guardando bene questo
“albero”, ci accorgeremo che i rami non sono innestati nel tronco ma
gli fluttuano intorno, peraltro in uno stato di forte sollecitazione a
ricomporre la fisiologia dell’albero. E’ la dialettica in atto fra cittadinanza
universale e cittadinanze nazionali, come dire tra lo ius humanae dignitatis
(diritto della dignità umana) da un lato, e lo ius soli e lo ius sanguinis
dall’altra. La sollecitazione che alle legislazioni nazionali – specie in tema
di immigrazione – viene dalla cittadinanza universale è a ridefinire la
cittadinanza nazionale in termini di inclusione.

Alla luce del ‘nuovo’ Diritto
internazionale non c’è posto neppure per la apolidia, o, per meglio dire,
l’apolide è cittadino universale allo stato puro.

La cittadinanza universale delle
persone sollecita ad aprire spazi per l’esercizio dei corrispettivi diritti, in
particolare dei diritti democratici per la legittimazione e il corretto
funzionamento delle Istituzioni multilaterali. A livello regionale europeo, uno
spazio si è aperto con l’elezione diretta dei membri del Parlamento Europeo.
L’azione dei difensori dei diritti umani, come previsto dalla
Dichiarazione-Magna Charta delle Nazioni Unite del 1998 che li riguarda,
esperita a titolo individuale o tramite organizzazioni non governative, è un
modo concreto di realizzare i diritti di cittadinanza universale. Così anche
per i ricorsi giudiziari alle Corti e ai Tribunali internazionali o per le
‘comunicazioni individuali’ ai vari Comitati diritti umani delle Nazioni Unite.

La cittadinanza mondiale o
planetaria o cosmopolitica preconizzata da personalità carismatiche quali
Giorgio La Pira, Padre
Ernesto Balducci e Papa Wojtyla è realtà giuridica. Si tratta di rimuovere la
pigrizia e il conservatorismo degli adoratori dello
stato-nazione-sovrano-armato-confinario con relativa cittadinanza ‘ad alios
excludendos’ (costruite nel segno dell’esclusione dell’”altro”).

Partendo dai diritti umani non
c’è neppure posto per la ‘reciprocità’ nel trattamento dei cittadini da parte
degli stati, all’insegna di: io tratto i tuoi, come tu tratti i miei, se tratti
male i miei, io tratto male i tuoi. E’ un parametro mercantile, valido per gli
scambi commerciali. Il Diritto internazionale dei diritti umani obbliga lo
stato a dire all’altro stato: io tratto i tuoi cittadini nel rispetto dei loro
diritti fondamentali, a prescindere da come tu tratti i miei.

Nota bene. Siamo giunti a metà
strada della piccola maratona “30 giorni x 30 articoli”. Proseguiremo
nella seconda parte sempre più consapevoli di esercitare diritti di
cittadinanza universale, anche avvalendoci dell’articolo 7 della Dichiarazione
delle Nazioni Unite “sul diritto e la responsabilità di promuovere e
proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali internazionalmente
riconosciuti” (1998, Magna Charta dei difensori dei diritti umani che
abbiamo prima richiamata): “Ciascuno ha il diritto, individualmente e in
associazione con gli altri, di sviluppare e discutere nuove idee sui diritti
umani e di operare per la loro accettazione”. Come dire: quod in are
auditis, praedicate super tecta. Traduzione libera: se apprendiamo qualche idea
buona – per esempio che la cittadinanza universale esiste giuridicamente come
superiore grado di cittadinanza e le leggi degli stati in materia di
immigrazione e cittadinanze nazionali devono adeguarvisi – facciamolo crescere
dicendolo e amplificandolo nella comunità. Ricordandoci anche che l’articolo 10
della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che “la condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali”.

 

Articolo 16

“1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio
e all’atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato”.

 

“L’articolo 23 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici riprende integralmente il
contenuto di questo articolo, facendo però diventare primo comma quello che
nell’articolo 16 della Dichiarazione è terzo. E’ la sottolineatura della
famiglia quale “nucleo naturale e fondamentale della società”. Lo
stesso concetto e collocazione della famiglia figura nella Convenzione
interamericana del 1969, nella Carta africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli del 1981, nella Carta araba dei diritti umani del 2004.
La scelta del matrimonio deve essere assolutamente libera, compiuta da persone
in età adatta. I coniugi hanno eguali diritti anche durante il matrimonio (per
esempio, scelta della residenza, gestione della casa, educazione dei figli) e
nell’eventualità del suo scioglimento (separazione legale, divorzio).

Il Diritto internazionale non
stabilisce da quale anno cominci la “età adatta”. Questo è compito
delle legislazioni interne agli stati, le quali devono però essere compatibili
col pieno esercizio di altri diritti umani, per esempio il diritto alla libertà
di pensiero, coscienza e religione e, prioritariamente, i diritti umani delle
bambine e dei bambini. Ciò comporta che gli stati consentano l’esistenza del
matrimonio civile e del matrimonio religioso. Il Comitato diritti umani (civili
e politici) delle Nazioni Unite precisa che in caso di matrimonio religioso, è
legittimo che gli stati ne richiedano la trascrizione ai sensi del diritto
civile. Nei casi di scioglimento, è vietato agli stati di porre in atto
qualsiasi trattamento discriminatorio per quanto attiene alle procedure di
separazione e divorzio, custodia dei figli, mantenimento o indennizzo, diritti
di visita, peredita o riacquisto di autorità genitoriale: in questi casi deve
comunque sempre prevalere il superiore interesse dal bambino sancito
dall’articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del
1989.

Il concetto di famiglia può
differire da Stato a Stato, addirittura all’interno di uno stesso Stato: famiglia
‘nucleare’, famiglia ‘allargata’. In ogni caso, la famiglia “ha
diritto” ad essere protetta dallo Stato oltre che dalla società e lo Stato
deve provvedervi in modo adeguato. In particolare essa deve essere protetta da
interferenze arbitarie o illegali (articolo 12 della Dichiarazione) e al suo
interno devono essere garantiti i diritti dei bambini (articolo 25) e degli
altri componenti.

Il diritto di fondare una
famiglia comporta, in via di principio, la possibilità di procreare. In
presenza di politiche di pianificazione familiare, queste devono essere
compatibili con i principi e le norme del Diritto internazionale dei diritti
umani, in particolare non essere discriminatorie o compulsive: in altre parole,
deve essere rispettata la volontà dei coniugi.

Il diritto di vivere insieme dei
coniugi comporta l’obbligo degli stati di garantire l’unità e la riunificazione
delle famiglie, specialmente quando i loro membri sono separati per ragioni
politiche o economiche. In punto di eguaglianza dei coniugi, il Comitato dei
diritti umani delle Nazioni Unite afferma che non ci deve essere
discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda acquisto o perdita della
cittadinanza collegata al matrimonio. Deve essere egualmente rispettato il
diritto di ciascun coniuge di mantenere l’uso del nome di famiglia originario o
di contribuire, su piede di parità, alla scelta di un nuovo cognome.
La famiglia è importante per tante ragioni. Il secondo comma dell’articolo 27
della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia stabilisce che
“i genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno
primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro
possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita
necessarie allo sviluppo del fanciullo”.

Il concetto di famiglia adottato
dal Diritto internazionale dei diritti umani è un concetto forte: la famiglia
in quanto tale è soggetto di diritto distintamente dalla soggettività dei
coniugi e degli altri componenti, pertanto essa ha diritti e doveri (in
particolare, allevare ed educare i figli, assistere i suoi membri anziani o
quelli con disabilità).

Il Diritto internazionale ci
offre anche un concetto di famiglia per così dire larghissima: la
“famiglia umana” i cui membri sono tutti gli esseri umani, senza
alcuna distinzione. Anche questa famiglia dilatata non può non avere diritti,
in corretto rapporto di scala con il suo ordine di grandezza. La famiglia
nucleare può essere protetta, in particolare, mediante adeguate politiche
sociali (assegni familiari, asili gratuiti, niente tasse sulla prima casa….).
Come proteggere la ‘famiglia umana’ universale? La risposta non può che essere:
smantellando gli arsenali bellici, garantendo la vita di tutti i suoi
componenti con politiche di sviluppo umano e di sicurezza umana, facendo
funzionare democraticamente l’ONU e le altre legittime istituzioni
multilaterali, dando più voce ai governi locali nei consessi internazionali,
favorendo l’azione solidaristica delle formazioni organizzate di società civile
globale.”

 

Articolo 17

“1.
Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con
altri.

2.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà”.

“La proprietà ha come oggetto un ‘bene’, materiale o immateriale che sia: oltre
che la proprietà di una casa o di un appezzamento di terreno o di uno
stabilimento balneare, c’è la proprietà intellettuale (di brevetti, di idee, di
composizioni musicali e altre opere artistiche (copyright, c’è il reato di
‘plagio’…).
L’articolo 42 della Costituzione italiana stabilisce che “la proprietà è
pubblica o privata”, che “i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati” e che “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che
ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

A sua volta, l’articolo 1 del
Protocollo (1952) allegato alla Convenzione europea dei diritti umani e libertà
fondamentali del 1950 recita: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al
rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non
per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai
principi generali del diritto internazionale. La disposizioni precedenti non
portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da
essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme
all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
contributi o delle ammende”.

Il diritto alla proprietà è a
cavallo tra la sfera dei diritti di libertà e quella dei diritti economici e
sociali.
Il riferimento a ‘funzione sociale’, ‘accessibilità a tutti’, ‘interesse
generale’, ‘limiti’, fa trasparire, da un lato, la preoccupazione che ci sia
comunque una sopraordinata vigilanza pubblica sulla materia, dall’altro, quello
che è, e sarà, un dibattito sempre aperto sulla questione se il diritto di
proprietà sia compatibile con tutti gli altri diritti umani, addirittura con
principi fondamentali quali l’universalità dei diritti e l’eguaglianza ontica
dei soggetti-titolari dei diritti.

Di questo dibattito sono
espressione significativa i due Patti internazionali del 1966, rispettivamente
sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. In
questi due pilastri del Diritto universale dei diritti umani non c’è traccia
dell’articolo 17 della Dichiarazione universale. Come noto, i due Patti furono
adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1966, in piena era bipolare di
confrontazione ideologica, politica e militare tra i Blocchi dell’Est e
dell’Ovest: il primo, fautore dell’economia pianificata e di forme, più o meno
integrali, di collettivismo, il secondo, alfiere del liberismo economico, più o
meno temperato da principi di economia sociale di mercato. Il disaccordo sul
modo di concepire la società e l’economia è la ragione principale per cui i
diritti fondamentali furono separatamente catalogati in due distinti trattati
internazionali, in barba al principio dello loro interdipendenza e
indissociabilità. C’è da aggiungere che, in quell’epoca, accedevano all’ONU i
paesi di recente indipendenza dal dominio coloniale, quasi tutti portatori di
culture politiche di marcato orientamento ‘socialista’.

Il riconoscimento del diritto
alla proprietà come diritto fondamentale figura invece, oltre che nel citato
Protocollo europeo, anche nella Convenzione interamericana del 1969 (articolo
21), nella Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981 (articolo
14), nella Carta araba dei diritti umani del 2004 (art.31).
In tutti questi strumenti giuridici è sempre fatto riferimento ai limiti che
discendono dalle esigenze di utilità sociale.

La domanda che sorge spontanea è
se tutti i beni materiali (ed eventuali connessi ‘servizi’) possano costituire
oggetto di proprietà da parte di singoli, di gruppi o di enti privati. E’
lecito chiedersi se al di là del criterio dell’utilità e della funzione
sociale, ci sia una qualche preclusione di carattere ancora più forte alla
proprietà di beni. Esistono beni che sono comuni per loro stessa natura oltre
che per loro destinazione d’uso. Mi riferisco in particolare ai ‘beni comuni
globali’ (global common goods), di cui sono titolari, solidarmente insieme, “tutti
i membri della famiglia umana”.

L’acqua certamente non può
costituire oggetto di proprietà privata. Essa è un bene comune globale. C’è una
vasta mobilitazione su scala mondiale perché venga riconosciuto il diritto
all’acqua quale diritto fondamentale. Le proposte sul come tradurre il
riconoscimento giuridico paiono convergere per l’adozione, da parte delle
Nazioni Unite, di una convenzione a sé stante o, forse più realisticamente, di
un Protocollo da aggiungere al Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali. Nel 2007, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni
Unite ha sottoposto alla consultazione degli stati e delle ONG un documento
intitolato “Principi-guida su povertà estrema e diritti umani: i diritti del
Povero”, in cui, tra l’altro, ci si riferisce all’acqua come ad un diritto
umano fondamentale. Il Governo italiano e alcune ONG hanno proposto di
completare l’espressione “diritto all’acqua” con “bene comune globale”.

Tra i beni comuni globali
figurano certamente quelli ricompresi nel “Patrimonio comune dell’umanità”
(monumenti, beni artistici, paesaggistici) sul quale vigila l’Unesco. L’Italia
è una porzione molto consistente di questo World Heritage.

Io mi azzardo a dire che tutte le
grandi risorse naturali (a cominciare da quelle energetiche) costituiscono,
devono costituire beni comuni globali.

Il diritto alla proprietà può
significare egoismo, esclusione, discriminazione. Proviamo allora a considerare
ed esercitare il singolo diritto in un’ottica di civismo universale. Non soltanto
i beni comuni globali, ma anche i beni oggetto di ‘proprietà’, privata o
pubblica che sia, sono porzioni del Bene Comune Globale per antonomasia, la Terra: con le sue coltivazioni, le sue
montagne, le sue foreste, i suoi campi, i suoi deserti, i suoi mari, la sua
atmosfera, i suoi animali, i suoi templi religiosi, le nostre case. Intendo
dire che i ‘beni’ oggetto di proprietà sono parti di un Tutto, che bisogna
coltivare e preservare nell’ottica della condivisione, dell’aiuto reciproco e
della responsabilità di garantire i diritti delle generazioni future. Per
gestire i beni comuni globali, oltre che il civismo universale dei singoli e
dei gruppi, occorrono istituzioni di governance su più livelli: dal Comune fino
all’ONU, che operino nell’ottica dell’economia di giustizia sociale e della
salvaguardia dei beni del creato.

Per concludere su un tema per il
quale, come d’altronde per tutti gli altri articoli della Dichiarazione, non
basta un intero corso universitario: ci sono ‘beni’ che si sottraggono per loro
natura a qualsiasi considerazione di ordine per così dire catastale. Sono quei
beni che più se ne fruisce, più si moltiplicano e aprono orizzonti di immensa
liberazione: i beni spirituali.”

 

Articolo 18

“Ogni
individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”.

 

“Come per altri articoli, anche
per commentare questo ci vorrebbe non uno, ma più corsi d’insegnamento che a
loro volta attingano ad una pluralità di ambiti disciplinari: dal diritto
all’antropologia, dalla storia alla teologia, dalla giurisprudenza delle Corti
internazionali a quella dei tribunali e delle corti costituzionali all’interno
degli stati. Mi limiterò quindi a fornire soltanto alcuni rapidi spunti per la
riflessione.
L’articolo 18 va letto insieme con l’articolo 1: “Tutti gli esseri umani
nascono libero ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
I due articoli contengono la parte per così dire sacrale dell’intera
Dichiarazione universale. I soggetti di riferimento sono, ovviamente, tutte le
persone umane, quindi ‘credenti’, ‘non credenti’, ‘atei’, ‘agnostici’.

Pensiero, coscienza, religione: è
il triangolo valoriale di più denso spessore etico, che qualifica la
soggettività giuridica originaria della persona umana la cui retta coscienza
(foro interno) è vero tribunale di ultima istanza dei diritti.

L’articolo 18 pone in relazione
fra loro tre libertà, che sono sia “da” (interferenze e limitazioni) sia “per”
(la realizzazione di percorsi di vita con assunzione di responsabilità
personale e sociale). E’ il caso di sottolineare che queste tre libertà si
riferiscono all’essere umano integrale – fatto di anima e di corpo, di spirito
e di materia – e sono pertanto interdipendenti e indivisibili rispetto a tutti
gli altri diritti fondamentali. Però con una caratteristica peculiare. Gli
altri diritti possono essere distrutti dall’esterno: si pensi al diritto
all’alimentazione o al diritto all’assistenza pubblica in caso di necessità o
al diritto al lavoro. Non è così per i tre diritti dell’articolo 18, essi hanno
una intrinseca forza di resistenza, possono essere combattuti, contrastati, ma
sopravvivono comunque: più forti della morte. Mi possono mettere in carcere,
possono combattere la mia religione, ma le mie idee, la mia fede, la mia
coscienza rimangono intatte. Al dittatore, al carnefice si può sempre gridare:
dov’è la tua vittoria?

All’interno del ‘triangolo’,
l’articolo 18 dedica particolare attenzione alla libertà di religione,
specificandone i modi di espressione e manifestazione. Il legislatore
internazionale è consapevole della delicatezza della materia e dell’impatto che
essa ha sulla vita sociale e politica. La religione o un ‘credo’ non sono soltanto
un fatto di intimo convincimento che si coltiva nel privato, ma si estrinsecano
anche pubblicamente e attraverso organizzazioni che in taluni casi, come quello
della Chiesa Cattolica, sono estremamente complesse e  ramificate nel
mondo intero, oppure, come nel caso dell’Islam, investono direttamente la
stessa ‘forma’ statuale della politica.

Libertà religiosa significa anche
libertà di cambiare religione o credo o di non credere più. Questo costituisce
oggi un grosso problema, esasperato com’è da rigidità ‘fondamentaliste’.

L’articolo 18 dice che la
manifestazione della fede religiosa o di un credo è libera di realizzarsi
isolatamente e in comune, privatamente e pubblicamente. Se per le rispettive
espressioni comunitarie, la religione cattolica ha bisogno di chiese,
l’ebraismo di sinagoghe, l’islam di moschee, quanti professano quelle fedi
religiose hanno il diritto di pretendere che gli stati consentano la
costruzione degli edifici di culto in appropriata forma. Devono esserci
appositi spazi pubblici. Qua e là in Italia c’è dibattito sulla costruzione
delle moschee. Il vigente Diritto internazionale dei diritti umani è chiaro: lo
Stato è obbligato a permetterne la costruzione. E’ appena il caso di precisare
che gli edifici religiosi in tanto sono legittimi in quanto alberghino attività
di culto (e di preparazione al culto), e non altro.

La persona umana ha diritto di
manifestare la propria religione o il proprio credo anche nell’insegnamento. La
scuola privata è libera, sempre nel rispetto della legalità, di fare le scelte
che ritiene più opportune e congrue rispetto alla sua identità. Se si tratta di
scuola pubblica, le cose cambiano. Il Comitato diritti umani delle Nazioni
Unite, nell’esercizio della sua funzione di interprete ufficiale del Patto
internazionale sui diritti civili e politici, ha chiarito che ai sensi del
vigente Diritto internazionale l’insegnamento della religione nell’ambito delle
scuole deve essere impartito in modo obiettivo e neutro, per esempio nella
forma di “storia generale ed etica delle religioni”.

C’è anche dibattito sui simboli
religiosi a scuola e in altri luoghi pubblici. C’è chi vuole togliere il
Crocifisso dalle pareti motivando che nella scuola pubblica aumenta il numero
di studenti di religione diversa dalla cristiana. La mia personale risposta è:
non togliere, ma aggiungere. Non estirpiamo radici di grandi culture, al
contrario motiplichiamole: la condizione della loro compatibilità è che tutte
siano compatibili con il codice universale dei diritti umani, a cominciare dall’articolo
1 della Dichiarazione universale. Laicità non significa “togliere” valori, fare
tabula rasa. Laicità significa pluralismo e rispetto reciproco. La laicità
dello Stato si misura con gli indicatori che si riassumono in “tutti i diritti
umani per tutti”, e tra questi, c’è appunto il diritto alla libertà religiosa.

Un ulteriore spunto per la
riflessione riguarda l’obiezione di coscienza, in particolare quella al
servizio militare. Per anni, non soltanto in Italia, si è discusso se
l’obiezione di coscienza fosse compatibile con i doveri di difendere in armi la Patria. Si veniva anche
condannati, come successe per Don Lorenzo Milani, e si andava anche in carcere
come successe per alcuni esemplari testimoni di nonviolenza. Poi si discusse se
si trattasse di un mero “diritto soggettivo” o di un più impegnativo diritto
umano fondamentale. La vecchia Commissione diritti umani delle Nazioni Unite,
oggi sostituita dal Consiglio diritti umani, si pronunciò nel senso del diritto
fondamentale, assumendo che l’obiezione di coscienza costituisce espressione
del diritto alla libertà di coscienza.

Ci sono limiti alla
manifestazione del credo religioso o di altro credo o di ateismo? Il terzo
comma dell’articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)
completa l’omologo articolo 18 della Dichiarazione universale: “La libertà di
manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposto
unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la
tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico o della sanità pubblica,
della morale pubblica o degli altri diritti e libertà fondamentali”.

Alla fine, quale messaggio per le
grandi religioni? Che avvertano, insieme con la consapevolezza del loro essere
“radici” di grandi culture e di grandi civiltà, anche la responsabilità di
disinfestarle da vischiosità ultramondane e fondamentalismi, insomma di pulirle
e renderle ancor più feconde attingendo alla sorgente dell’universale: la
eguale dignità di tutti i membri della famiglia umana che in particolare le
grandi religioni monoteiste assumono quali creature dell’unico amorevole
Padre.”

 

Articolo 19

“Ogni
individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione,  incluso
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere”.

“Il precedente articolo 18 proclama il diritto alla libertà di pensiero quale
diritto per così dire propedeutico alla possibilità di formarsi un’opinione
disponendo delle necessarie informazioni. L’articolo 18 proclama che il diritto
è anche ad esprimere e diffondere pubblicamente le proprie idee e opinioni.
Come dire: niente bavagli! Il corrispondente obbligo è: non molestare.

Nel Patto internazionale sui
diritti civili e politici, l’articolo omologo porta lo stesso numero 19,
è però più specifico per quanto attiene all’articolazione operativa del
diritto: “1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie
opinioni. 2. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione: tale
diritto comprende la libertà di cercare, riceve e diffondere informazioni e
idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto,
attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di
sua scelta”.

“Idee di ogni genere”, con
diritto alla libertà di esprimerle in tante forme: in un libro, in una
trasmissione televisiva, durante una lezione a scuola, in una composizione
musicale, in una commedia teatrale. L’”Inno alla gioia” contenuto nella Nona
sinfonia di Beethoven esprime idee di fraternità e di pace ed è assunto a
simbolo di unità sia dal Consiglio d’Europa sia dall’Unione Europea. Idee e
opinioni si esprimono anche in forma umoristica. Ci sono idee e opinioni che
arricchiscono il patrimonio culturale, la loro comunicazione fa star bene.
Altre idee sono come proiettili. Ci sono idee e informazioni che vengono
diffuse allo scopo di coltivare ‘omologazione’, cioè appiattimento di menti e
inquinamento di coscienze. Taluni grandi mass media, non propriamente
indipendenti, comunicano idee e diffondono informazioni di forte impatto
sull’opinione pubblica. I dittatori sono ottimi comunicatori di idee. I capi
dei fondamentalismi sono anche essi ottimi comunicatori. La concentrazione dei
mezzi di comunicazione in capo ad uno stesso proprietario può preludere a
forme, più o meno striscianti, di autoritarismo.
Nel 1980, la Conferenza
generale dell’Unesco varò un importante documento per la costruzione di un Nuovo
Ordine Internazionale dell’Informazione e della Comunicazione (partendo dal
famoso Rapporto McBride) nell’intento di rompere il nefasto oligarchismo delle
multinazionali dell’informazione. Fu questa una delle ragioni che indussero
l’Amministrazione degli Stati Uniti, seguita dal Governo inglese, a uscire
dall’Unesco (vi sono rientrati dopo un decennio di assenza).

Idee e informazioni, sempre e
comunque, in libera uscita? Il vigente Diritto internazionale dei diritti umani
pone esso stesso dei paletti. Il terzo comma dell’articolo 19 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici stabilisce che “l’esercizio della
libertà previste al paragrafo 2 comporta doveri e responsabilità speciali. Esso
può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere
espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto del
diritto o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza
nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica”.
Le legislazioni interne agli stati disciplinano minuziosamente la materia. Ci
sono anche codici deontologici per i professionisti dell’informazione.

Si pensi in particolare ai danni
che la diffusione di certe idee e di certe informazioni può provocare nella
mente dei bambini. Al riguardo, l’articolo 17 della Convenzione internazionale
sui diritti dell’infanzia dispone perentoriamente: “Gli Stati Parti riconoscono
l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il
fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da
fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a
promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute
fisica e mentale. A tal fine, gli Stati Parti:

a) incoraggiano i mass-media a
divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale
per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;

b) incoraggiano la cooperazione
internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e
materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed
internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;

d) incoraggiano i mass-media a
tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli
autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l’elaborazione di
princìpi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle
informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione
delle disposizioni degli articoli 13 e 18”.

Ancora, non è soltanto questione
di cattivo gusto o di malintesa laicità la diffusione di idee, siano esse
‘serie’ o ‘umoristiche’, che offendono il sentimento religioso delle persone.
C’è anche la violazione del diritto fondamentale alla libertà di credere e
professare una religione o un credo. Bisogna sempre ricordarsi che
ridicolizzando o mettendo alla berlina Gesù Cristo, la Madonna o Maometto o Budda, si viola
la dignità umana, cioè si intacca il fondamento stesso di tutta la costruzione
del Diritto universale dei diritti umani. Certamente, la sanzione alla
violazione di questo valore non sarà la condanna a morte o la lapidazione o il
rogo. La sanzione dovrà consistere primariamente nella riprovazione morale della
comunità. Parimenti, non è dato ai credenti offendere la libertà-dignità dei
non credenti o di chi professa l’ateismo.
A conclusione di questa sintetica riflessione, è spontaneo richiamare ancora
una volta la Dichiarazione
delle Nazioni Unite (1998) “sul diritto e la responsabilità degli individui,
dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti
umani e le libertà fondamentali internazionalmente riconosciuti”. Cito alcuni
articoli di questa Magna Charta dei difensori dei diritti umani che hanno più
diretta attinenza al contenuto dell’articolo 19 della Dichiarazione universale.

Articolo 6: “Tutti hanno il
diritto, individualmente e in associazione con altri: a) di conoscere,
ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i
diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni
sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi
legislativi, giuridici o amministrativi interni; b) in conformità con quanto
previsto  negli strumenti internazionali sui diritti umani, di pubblicare
liberamente, comunicare o distribuire ad altri opinioni, informazioni e
conoscenze su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali; c) di studiare,
discutere, formulare ed esprimere opinioni sull’osservanza, sia nella legge che
nella pratica, di tutti i diritti umani e, attraverso questi ed altri mezzi
appropriati, di attirare la pubblica attenzione su questa materia”.

Articolo 7: “Tutti hanno diritto,
individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove
idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione”.

Avevamo sottolineato prima che ci
sono idee cattive (sì, cattive), micidiali per la mente e la coscienza,
illegali per espressa disposizione del Diritto internazionale dei diritti
umani. Quelle cui si riferisce la
Magna Charta dei difensori dei diritti umani sono idee
ottime, la cui diffusione è garantita e incentivata dallo stesso Diritto
internazionale. Possiamo sperare – anche spes contra spem – che se ne accorgano
i gestori delle reti televisive, illuminati dal 60° della Dichiarazione
universale?”

 

Articolo 20

“1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2.
Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione”.

Perché siano legittime ed abbiano quindi diritto ad essere garantite dalla
legge, riunioni e associazioni devono essere “pacifiche”, quanto a scopi e
quanto a mezzi e modalità di operare. Ritroviamo questo aggettivo nel testo
della Dichiarazione delle Nazioni Unite “sul diritto e la responsabilità degli
individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i
diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti” (1998), in
particolare nell’articolo 12: “Tutti hanno diritto, individualmente e in
associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche contro le
violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali” (corsivo aggiunto).

L’Articolo 1 di questa Magna
Charta dei difensori dei diritti umani  proclama che la promozione e la
realizzazione dei diritti umani può avvenire sia individualmente sia “in
associazione con altri”. Il successivo Articolo 5 è di particolare importanza
per il ruolo che le formazioni organizzate di società civile possono svolgere
nello spazio glocale, che comincia nella città e nel villaggio e si estende
fino alle grandi istituzioni multilaterali: “Allo scopo di promuovere e
proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, tutti hanno il diritto,
individualmente e in associazione con altri, a livello nazionale e
internazionale: a) di riunione e assemblea pacifica; b) di formare, aderire e
partecipare a organizzazioni non governative, associazioni o gruppi; c) di
comunicare con organizzazioni non governative o intergovernative”.
Si è dunque legittimati a formare organizzazioni non soltanto a struttura e
raggio di operatività locali o nazionali, ma anche internazionali o, più
precisamente, transnazionali. Amnesty International è la tipica organizzazione
non governativa transnazionale.

Di strutture organizzative,
liberamente e spontaneamente create in ambienti che oggi chiamiamo di società
civile globale, c’è traccia già nella Carta delle Nazioni Unite (1945).
L’Articolo 71 dispone infatti che “il Consiglio Economico e Sociale può
prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative
interessate alle questioni che rientrano nella sua competenza. Tali accordi
possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con
organizzazioni nazionali, previa consultazione con lo Stato membro delle
Nazioni Unite interessato”.

E’ utile ricordare che, sulla
base di questa disposizione, si è sviluppata una formale prassi di “status
consultivo” di cui le organizzazioni non governative, ONG, possono avvalersi al
fine di partecipare, in veste appunto consultiva, ai processi di presa delle
decisioni alle Nazioni Unite e in altre organizzazioni intergovernative. Perché
possano ottenere questo “status”, le ONG devono perseguire fini compatibili con
quelli delle Nazioni Unite e avere una struttura democratica. Le ONG alle
Nazioni Unite sono oltre 3.500 delle circa 50.000 censite nell’Annuario
dell’Unione delle Associazioni Internazionali, UAI. Circa 400 sono quelle
presso il Consiglio d’Europa. Le ONG sono anche all’UNESCO, alla FAO, all’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Nell’Unione Europea non esiste il regime dello “status
consultivo”, ma le ONG, talora chiamate anche ‘organizzazioni di società
civile’, OSC, possono far parte dei numerosi “Comitati consultivi” della
Commissione e del Consiglio e partecipare al cosiddetto “dialogo civile” nonché
ricevere contributi finanziari nel quadro di specifici programmi europei. In
particolare, nell’UE sono attive reti europee di società civile che hanno preso
la forma di “piattaforme europee”: Piattaforma delle ONG sociali europee, Forum
europeo della disabilità, Lobby europea delle donne, Network europeo contro la
povertà, Confederazione delle ONG europee per l’aiuto e lo sviluppo, Green Ten,
e molte altre.

Come per altri Articoli della
Dichiarazione universale, anche per l’Articolo 20  il Patto internazionale
sui diritti civili e politici precisa e integra il contenuto. Stabilisce
infatti il suo Articolo 22 che il diritto alla libertà di associazione “include
il diritto di costituire sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri
interessi”. Prevede inoltre che la legge interna degli stati possa porre
restrizioni all’esercizio di tale diritto, in particolare se i soggetti sono
“membri delle forze armate e della polizia”.

Le riunioni possono consistere
anche in manifestazioni di carattere anomico, ma nonviolento, nel senso di
andare oltre, ma non contro, la legge: tali sono, per esempio, i sit-in, le
marce, i cortei, i digiuni.
Le organizzazioni non governative e, più in generale, le associazioni a fini di
solidarietà, svolgono un ruolo importante anche per quanto riguarda la
preparazione di documenti giuridici internazionali, partecipando attivamente,
con proposte, alle attività degli appositi “Gruppi di lavoro” formati dagli
stati. Si ricorda, fra i tanti esempi, quello del ruolo svolto all’ONU da “Save
the Children” e da Amnesty International per la elaborazione del testo della
Convenzione internazionale sui diritti dei bambini, o dalle associazioni delle
persone con disabilità (tra le quali, molto attiva, la FISH) per la più recente Convenzione
internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Le ONG, per rendere
ancora più efficace il lavoro di solidarietà e liberazione umana, sempre più si
coordinano all’interno di reti (networks) o di piattaforme: tra le tante, si
segnalano la rete delle ONG che hanno promosso la Convenzione internazionale per
l’interdizione delle mine antipersona e ne sorvegliano l’applicazione, la rete
di ONG che hanno “campagnato” per la creazione della Corte penale
internazionale e sorvegliano l’applicazione della Convenzione internazionale
che ne contiene lo Statuto. Ancora: numerose ONG stanno seguendo l’iter di
approvazione finale dei “Principi-guida su diritti umani e povertà estrema: i diritti
del Povero”, documento preparato dal Consiglio diritti umani delle Nazioni
Unite. Le ONG presentano ai pertinenti Comitati diritti umani delle Nazioni
Unite contro-rapporti rispetto ai rapporti che gli stati sono giuridicamente
obbligati a sottoporre ogni quattro o cinque anni all’esame di detti Comitati.
La fertile galassia dell’associazionismo transnazionale non profit è in
continuo sviluppo  e sempre più consapevolmente si riconosce nel Diritto
internazionale dei diritti umani e ne rivendica l’applicazione in sede
nazionale e internazionale. Gli operatori delle ONG, in particolare di quelle
che si caratterizzano per spirito di volontariato, sono i genuini pionieri
della cittadinanza universale.

Sempre più chiaro e marcato in
senso politico è il ruolo svolto da “coordinamenti” quali la Tavola della Pace, che promuove e
organizza la Marcia
della pace Perugia-Assisi e, a partire dal 1995, le sessioni biennali
dell’Assemblea dell’ONU dei Popoli, di altissima visibilità e rappresentatività
internazionale. Vanto dell’Italia democratica in sede internazionale è anche il
‘Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani”, associazione
formata da oltre 700 tra Comuni, Province e Regioni, che rappresentano più
della metà della popolazione della Repubblica Italiana. Essi sono,
primariamente, “Organi della società”, dunque sono tra i soggetti presi in
considerazione della Magna Charta dei difensori dei diritti umani. Come tali,
sono gli alleati naturali delle formazioni organizzate di società civile.
E’ appena il caso di sottolineare che l’associazionsimo è linfa vitale della
democrazia, soprattutto della democrazia partecipativa. L’Italia è ricca di
associazionismo e di volontariato e i suoi governanti dovrebbero esserne
consapevoli, anche per rappresentare in sede internazionale il volto pulito e
creativo del Paese.

Infine, una competente e
responsabile educazione civica, a cominciare da quella impartita nelle scuole,
deve motivare i giovani a far parte attiva di organizzazioni non governative e
di gruppi di volontariato. Presso ogni scuola dovrebbe figurare l’elenco delle
associazioni e dei gruppi di volontariato, che i rispettivi Comuni e Regioni
tengono aggiornato. Gli insegnanti-educatori non esitino a invogliare i giovani
ad esercitare responsabilità sociale nella forma del servizio al bene
comune e ai gruppi più vulnerabili. Questo non è ‘fare propaganda’, ma
“indicare percorsi d’azione” quale componente essenziale del programma
educativo. Certamente, come dice l’articolo 20 della Dichiarazione universale,
‘nessuno può essere costretto a far parte di una associazione”: l’educatore
infatti elucida valori, aiuta a interiorizzarli, indica percorsi per la loro
incarnazione. Ai giovani e alle loro famiglie tirarne le somme, in tutta libertà.

E il servizio civile? Spesso non
è una ‘parentesi’, ma l’occasione per scoprire una vocazione, anche
professionale. Che si vergognino quei governanti che lesinano i fondi per lo
sviluppo di questa palestra di autentico civismo e solidarietà.

 

Articolo 21

“1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in
condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale
volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione”.

 

“Col diritto di elettorato attivo
e passivo, che richiama anche il principio delle pari opportunità nella
partecipazione alla vita politica e alla pubblica amministrazione, siamo nel
cuore dei principi democratici, quelli che riguardano i modi con cui la
sovranità popolare si esprime. Già, “potere di popolo”: quanto ne ha oggi,
nell’era della globalizzazione, il popolo di un singolo stato? La sovranità
popolare si esercita sia per legittimare i rappresentanti del popolo a fare le
leggi e governare, sia per partecipare alla presa delle decisioni tra una
tornata elettorale e la successiva. Perché la sovranità appartiene al popolo e
non, per esempio, ad un ricco imprenditore o ad un ricco calciatore o ad una
famiglia circense? La risposta ce la dà il paradigma dei diritti umani: la
sovranità appartiene al popolo perché ciascuno/a dei suoi membri è titolare di
dirittti innati, cioè è grembo di legge fondamentale. Ciascun membro della
famiglia umana è sovrano/a pro quota sua,
la famiglia umana in quanto tale è titolare in
toto
di sovranità nel mondo interdipendente e globalizzato. Poiché i
diritti umani sono sia civili e politici sia economici, sociali e culturali –
tutti universali, interdipendenti e indivisibili -, la democrazia dei diritti
umani è “tutta la democrazia”: politica, economica, sociale; locale, nazionale,
internazionale. Democrazia è insomma un concetto multidimensionale.

Dire diritti democratici
significa dire diritti di cittadinanza quale elemento essenziale di inclusione
nella città, nello stato, nell’Unione Europea, nel mondo. Tutti coloro che
vivono legalmente nella città devono poter esprimere il diritto di elettorato
attivo e passivo. In questa direzione va la Convenzione del Consiglio
d’Europa riguardante la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale (1992). Il Trattato sull’Unione Europea già da anni ha
anticipato al riguardo, stabilendo che i cittadini dell’UE hanno il diritto di
elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo e per le amministrazioni locali
da esercitare nel luogo di residenza, a prescindere quindi dalla cittadinanza
nazionale.

In questo momento, la pratica
della democrazia portata avanti soltanto all’interno del singolo stato è in
grave crisi. Questa investe anche quei paesi in cui più antica è l’esperienza
della democrazia. Insistere nel mantenere la pratica democratica dentro i
confini dello stato nazionale equivale ad accanimento terapeutico.
Naturalmente, personalismi, strumentalizzazioni partitocratiche, assenteismo
elettorale aggravano questa patologia. Lo spazio nazionale è troppo limitato.

La democrazia è essenzialmente
legittimazione popolare di coloro che incarnano l’autorità di governo,
partecipazione politica popolare ai processi decisionali, controllo. Cosa e
quanto controllano i parlamenti nazionali (e regionali e comunali), se è vero
com’è che le grandi decisioni si prendono altrove?

Ciò che è avvenuto nel mondo a
partire dalla prima Guerra del Golfo (1991), mediante il tentativo di esportare
la democrazia con guerre preventive e occupazioni territoriali, mina la
credibilità dei valori democratici oltre che la legittimità di chi li professa.

Il valore della democrazia è
certamente un bene universale, è inscindibile dalla dignità della persona. Come
i diritti umani, la democrazia è una conquista. La sua diffusione nel mondo
deve avvenire per ‘contagio’ virtuoso, i cui effetti saranno tanto più celeri e
duraturi quanto più i paesi di antica esperienza democratica daranno prova di
coerenza.

Anche per la pratica democratica
nel mondo vale quanto è necessario fare per sviluppare il dialogo
interculturale nella città: occorre comunicare, scambiare idee ed esperienze,
educare al rispetto dei diritti umani, cooperare su un piede di parità
all’interno delle Nazioni Unite e delle altre legittime istituzioni
multilaterali. La cooperazione internazionale nei vari campi alimenta il
terreno in cui sviluppare la ‘contaminazione’ democratica del mondo. La deregulation (economica e istituzionale:
competitività selvaggia + svilimento delle Nazioni Unite) ha ostacolato, se non
addirittura interrotto questo virtuoso processo.

Occorre ora rilanciare la causa
della democrazia (‘tutta’ la democrazia dei diritti umani) estendendone il
raggio d’azione dalla città e dal villaggio fino alle massime istituzioni
internazionali. E’ l’ora della democrazia internazionale o transnazionale o
cosmopolitica. Si tratta in particolare di democratizzare il sistema delle
Nazioni Unite e le principali istituzioni multilaterali. All’ONU, occorre dare
più spazio alle (3.500) organizzazioni non governative che vi hanno status
consultivo, consentendo ai loro ‘coordinamenti’ di avanzare pareri formali.
Occorre anche, finalmente, istituire l’Assemblea Parlamentare delle Nazioni
Unite, in analogia, per esempio, con le Assemblee Parlamentari del Consiglio
d’Europa e della OSCE. In America Latina, nel quadro istituzionale del
MERCOSUR, funziona il Parlamento latinoamericano, chiamato anche “Parlatino”.
Più di recente in Africa, nel quadro dell’Unione Africana e di altri sottosistemi
di cooperazione sub-continentale, è entrato in funzione il Parlamento
Panafricano. Ci sono anche l’Assemblea parlamentare paritetica UE-ACP (paesi
dell’Africa, Caraibi e Pacifico) e l’Assemblea parlamentare Euromediterranea
nel quadro del Partenariato Euromediterraneo. I grandi mezzi d’informazione non
ne parlano, ma siamo in presenza di interessanti sviluppi della democrazia.
Naturalmente, il Parlamento Europeo, direttamente eletto dai cittadini dell’UE,
è il primo e tuttora unico esempio di autentica democrazia sopranazionale.

Ora, bisogna collegare fra loro
le istituzioni e le pratiche democratiche che esistono ai vari livelli
territoriali, in particolare dare più visibilità internazionale ai Governi
Locali, istituendo un Comitato dei Governi Locali in seno all’Organizzazione
delle Nazioni Unite, in analogia col Comitato delle Regioni dell’UE e del
Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa. Le radici
territoriali della democrazia stanno nelle città, in Italia nei Comuni. Lanciando
il principio di sussidiarietà e il principio di autonomia territoriale locale (self-government) nello spazio glocale
del mondo e facendo partecipare i Governi Locali alla governance globale si
rinvigorisce la democrazia locale (la più genuina) e allo stesso tempo si
fornisce linfa vitale alle Organizzazioni internazionali.

Ma non c’è vera democrazia
‘rappresentativa’ se i cittadini non hanno possibilità di scegliere – per nome
e cognome – coloro che li rappresentano. Togliere le ‘preferenze’ dalle leggi elettorali
significa violare il Diritto internazionale dei diritti umani (oltre all’art.
21 della Dichiarazione universale, anche l’omologo art. 25 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici). Mandare al Parlamento Europeo
personale politico da riciclare a fine carriera o per altri motivi di
mercantilismo infra-partitico è controproducente non soltanto per la qualità
del sistema UE, ma anche per la diffusione della democrazia nel mondo.

Ultima battuta di una riflessione
necessariamente limitata.

Maggioranza e minoranza: il gioco
democratico si fa sulla dialettica tra questi due poli. Eterno quesito: la
maggioranza contiene la parte più sana della società (la sanior pars, come dicevano, problematizzando, i più antichi ordini
religiosi)? Scegliere bene implica capacità di discernere. Quanto libera è
un’opinione pubblica-corpo elettorale, bombardata da disinformazione e cattiva
informazione? Non c’è alternativa al gioco aritmetico della democrazia
rappresentativa, ci sono però i correttivi. Il primo di questi è una sana
educazione civica con al centro i diritti umani da cui si apprende che i
diritti fondamentali di coloro che appartengono alla minoranza sono
perfettamente gli stessi diritti fondamentali di chi appartiene alla
maggioranza. Ne discende che, stando così le cose, conviene a tutti alternarsi
nell’esercizio delle responsabilità di governance. Il riferimento è al mitico turnover della cui necessità dovrebbero
in particolare convincersi, per la loro personale salute e per quella della
democrazia, coloro che bramano stare incollati sempiternamente alle poltrone
del potere.”

 

Articolo 22

“Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e
la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse
di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità”.

“Con questo Articolo, la
Dichiarazione universale apre la serie di norme che fanno
riferimento al valore del benessere integrale dalla persona umana in ottica di welfare
e di stato sociale, fornendo così le radici al successivo Patto internazionale
del 1966 dedicato specificamente ai diritti economici, sociali e culturali.
L’Articolo 9 di quest’ultimo stabilisce l’obbligo degli Stati parti di
“riconoscere il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi
comprese le assicurazioni sociali”.

L’Articolo 22 della Dichiarazione
fa riferimento alla persona quale ‘membro della società’, dalla quale deve
ricevere e alla quale deve dare. C’è qui sottesa la filosofia del personalismo
comunitario all’interno della più ampia visione di umanesimo integrale. Alla
sicurezza sociale viene infatti associata la realizzazione dei diritti
economici, sociali e culturali, “indispensabili ” alla dignità umana
e al libero sviluppo della personalità. Nel commentare i precedenti Articoli,
abbiamo più volte evocato la verità ontologica dell’integrità dell’essere
umano, fatto di anima e di corpo, di spirito e di materia.
Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali,
che sorveglia l’applicazione del citato Patto internazionale, definisce il
diritto alla sicurezza sociale come quello che comprende “il diritto ad
accedere e mantenere benefici, sia in danaro sia in natura, senza
discriminazione, al fine di assicurare la protezione, tra l’altro, dalla
mancanza di reddito da lavoro causata da malattia, disabilità, maternità,
incidenti sul lavoro, disoccupazione, anzianità, morte di membri della
famiglia, nonché da precario accesso alle cure sanitarie, insufficiente aiuto
alla famiglia, in particolare per i bambini e gli adulti non
auto-sufficienti”.
Possiamo quindi definire la sicurezza sociale della persona come quella
condizione nella società che le consente di essere, quanto più possibile,
libera dal bisogno, oltre che dal potere e dalla paura.
L’Articolo 22 della Dichiarazione usa il termine ‘libero sviluppo’ della
personalità. Oggi, quando parliamo di ‘sviluppo’, abbiamo in mente processi di
ampiezza planetaria, con prevalente riferimento alle popolazioni dei paesi ad
economia povera e con particolare attenzione ai programmi della cooperazione
internazionale allo sviluppo.

La Dichiarazione delle Nazioni
Unite “sul diritto allo sviluppo” (1986) fornisce una definizione
multidimensionale dello sviluppo come “un ampio processo economico,
sociale, culturale e politico, che mira al costante miglioramento del benessere
dell’intera popolazione e di tutti gli individui sulla base della loro
attiva, libera e significativa partecipazione allo sviluppo e nell’equa
distribuzione dei benefici che ne derivano” (corsivo aggiunto). L’Articolo
2 di questa Dichiarazione proclama che “la persona umana è il soggetto centrale
dello sviluppo e deve essere partecipante attivo e beneficiario del diritto
allo sviluppo” e che “tutti gli esseri umani, individualmente e
collettivamente, hanno la responsabilità dello sviluppo, tenendo conto del
bisogno che siano pienamente rispettati i loro diritti e libertà fondamentali e
i loro doveri verso la comunità, che solo può assicurare la piena e completa
realizzazione dell’essere umano”.

Dunque, centralità della persona
e sviluppo della personalità in un contesto di responsabilità condivise. L’appello
alla responsabilità personale è contestuale all’obbligo imposto alle pubbliche
istituzioni di garantire la sicurezza sociale delle persone attraverso “lo
sforzo nazionale e la cooperazione internazionale” per soddisfare i
diritti economici, sociali e culturali.

Lo “stato sociale” non
è pertanto un optional per gli stati, è quanto dispone anche il secondo
comma dell’Articolo 3 della Costituzione Italiana: “E’ compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Insomma lo
“stato sociale” è altrettanto indispensabile dello “stato di
diritto”, sono le due facce di quella medaglia che si chiama:
“statualità umanocentrica”.

Il citato Comitato delle Nazioni
Unite per i diritti economici, sociali e culturali chiarisce che gli stati
hanno l’obbligo di istituire e far funzionare un “sistema” di
sicurezza sociale che può essere variamente articolato (anche con
interconnessioni pubblico-privato), ma comunque sempre in grado di garantire le
persone contro rischi e imprevisti sociali, tale quindi da coprire almeno nove settori:
sanità, malattia, vecchiaia, disoccupazione, invalidità da incidenti sul
lavoro, aiuto alla famiglia e ai bambini, maternità, disabilità, orfani.

L’Articolo 22 della Dichiarazione
universale indica anche l’ambito spaziale e istituzionale in cui il diritto
alla sicurezza sociale deve essere soddisfatto: nazionale e internazionale.
Allo Stato si chiede di ‘sforzarsi’ tenuto conto della sua
“organizzazione” e delle sue “risorse”. Dunque, non alla
mercè di questa o quella ideologia. Il suddetto articolo dice anche: se tu,
Stato, non ce la fai coi tuoi propri mezzi, è tuo obbligo renderti parte attiva
nel funzionamento degli organismi multilaterali perché si realizzino politiche
di governo dell’economia mondiale nel segno di tutti i diritti umani per tutti
e della giustizia sociale.
Il Diritto internazionale dei diritti umani non dà posto al neoliberismo, alla
sovranità del mercato, alla deregulation, all’ultima variazione sul tema
‘mercato’: la flexicurity, di cui diremo più ampiamente commentando il
“diritto al lavoro”.

Durante l’orgia di deregulation,
neoliberismo, ‘nuova economia’, ‘economia virtuale’ degli anni ottanta e
novanta del secolo scorso, di cui oggi paghiamo pesantemente le conseguenze, si
sentiva inneggiare: “più società, meno stato”. L’imperativo dei
diritti umani dice invece: “più società, più pubbliche istituzioni, più
stato sociale, più multilateralismo”. La garanzia dei diritti umani esige
che ci siano, e funzionino correttamente, pubbliche istituzioni gestite da
persone le quali avvertano fino in fondo che la loro responsabilità è
“pubblica” e che la loro legittimazione, sostanziale e formale,
deriva dal rispetto che esse hanno per la eguale dignità delle persone e per i
loro bisogni vitali.

Battuta finale: la Conferenza Internazionale
del Lavoro (89° sessione, 2001) ha ribadito che “la sicurezza sociale è un
fondamentale diritto umano ed un altrettanto fondamentale mezzo per creare
coesione sociale”. Come dire: riducendo insensatamente la spesa sociale,
oltre che danneggiare l’integrità psico-fisica delle persone, si mette a
rischio la ‘pace sociale’ e la democrazia. I Governi Locali, che sono in prima
linea nel dover rispondere ai bisogni di sicurezza sociale di quanti vivono nei
loro territori, ne sanno qualcosa. Che lo Stato renda loro possibile
l’esercizio della loro primaria “responsabilità di proteggere” i
diritti umani.”

 

 

 

 

 

 

Articolo 23

“1. Ogni individuo ha
diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza
discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora
ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso
e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto
di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi”.


“Il contenuto di questo Articolo è ulteriormente specificato dagli
Articoli 6, 7 e 8 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali del 1966, dove è innanzitutto stabilito che le misure che gli Stati
sono obbligati a prendere “per dare piena attuazione a tale diritto”,
dovranno comprendere “programmi di orientamento e di formazione tecnica e
professionale, nonché l’elaborazione di politiche e di tecniche atte ad
assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno
impiego
produttivo” (corsivo aggiunto).

Il messaggio che proviene dal
Diritto internazionale è chiaro: il settore del lavoro non può essere lasciato
al libero arbitrio del mercato, ma deve costituire oggetto di politiche
pubbliche nel quadro di una più ampia programmazione di stato sociale. E’
inoltre stabilito che deve esserci “la possibilità eguale per tutti di
essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata,
senza altra considerazione che non sia quella dell’anzianità di servizio e
delle attitudini personali”. La meritocrazia trova qui i parametri
conformi a dignità umana, come tali prioritari rispetto a qualsiasi altra
tipologia.

Il diritto umano al lavoro trova
anche riscontro nella Convenzione internazionale contro la discriminazione
razziale, nella Convenzione internazionale contro ogni forma di discriminazione
nei riguardi delle donne, nella Convenzione internazionale sui diritti dei
bambini, nella Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e
dei membri delle loro famiglie, nella Carta africana sui diritti dell’uomo e
dei popoli e in tanti altri strumenti giuridici, internazionali e
regionali-continentali.
Nell’interpretazione del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici,
sociali e culturali il diritto al lavoro è un diritto che inerisce ad ogni
persona ed è allo stesso tempo un diritto collettivo. Esso comprendente tutte
le forme legittime di lavoro, dipendente o non.

La produzione di norme giuridiche
internazionali in materia di lavoro ha il suo principale laboratorio
nell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL, con sede a Vienna. La sua
Conferenza è formata da delegazioni nazionali ‘tripartite’, comprendenti i
rappresentanti dei governi, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni
padronali. Alcuni organi interni di controllo sull’applicazione della normativa
sono formati da persone indipendenti dagli stati. Tra le molte Convenzioni OIL
si segnala la numero 22 portante sulla politica dell’occupazione, la quale
parla del diritto ad una “occupazione piena, produttiva e liberamente
scelta”. Purtroppo questa prospettiva rimane molto lontana per milioni di
esseri umani.
La disoccupazione e la mancanza di lavoro sicuro spingono i lavoratori a
trovare occupazione nel settore informale dell’economia. Il vigente Diritto
internazionale è molto deciso nello stigmatizzare sia il lavoro forzato sia il
lavoro prestato in settori dell’economia informale. Il primo è definito
dall’OIL come “qualsiasi lavoro o servizio esigito dalla persona sotto la
minaccia di una qualsiasi penalità e per il quale la persona non si è offerta
volontariamente”. Gli stati sono obbligati ad abolire, vietare e
contrastare qualsiasi forma di lavoro forzato, come anche prescritto
dall’articolo 5 della Convenzione sulla schiavitù. Gli stati devono altresì
intervenire per ridurre quanto più possibile il numero di lavoratori che
operano al di fuori dell’economia formale, obbligando i datori di lavoro a
rispettare la legge e dichiarare i nomi dei loro lavoratori in modo da rendere
possibile la garanzia dei loro diritti.

Gli stati sono inoltre obbligati
a proibire il lavoro dei minori di sedici anni. Tra i loro obblighi, oltre
quelli di assicurare non discriminazione, pari opportunità ed eguaglianza, c’è
quello di adottare misure che assicurino che le misure di privatizzazione non
ledano i diritti dei lavoratori. In particolare, il Comitato delle Nazioni
Unite afferma senza mezzi termini che “specifiche misure destinate a
incrementare la flexicurity dei mercati del lavoro non devono rendere il
lavoro meno stabile o ridurre la protezione sociale dei lavoratori”.

Già, la flexicurity. Ci si
può ubriacare (colpevolmente) di flexicurity così come avvenne con la deregulation.
Anche in sede di Unione Europea c’è il rischio che si istituzionalizzi il vizio
della flexicurity. Il Diritto internazionale dei diritti umani esige
che, in tema di occupazione, si parta col piede giusto (anzi, obbligato), cioè
dal diritto al lavoro come diritto fondamentale che è, allo stesso tempo,
diritto alla piena occupazione e diritto allo stato sociale. Il diritto al
lavoro come tale non ha pertanto nulla a che vedere con l’ideologia
neoliberista e relative vischiose varianti.

Il diritto umano al lavoro è
strettamente collegato ai cosiddetti diritti sindacali, a fondare e far parte
di sindacati. Il Diritto internazionale ‘riconosce’ i sindacati, non parla
invece di ‘partiti’, se non nel contesto regionale dell’Unione Europea e del
Consiglio d’Europa. E’ il caso di ricordare che dal 1961 è in vigore la Carta sociale europea, più volte
riformata, sulla cui applicazione veglia il Consiglio d’Europa, in particolare
attraverso il Comitato europeo dei diritti sociali, organo formato da esperti
indipendenti. Ad esso possono presentare reclami proprio le associazioni
sindacali e organizzazioni non governative. La Dichiarazione universale non
fa cenno allo sciopero. Ci pensa invece l’Articolo 8 (1 comma, lettera d) del
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che impone
agli stati l’obbligo di garantire “il diritto di sciopero, purchè esso
venga esercitato in conformità alle leggi di ciascun paese”. Il rinvio è
dunque alla legge nazionale, la quale deve però essere conforme ai principi
generali del Diritto internazionale, e considerare quindi lo sciopero quale
articolazione connaturale al diritto fondamentale al lavoro. E’ appena il caso
di sottolineare che l’esercizio di questo diritto deve avvenire nel rispetto di
tutti gli altri diritti fondamentali, in uno spirito di alta responsabilità
sociale.

Se ne dicono tante sui sindacati.
Certamente, essi devono essere guidati da persone che abbiano nella mente e nel
cuore i diritti dei lavoratori, e che non vengano a compromesso con istanze
vetero-corporative. Si possono e si devono criticare quelle dirigenze sindacali
che si sono burocratizzate o, più o meno palesemente, partiticizzate. Ma
chiediamoci: se non ci fossero stati i sindacati, sarebbe stato possibile
avviare la “civiltà del lavoro”? E se non ci fossero oggi, sarebbe possibile
riprendere quel cammino?
Riflessione finale, forse troppo ovvia. L’Articolo 1 della Costituzione
Italiana proclama che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro”. E se il lavoro non c’è? Senza fondamento(a) la Repubblica crolla. E se al posto
del lavoro si mette il precariato o la flexicurity, quanto ne guadagna
la statica della Repubblica?”

 

Articolo 24

“Ogni individuo ha
diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite”


“L’Articolo 7 (lettera d) del Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali è più esplicito nel dire che gli stati sono
obbligati a garantire una remunerazione del lavoro “che assicuri a tutti i
lavoratori, come minimo … il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione
delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione
per i giorni festivi”.

A sua volta, l’Articolo 37 della
Costituzione Italiana stabilisce che “il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi”.

Siamo in presenza di disposizioni
di perentoria precettività, i cui termini applicativi sono fissati, e
costantemente aggiornati, dal legislatore nazionale all’interno del dialogo
sociale tra governo, sindacati dei lavoratori, associazioni padronali.

La persona umana non è una
macchina (anche questa però è soggetta ad usura …) e deve avere la
possibilità reale di sviluppare tutte le sue potenzialità in adeguati periodi
di riposo e di fertile ricreazione. Anche il lavoro è, deve essere occasione di
sviluppo della persona secondo dignità. E’ per questo che la legislazione
internazionale in materia disciplina minuziosamente le condizioni di lavoro,
che devono essere idonee a garantire la salute dei lavoratori. In concreto, è
interpellata la responsabilità personale del datore di lavoro insieme con
quella di sopraordinati organismi di sorveglianza.

La civiltà dei diritti umani
insieme con la civiltà del lavoro ha portato a stabilire che c’è l’obbligo di
rispettare il diritto alle ferie e allo svago anche del detenuto-lavoratore.
Una sentenza della Corte Costituzionale del 2001 dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 20, sedicesimo comma, della legge del 26 luglio
1975 n.354 (norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), nella parte in cui non riconosce il
diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività
lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione carceraria. La Corte motiva che il diritto al riposo
annuale integra una di quelle ‘posizioni soggettive’ che non possono essere in
alcun modo negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione.

L’Articolo 24 della Dichiarazione
parla anche di “svago” per il lavoratore, cioè di fruizione di
momenti ludici e di ricreazione culturale e artistica. Il lavoratore deve avere
la possibilità di prendere parte liberamente alla vita culturale, come dispone
l’Articolo 27 della Dichiarazione. Questo ci porta a considerare le ferie come
un periodo che, come dicevano i nostri avi, ritempra il corpo e lo spirito.

Insomma, una salubre parentesi
nella routine lavorativa tanto più necessaria quanto usurante è il tipo di
lavoro. Il diritto allo svago ha un significato e una portata non
circoscrivibili alla logica dell’una tantum. Ha a che fare con la
coltivazione di umanesimo negli stessi luoghi di lavoro. Sono dunque
interpellati architetti, artisti visivi, musicisti per arricchire di bello gli
uffici, le fabbriche, i cantieri.

Questi pensieri sembrano
appartenere al mondo dei sogni o delle fatuità nel tempo che viviamo,
disturbati come siamo da tante insicurezze. La realtà del precariato e della
disoccupazione insieme con l’ambigua proposta della flexicurity ha come
risultato quello di bruciare o comunque di rendere superfluo l’umanesimo del e
nel lavoro. L’assenza o l’intermittenza del lavoro, lo stesso lavoro in settori
dell’economia informale, costituiscono di per sè “ferie”, ma ferie
stressanti e drammatiche, per così dire a tempo indeterminato, segnate non
dalla possibilità di ritemprarsi e svagarsi più del solito, ma dall’ansia,
dalla frustrazione, dal risentimento nei confronti di sistemi di governo che
sono sudditi del mercato e della speculazione finanziaria, che considerano le
politiche per la “piena occupazione”, prescritte dalle norme
internazionali, non un obbligo ma un optional. Si pensi ancora a chi,
per mantenere sé e la propria famiglia, ha doppio o triplo lavoro, magari anche
con lavoro notturno continuativo… . Si pensi al lavoro in regime di
‘caporalato’ o a quello degli immigrati ‘irregolari’.

Che senso ha per queste masse di
umanità precaria l’Articolo 24 della Dichiarazione?

C’è disagio nel tentare di
trovare la risposta ad un interrogativo che interpella la coscienza e la
responsabilità di tutti. Ma non si può restare inerti nella tristezza e
nell’arrendersi ai determinismi. La cultura, anzi il sapere dei diritti umani,
ci dice: sforzati di tradurre i diritti umani in una organica e coerente Agenda
politica.”

 

Articolo 25

“1. Ogni individuo ha diritto ad un
tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario,
all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l’infanzia hanno
diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o
fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale”.


“E’ un Articolo che riassume e ricapitola tutti gli altri nel segno della
dignità integrale della persona. Il contenuto di questa norma internazionale è
come la carezza amorevole che il Diritto internazionale dei diritti umani fa
alla persona, egualmente a ciascun membro della famiglia umana, ma con
particolare attenzione a chi meno ha ed ha più bisogno.

A causa
dell’inflazione mass-mediatica siamo costretti a subire molti sdolcinati, e
poco credibili, usi dell’espressione “I care”.

Nel
caso dell’Articolo 25 è la norma internazionale che si prende cura delle
necessità vitali delle persone. Come tale, essa non soltanto è credibile, ma ci
obbliga a farla “azione” nel quadro di una prospettiva vitale che è molto più
della mera sopravvivenza di persone e popoli, molto più del superamento
millimetrico della soglia di povertà. L’Articolo parla infatti di un tenore di
vita che produca e alimenti il benessere integrale della persona e della sua
famiglia, cioè dell’essere umano fatto di anima e di corpo, di spirito e di
materia.

In
questo contesto il concetto di salute è quello definito dalla Costituzione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “una condizione di completo benessere
fisico, mentale e sociale, e non meramente l’assenza di malattia”. Precisa
questa stessa Costituzione che “il godimento del più alto conseguibile livello
di salute costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza
distinzione di razza, di religione, di fede politica, di condizione economica o
sociale” e che “la salute di tutti i popoli è fondamentale ai fini del
conseguimento della pace e della sicurezza ed è dipendente dalla più piena
collaborazione degli individui e degli stati”.

In
questo contesto di promozione della dignità umana su scala mondiale e in chiave
di responsabilità condivise, è appena il caso di  sottolineare che il
‘benessere’ dei diritti umani non è fatto di lussi, di stravaganze, di
consumismi. La lezione che ne discende è di sobrietà nel consumare e nel
comportarsi, da mettere in atto all’interno della micro-comunità familiare e
nelle più ampie comunità sociali d’appartenenza.
L’Articolo 25, nella sua puntuale didascalità, è il codice genetico dello stato
sociale e dell’intera Agenda politica dei diritti umani. La traduzione
operativa di questa consiste nelle politiche sociali e nelle azioni positive
nei settori della sanità, della casa, dell’occupazione, dell’assistenza, della
speciale protezione dei bambini e della maternità. Da sottolineare che il
secondo comma dell’Articolo dice che i bambini sono tutti eguali, dentro o
fuori del matrimonio.

Una
breve riflessione sul diritto all’alimentazione. In tante parti del mondo si
continua ancora a morire di fame, a causa di carestie, violenze, guerre, ma
anche a causa di espropriata autosufficienza alimentare. Periodicamente si
lanciano campagne mondiali contro la fame nel mondo. Ricordo che la prima fu
lanciata dalla FAO nel 1960, l’ultima nel 2000 con gli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio.

Per
sfamare occorrono certamente viveri e danaro, ma in non pochi casi bisogna
consentire ai paesi derubati dall’autosufficienza di recuperarla, nel quadro di
una più corretta divisione dei termini di scambio tra paesi ad economia povera
da un lato, e paesi ad economia sviluppata, dall’altro.
Dentro il tema alimentazione c’è quello dell’acqua e dell’accesso all’acqua
potabile.
L’ONU ha adottato varie iniziative sul tema dello sradicamento della povertà
estrema. In particolare il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha
stilato nel 2007 un documento intitolato “ Principi guida su diritti umani e
povertà estrema: i diritti del Povero” inteso a dar voce ai poveri. In questo
documento c’è un paragrafo dedicato a “il diritto all’acqua” come diritto
fondamentale. Da molti anni, organizzazioni non governative e movimenti
solidaristici transnazionali si stanno battendo per questa causa sostenendo, a
ragione, che l’acqua è bene comune globale (global common good) e che,
pertanto, bisogna sottrarla alle privatizzazioni: per l’acqua non ci sono vie
di mezzo tra pubblico e privato. L’acqua è un bene di tutti e come tale deve
essere gestito e protetto dalle pubbliche istituzioni, interne e
internazionali.
Neppure la sanità può essere oggetto di esclusiva privatizzazione. Il diritto
fondamentale alla salute si traduce in: cure mediche e salute per tutti. La
sanità è un servizio pubblico elementare, come tale oggetto, in via primaria,
di politiche pubbliche. Fa parte dell’imperfezione umana commuoversi
(eventualmente) di fronte a chi muore di fame e restare indifferenti di fronte
a chi, per mancanza di danaro, è costretto a soffrire e morire prematuramente
per mancata assistenza sanitaria.

Pochi
mettono in relazione l’Articolo 25 con l’Articolo 1 della Dichiarazione
universale. Ma bisogna farlo. Coloro che “nascono liberi ed eguali in dignità e
diritti”, coloro cioè che sono la legge fondamentale, hanno diritto a vivere,
non a sopravvivere fortunosamente o a morire di stenti. Morendo prematuramente
o stentando a sopravvivere è lo stesso “diritto umano sussistente” (Antonio
Rosmini) che entra in crisi, è lo stesso ordinamento giuridico che perde di
sostanza precettiva.

Quanto
costa aiutare tutti i membri della famiglia umana a vivere degnamente?

Prima
di quantificare la risposta nei vari contesti geografici, andiamo a guardare
quanto costano gli armamenti, le guerre ’preventive’ palesi e camuffate, quanto
danaro è bruciato dalla speculazione finanziaria, quanti danni hanno provocato
la deregulation, il neoliberismo, le politiche di “aggiustamento strutturale”
del Fondo Monetario Internazionale, l’inquinamento dell’ambiente naturale, la
non volontà degli stati più forti di governare l’economia mondiale per i fini
di giustizia che sono elencati nell’Articolo 25.
La spesa militare mondiale è stata di 1.339 miliardi di dollari nel 2007, con
un aumento del 6% rispetto al 2006 e del 45% rispetto al 1998. La cifra
corrisponde al 2,5% del PIL mondiale per un importo di 202 dollari per ciascun
abitante della terra (Annuario SIPRI 2008).

Dopo
questa denuncia, la risposta è: “diritti umani-Agenda politica” nell’ottica del
trinomio indissociabile stato di diritto-stato sociale-pace positiva.”

Articolo 26

“1.
Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2.
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana
ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli”.

“La traduzione italiana ufficiale di
“education” in “istruzione” può essere fuorviante. “Education” comprende sia
l’istruzione – trasmissione di dati cognitivi presuntivamente ‘neutri’ – sia
l’educazione quale processo più ampio che insieme con i blocchi cognitivi della
storia, del latino, della fisica, ecc., propone valori ed opera per la loro
volontaria interiorizzazione da parte dei discenti.

Il
tradizionale modo di concepire l’istruzione scolastica è per così dire
sospettoso nei riguardi dei valori. L’educazione non teme di contaminarsi da
valori, non sarebbe educazione se avesse questo timore. Ma quali valori per
quale educazione finalizzata a quali obiettivi?

Il
secondo comma dell’Articolo 26, pur nella sintesi del suo enunciato, dà la
risposta. Il primo comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali è ancora più esplicito quanto a contenuti e
finalità dell’educazione:

“1. Gli
Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione.
Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della
personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i
diritti umani e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che
l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo
effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la
tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici
o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per
il mantenimento della pace”.

Il
secondo comma di questo Articolo definisce in maniera puntuale quali devono
essere i cardini di un sistema educativo che sia congruo rispetto ai contenuti
e alle finalità del processo educativo quale prima definito: “l’istruzione
superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano di eguaglianza, in
base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in
particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione
obbligatoria…deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole
di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio, e assicurarsi
un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante”.

Ai
sensi del vigente  Diritto internazionale l’istituzione di scuole private
rientra fra i diritti di libertà, il cui esercizio deve essere conforme a
quanto prescritto dal quarto comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale:
“Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare
pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere
istituti d’istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo
articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia
conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato”.
Il quale Stato, a sua volta, dovrà rispettare quanto disposto dal citato 1°
paragrafo. Insomma priorità viene data alla scuola pubblica, ma sia questa sia
la scuola privata devono impartire un’educazione che, per i contenuti
essenziali riguardanti i diritti della persona, la pace e la solidarietà, deve
essere la stessa.

Il
Diritto internazionale dei diritti umani fissa dunque dei paletti molto chiari.
E’ legittimo chiedersi se, soprattutto per quanto riguarda contenuti e
finalità, i Ministri che si sono succeduti in Italia alla Pubblica Istruzione
abbiano preso visione diretta delle norme internazionali sopra citate.

Al di
là di polemiche vetero-ideologiche o neo-ideologiche su scuola pubblica e
privata, resta il dato del calvario fatto subire all’educazione civica. Il
Diritto internazionale dice giustamente che questa è il nucleo centrale del
disegno educativo finalizzato a formare la persona-cittadino/a.

L’UNESCO
si è fatta carico di elucidare contenuti e metodologia dell’educazione civica
già nel 1974 con
la Raccomandazione “sull’educazione per la comprensione, la cooperazione e la
pace internazionali sull’educazione relativa ai diritti umani e alle libertà
fondamentali”. I contenuti riguardano dunque i diritti umani, la pace, la
solidarietà, il dialogo interculturale, la cittadinanza attiva. Questo
documento è un efficace compendio di pedagogia e di didattica, rimane un
‘classico’. Ovviamente, esso va integrato dalla abbondante documentazione che è
stata prodotta in relazione ai vari ‘anni’ e ‘decenni’ delle Nazioni Unite
dedicati all’educazione alla pace, alla nonviolenza, sempre in relazione al
paradigma dei diritti umani.  Rimane fermo che l’educazione civica deve
essere interdisciplinare, partecipata, trasversale ai vari insegnamenti,
orientata all’azione.

Chi
educa deve preoccuparsi di indicare percorsi d’azione, in costante interazione
con il territorio, cioè con gli amministratori locali e le associazioni e i
gruppi di volontariato. Naturalmente, è fondamentale l’interazione con le
famiglie, proprio sul terreno dell’educazione civica che, in questo contesto,
diventa fertile co-educazione dove devono incontrarsi, non scontrarsi, la
responsabilità degli insegnanti-educatori, i diritti dei bambini e degli
adolescenti, i diritti-doveri-responsabilità dei genitori.

Con
riferimento ai figli, particolarmente delicata si presenta l’applicazione del
secondo comma dell’Articolo 26 della Dichiarazione universale specificato da
quanto dispone il terzo comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali: “Gli Stati parti del presente Patto si
impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori
legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle
autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono
essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare
l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie
convinzioni”.

A
partire dall’entrata in vigore nel 1990 della Convenzione internazionale sui
diritti dei bambini e dei minori, questi hanno diritti internazionalmente
riconosciuti (diritti ‘rafforzati’ in ragione dell’età), i quali devono
pertanto essere garantiti, oltre che a scuola, anche e soprattutto
nell’ambiente familiare. I ragazzi sono riconosciuti come titolari di diritti
fondamentali, anche civili e politici. Recita l’Articolo 12 della suddetta
Convenzione: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento
il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo
interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in
considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.
Incalza l’Articolo 14: “1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti
rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei
rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del
summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue
capacità”.

Il
messaggio per i genitori è che i loro figli sono ‘soggetti’ e non ‘oggetti’ e
che in concreto bisogna agire nel “superiore interesse dei bambini”, come
proclama l’Articolo 3 della citata Convenzione internazionale. Altrimenti
detto, ai diritti dei bambini, più che i diritti dei genitori, corrispondono i
doveri dei genitori.”

Articolo 27

“1. Ogni individuo ha diritto di
prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”.


“Quanto dispone l’Articolo 27 è infatti all’insegna della libera fruizione del
bello e della creatività in tutti campi, dalla letteratura e dalla poesia alla
scienza e a tutte le forme artistiche.

La
dimensione umanistica che pervade il diritto e il sapere dei diritti umani
trova qui esplicito riconoscimento ed incentivo. C’è il respiro dell’umanesimo
integrale, che tonifica la persona nel suo tendere al benessere fisico e
psichico.

Il sapere
dei diritti umani è, in quanto tale, il sapere del bello, perché è il sapere
degli universali che pone al centro l’immenso valore della dignità della
persona segnata dalla ragione e dalla coscienza.
La creatività culturale, artistica, scientifica non è fine a se stessa. Essa è
in funzione della ricerca della verità nelle sue varie forme. E poiché la
verità rende liberi, quello della creatività umana è un percorso di conquista e
fruizione di tutte le libertà fondamentali.

Nella
congerie di malattie, povertà estrema, violenze, disoccupazione e precarietà
del lavoro, corsa al riarmo, inquinamento e distruzione dell’ambiente naturale
che, in tutte le parti del mondo, angosciano la vita quotidiana di centinaia e
centinaia di milioni di “membri della famiglia umana”, è anche per me difficile
procedere sul filo della bellezza e della creatività culturale, artistica e
scientifica.

Ma
l’inno al bello, alla creatività e alla crescita culturale, come l’inno alle
libertà “da” e “per”, è la denuncia più forte che si possa fare delle
privazioni e delle umiliazioni cui sono sottoposti tanti esseri umani e le loro
famiglie.

Con
questa premessa, cercherò comunque di procedere nella sintetica interpretazione
dell’Articolo 27. Nell’Articolo in questione si parla di cultura, di arte, di
scienza, di partecipazione alla vita culturale e artistica, nonché ai
“benefici” (non agli orrori, si badi bene) della scienza.

Cultura
e vita culturale hanno ovviamente un significato molto ampio e le definizioni
sono innumerevoli. Sociologi, antropologi e filosofi da sempre sono impegnati
su questo terreno. La cultura è da intendere non come una statica icona, ma
dinamicamente, come un processo che si modifica, evolve o anche involve. Questa
dinamica è fatta di credenze, simboli, norme, riti, abitudini, comportamenti
che variano a seconda dei luoghi in cui le comunità umane – possiamo anche
dire: le ‘articolazioni’ sociali della ‘famiglia umana’ – hanno costruito e
vivono le loro specifiche storie.

Poesia,
arti visive, musica, scienza sono tra quei beni, immateriali nella loro
essenza, che più si fruiscono più si moltiplicano. Fa parte della cultura, anzi
del patrimonio culturale, non soltanto tutto ciò che ha il sigillo ufficiale
dell’UNESCO come “patrimonio dell’umanità” (World heritage), ma anche altri
elementi della produzione culturale (letteraria, artistica, scientifica) che
contribuiscono a fare identità e segnano la storia delle comunità umane.

Oggi,
nel mondo globalizzato al positivo e al negativo, la vita dei popoli, dei
gruppi, delle famiglie, degli individui, “interdipende”. L’interdipendenza
planetaria è squilibrata, ci sono popoli e gruppi che, più che interdipendere,
dipendono. I territori, anche quelli che per secoli sono stati caratterizzati
da mono-culture nazionali, si multi-culturalizzano.

Il
campo è aperto per ricercare insieme e condividere un paradigma di valori
universali. E’ il campo privilegiato, tipicamente, dalle attività dell’Unesco
intese a elucidare concetti e costruirvi sopra accordi internazionali e
programmi di cooperazione. Giova ricordare qualche punto della sua
Costituzione: “poiché le guerre nascono nelle menti degli uomini, è nelle menti
degli uomini che devono essere costruite le difese della pace”; “la reciproca
ignoranza di storie e modi di vivere è stata causa comune, nella storia
dell’umanità, di quel sospetto e di quella mancanza di fiducia tra i popoli che
hanno fatto sì che le differenze siano spesso sfociate nella guerra”;  “la
più ampia diffusione della cultura e l’educazione dell’umanità per la giustizia,
la libertà e la pace sono indispensabili alla dignità della persona e
costituiscono sacro dovere al quale tutte le nazioni devono adempiere in uno
spirito di reciproca assistenza e impegno”.

L’Unesco
è, per sua originaria vocazione, assertrice di interculturalità. La sua
Conferenza generale ha adottato il 20 ottobre 2005 (con i soli voti contrari di
Usa e Israele)
la Convenzione “sulla protezione e la promozione della diversità delle
espressioni culturali”, entrata in vigore il 18 marzo 2007, grazie anche alla
rapidità con cui tutti gli stati membri dell’UE l’hanno ratificata.

Gli
assunti da cui parte
la Convenzione sono così riassumibili: la diversità delle culture è
patrimonio comune dell’umanità e deve essere custodita a beneficio di tutti;
l’interazione e la creatività nutrono e rinnovano le espressioni culturali;
attività, beni e servizi culturali, poiché servono a trasmettere identità,
valori e significati non devono essere trattati come aventi un valore soltanto
commerciale.

Ci si
domanda se tutte le culture abbiano diritto di reclamare il rispetto e la
garanzia internazionale. Nella Convenzione citata, l’Unesco fissa dei paletti
nella forma di “principi-guida”. Il primo di questi  riguarda il rispetto
dei diritti umani: “La diversità culturale può essere protetta e promossa
soltanto se i diritti umani e le libertà fondamentali, quali la libertà di
espressione, di informazione e di comunicazione, così come la capacità degli
individui di scegliere le espressioni culturali, sono garantiti. Nessuno può
invocare le disposizioni di questa Convenzione allo scopo di violare i diritti
umani e le libertà fondamentali quali sanciti nella Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani o garantiti dal diritto internazionale”.

Quella
cultura che alberghi nel suo seno, e insista nel perpetuare, principi che siano
in contrasto con quanto prescrive il Diritto internazionale dei diritti umani
in forma di divieti assoluti (discriminazione uomo-donna, discriminazione
razziale, esaltazione della guerra, ecc.), non è legittimata a rivendicare il
rispetto della sua identità. Certamente, non saranno i bombardamenti e le
occupazioni territoriali gli strumenti né legittimi, né efficaci, per favorire
la graduale trasformazione di quella cultura.

La
omologazione culturale è la peggiore nemica della cultura come ricchezza
“liberamente” conquistata e sviluppata. Omologazione significa distruzione di
identità, impoverimento del patrimonio culturale, ostacolo alla creatività
culturale e artistica. Se deliberatamente perseguita, è marcata dal segno
dell’egemonismo di questo o quello stato, di questa o quella centrale di potere
economico, finanziario, tecnologico, va nella direzione opposta a quella
prescritta dalla citata Convenzione dell’Unesco. Il nazionalismo è, allo stesso
tempo, omologazione ed esclusione.

Le
scoperte e le creazioni della scienza e dell’arte non devono restare confinate
dentro sfere elitarie e impermeabili, poiché esse costituiscono dono alla
comunità per l’arricchimento culturale e sprituale di tutti, senza che ciò costituisca
sottrazione di titolarità e di merito a chi li ha prodotti (copy rights,
brevetti).
In virtù del Diritto internazionale dei diritti umani gli Stati hanno l’obbligo
di rendere possibile non soltanto la fruizione di beni culturali, artistici e
scientifici esistenti, ma anche la creazione di nuovi mediante incentivi alla
ricerca e alla produzione artistica.

L’Articolo
15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
stabilisce puntualmente al riguardo: “2. Le misure che gli Stati parti del
presente Patto prenderanno per conseguire la piena attuazione di questo diritto
comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la
diffusione della scienza e della cultura”.

La
scienza e le arti devono essere libere. Coerentemente con questo assunto, il
terzo comma del citato Articolo obbliga gli Stati “a rispettare la libertà
indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa”.
La scienza e le arti possono fare molto per la causa dei diritti umani. Si
pensi alla ricerca nel campo della medicina o in quello della difesa
dell’ambiente naturale. Si pensi a certi brani musicali che hanno ispirato e
ispirano movimenti sociali di promozione umana. Le arti sono potenti strumenti
di comunicazione, di identificazione spirituale, sociale e politica, di dialogo
interculturale. Costituiscono codici ricchi di simboli comunicativi. Si può
prendere come esempio la musica perchè è la più impalpabile, la più spirituale,
forse la più universale (se possibile) delle arti, e allo stesso tempo la più
materialmente codificata: il ‘pentagramma’ è un esperanto ante litteram, di
universale conoscenza e fruizione. Si pensi a cosa significa suonare insieme o
cantare insieme per il rispetto di un medesimo codice di regole e per la pratica
della socializzazione. Un’orchestra o un coro polifonico sono dei paradigmi di
“unità nella diversità”.
Si può parlare di etica anche per la scienza e le arti? Una possibile risposta
sta nell’Articolo 1.2 dello Statuto che l’Università di Padova, fondata nel
1222, ha rinnovato nel 1995: “L’Università degli Studi di Padova,
in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della
propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto “Universa
Universis Patavina Libertas”, afferma il proprio carattere pluralistico e la
propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere
ideologico, religioso, politico o economico. Essa promuove l’elaborazione di
una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la
salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale”.

Articolo 28

“Ogni individuo ha diritto ad un ordine
sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possono essere pienamente realizzati”.

“E’ il
diritto umano alla pace: pace interna e pace internazionale, pace nella
giustizia (opus iustitiae pax).

La
giustizia è quella dei diritti umani, cioè è anche giustizia sociale ed
economica. La pace proclamata dall’Articolo 28 è, per seguire Norberto Bobbio,
pace positiva, intesa come la costruzione di un sistema di istituzioni, di
relazioni e di politiche di cooperazione all’insegna di: “se vuoi la pace,
prepara la pace”. Il contrario della pace negativa, cioè della mera assenza di
guerre guerreggiate, come parentesi tra una guerra e la successiva, da vivere
preparandosi alla prossima guerra potenziando gli arsenali militari e
coltivando sentimenti nazionalistici a difesa dell’interesse nazionale, da
perseguire ovunque nel mondo e con ogni strumento, compresa appunto la guerra.

In
questa ottica di pace negativa ha vissuto il mondo nei secoli passati. Finché è
sopraggiunta nel 1945
la Carta
delle Nazioni Unite la quale ha innovato, anzi rivoluzionato quel vecchio
Diritto internazionale che, assumendo il principio di sovranità degli stati a
suo fondamento, ne legittimava i due attributi principali: il diritto di fare
la guerra (ius ad bellum) e il diritto di fare la pace (ius ad pacem), messi
sullo stesso piano, alla mercé della convenienza e della forza degli stati più
potenti. Nel corso dei secoli, l’esercizio del diritto di far la guerra ha di
gran lunga prevalso sull’esercizio del diritto di fare la pace.

Il
‘nuovo’ Diritto internazionale basato sulla Carta delle Nazioni Unite definisce
la guerra come ‘flagello’, la ripudia e la interdice. L’uso della forza
militare, per fini diversi da quelli tipici della guerra, dunque per fini di
giustizia (difendere la vita delle popolazioni, salvaguardare l’ambiente e le
infrastrutture vitali, acciuffare i presunti criminali e consegnarli ai
tribunali internazionali, ecc.) è avocato all’ONU quale autorità
sopranazionale, deputata a gestire il sistema di sicurezza internazionale.
A conferma che la guerra è interdetta dal vigente Diritto internazionale c’è l’Articolo
20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 che
perentoriamente prescrive: “Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve
essere vietata dalle legge”.

La Carta delle Nazioni Unite è coerente: la guerra è vietata e gli
stati sono obbligati a far funzionare il sistema di sicurezza collettiva, anche
per prevenire il ricorso all’Articolo 51 della Carta il quale, a titolo di
eccezione rigorosamente circostanziata, prevede che gli stati possano usare lo
strumento militare per respingere un attacco armato con l’obbligo però di
immediatamente informare il Consiglio di Sicurezza perché metta la situazione
sotto la propria autorità e controllo.

Ma la Carta, a quasi sette decenni dalla sua entrata in vigore, rimane
inattuata per le parti più delicate: gli stati hanno l’obbligo di conferire
parte delle loro forze militari, in via permanente, alle Nazioni Unite, ma
finora nessuno di essi ha adempiuto a tale obbligo. Sicché l’ONU, nei casi di
necessità, deve chiedere agli stati che le facciano l’elemosina di gruppetti di
Caschi Blu, con tutti i ritardi, le impreparazioni e altri tipi di
inadeguatezze che non poche ‘missioni di pace delle Nazioni Unite’ hanno
mostrato.
A partire dal 1948, cioè poco dopo l’entrata in campo delle Nazioni Unite, il
mondo venne a trovarsi in regime bipolare, cioè di guerra fredda o di
equilibrio del terrore, a causa della contrapposizione ideologica, politica e
strategica dei due Blocchi capeggiati rispettivamente da Stati Uniti e Unione
Sovietica, con sfrenata corsa al riarmo sia convenzionale sia nucleare. Non c’è
stata una guerra mondiale, le guerre sono state esportate nei paesi del sud del
mondo. Per le questioni di pace e sicurezza rimaneva poco spazio all’ONU nella
sua funzione di autorità sopranazionale. Nel 1989 crollano i Muri, finisce
l’epoca del bipolarismo, si respira un’aria nuova, ha fine il tempo dell’esilio
dell’ONU. Il Consiglio di Sicurezza commissiona a Boutros-Boutros Ghali,
Segretario Generale delle Nazioni Unite,  il famoso Rapporto “Un’Agenda
per
la
Pace
”, in cui l’energico
Segretario Generale delle Nazioni Unite mette gli stati di fronte al muro delle
loro responsabilità dicendo: non avete più alibi per non far funzionare
l’Organizzazione delle Nazioni Unite nel delicato campo della pace e della
sicurezza internazionale. La risposta è di tutt’altro segno. Boutros Ghali non
sarà rieletto a causa del veto opposto dagli Usa. Il Presidente Bush senior,
parla della necessità di un “nuovo ordine mondiale”, al cui interno avrebbero
dovuto riprendere vigore i principi del vecchio Diritto internazionale
esaltante la sovranità degli stati, con relativi muscoli armati, e le Nazioni
Unite avrebbero dovuto accontentarsi di un ruolo ancillare. Una concezione di
ordine mondiale diametralmente opposta a quella contenuta nella Carta delle
Nazioni Unite e nell’Articolo 28 della Dichiarazione universale.

La
delusione è grande. Il criminale dittatore dell’Iraq Saddam Hussein offre
l’occasione per iniziare il decennio delle guerre guerreggiate. La superpotenza
ne approfitta nel tentativo di riappropriarsi di quel diritto di fare la guerra
che
la
Carta
delle Nazioni Unite
ha, dal punto di vista giuridico, cancellato una volta per tutte. Il terrorismo
internazionale, nelle sue varie forme e matrici, atterrisce, uccide, prolifica.
Si arriva alla seconda guerra del Golfo, teorizzata, propagandata e messa in
pratica dalla superpotenza come “guerra preventiva” in flagrante violazione del
vigente Diritto internazionale.

Nel
frattempo, entrano in funzione prima i Tribunali internazionali speciali (per
la ex Jugoslavia e per il Rwanda, 1993 e 1994), poi
la Corte Penale Internazionale permanente (1998),  paladina del
principio di universalità della giustizia penale internazionale. Le guerre
continuano, sono illegali, non portano alla vittoria, si alimenta il
terrorismo, si pratica la tortura in guanti più o meno bianchi, si restringono
le libertà fondamentali con i ”Patriot Act”. Da ultimo, il mondo subisce il
tracollo dell’economia mondiale basata sul neoliberismo e sulle speculazioni
finanziarie in un contesto di rinnovata corsa al riarmo.
Più che mai, occorre agire perché il diritto umano delle persone e dei popoli
alla pace sia rispettato secondo un’Agenda politica che esalti il primato della
legalità dei diritti umani (la forza della legge) sulla richiamo della foresta
della Realpolitik (la legge della forza).

Con
tutta l’attenzione che merita, rileggiamo l’Articolo 11 della Costituzione
Italiana, che è in perfetta sintonia col Diritto internazionale basato sulla
Carta delle Nazioni Unite e sulla Dichiarazione universale: “L’Italia ripudia
la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Questo
Articolo risulta oggi rafforzato sia dall’alto che dal basso: dall’alto, in
virtù del Diritto internazionale quale si è venuto sviluppando a partire dal
1948;  dal basso, in virtù della norma “pace diritti umani” che è stata
inclusa, a partire dal
1988, in numerose Leggi regionali (prima fra tutte quella del
Veneto) e, a partire dal 1991, nei nuovi Statuti di migliaia di Comuni e
Province. Questa norma recita, nel suo testo standard: “Il Comune …, in
conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che
riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono
la cooperazione fra i popoli – Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione
universale dei diritti umani, Patto internazionale sui diritti civili e politici,
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia – riconosce nella pace un diritto
fondamentale delle persone e dei popoli.
A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani
mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di
informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni
culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione
internazionale”.

Per un
esempio, vale la pena di citare l’Articolo 2 dello Statuto del Comune di
Vicenza:

“1. Il
Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali
che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio
della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e
promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto
fondamentale della persona e dei popoli.

2. A tal fine il Comune promuove una cultura della pace e dei
diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di
informazione, e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà
con le persone e con le popolazioni più povere.

3. Il
Comune promuove l’inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella
comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti
nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai
cittadini.

4. Il
Comune, con riferimento alla “Dichiarazione universale dei diritti
umani” approvata dall’ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove
ogni iniziativa di concreta solidarietà  verso ogni persona
indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e
sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla
sua età”.

L’Articolo
5 dello Statuto della Provincia di Catanzaro:

“1. La Provincia di Catanzaro, in conformità ai principi costituzionali e
alle norme internazionali che tutelano i diritti delle persone e sanciscono il
ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace
un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2. La Provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani e
dichiara il proprio territorio terra di pace, ispirandosi alle garanzie della
Carta delle Nazioni Unite, alla dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo,
al Patto Internazionale sui diritti civili e politici, alla Convenzione
Internazionale sui diritti dell’infanzia”.
L’Articolo 1 della legge regionale del Piemonte “Interventi regionali per la
promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la
solidarietà internazionale”:

“1.
La
Regione Piemonte
in coerenza
con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, che
sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali, riconosce la pace come diritto fondamentale dei popoli e
condizione irrinunciabile per il progresso civile, sociale ed economico.

2. In attuazione di tali principi, anche ai sensi degli articoli
2 e 4 dello Statuto,
la Regione
interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità piemontese della
cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, i diritti
umani, la non violenza, la solidarietà, la cooperazione internazionale e
l’educazione allo sviluppo sostenibile.

3.
La
Regione
promuove iniziative
sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi
dello Stato, dei rapporti internazionali e ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sostiene, promuove e realizza interventi di aiuto e cooperazione
con i Paesi in Via si Sviluppo (PVS) e Paesi dell’Europa Centrale e Orientale
(PECO), anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o
calamità naturali.

4.
Le iniziative si ispirano ai principi sanciti e dettati dalle Nazioni Unite e
alle risoluzioni delle conferenze internazionali sulla pace, la cooperazione e
lo sviluppo evitando comunque interventi che possano essere utilizzati,
direttamente o indirettamente, per attività di carattere militare”.
Il diritto alla pace, come diritto umano fondamentale, è ovviamente molto
impegnativo per gli Stati e per quelle culture che ne esaltano gli attributi
per così dire muscolosi della sovranità statual-nazionale. Se alla persona e ai
popoli è riconosciuto il diritto alla pace, come diritto fondamentale, ne
consegue che agli stati è automaticamente sottratto il diritto di far la guerra
e viene loro imposto il dovere di far la pace. In latino suona molto bene:
officium pacis invece di ius ad bellum. D’altronde la stessa Carta delle
Nazioni Unite, con l’Articolo 4, stabilisce che possono diventare membri
dell’ONU quegli Stati che sono “amanti della pace” (peace-loving States): si
pensi allo scandalo dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza che sono
ai primi posti della classifica dei paesi produttori ed esportatori di armi … L’Italia,
non-membro permanente, non è da meno.

Qual è
il contenuto dell’obbligo degli Stati di costruire la pace positiva? A titolo
indicativo: impegnarsi, con determinazione, per far funzionare le Nazioni Unite
e le altre legittime istituzioni multilaterali; impegnarsi perché l’Unione
Europea, con una sola voce, faccia la scelta preferenziale delle Nazioni Unite
per democratizzarle e potenziarle; disarmare; educare al rispetto dei diritti
umani e formare il personale militare per le funzioni di pace positiva;
istituire il Servizio civile di pace (con pertinenti Corpi civili di pace) in
conformità con
la Raccomandazione del Parlamento Europeo del 10 febbraio 1999
“sull’istituzione di un corpo civile di pace europeo”; non ospitare bombe
atomiche (si viola il Trattato sulla non-proliferazione nucleare); non ospitare
basi militari straniere, in particolare quelle il cui uso è contrario alla
Carta delle Nazioni Unite e al vigente Diritto internazionale; denunciare i
trattati (o comunque le intese, anche informali) riguardanti basi militari, in
contrasto con l’Articolo 11 della Costituzione e con il Diritto internazionale
dei diritti umani; destinare più fondi alla cooperazione internazionale per lo
sviluppo; non intralciare le attività di cooperazione e solidarietà
internazionale di Comuni, Province e Regioni; togliere il termine “guerra”
dalla denominazione (con adeguamento dei contenuti formativi) delle Scuole
militari di Civitavecchia e di Firenze in ottemperanza con quanto dispone il
citato Articolo 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del
1966, ratificato dall’Italia nel 1977. Ne ripetiamo il testo, repetita iuvant:
“Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge”.”

Articolo 29

“1. Ogni individuo ha doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.

2.
Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica.

3.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite”.


“Il penultimo Articolo della Dichiarazione universale ricorda agli individui
che ai loro diritti fondamentali corrispondono altrettanti doveri non meno
fondamentali. L’ultimo Articolo, il 30, farà lo stesso discorso in punto di
obblighi agli Stati.

Nelle
conferenze pubbliche che mi capita di fare, c’è spesso qualcuno che al termine
obietta: lei ha parlato soltanto di diritti, dovrebbe parlare anche dei doveri,
anzi dovrebbe parlare prima dei doveri e poi dei diritti.

La mia
risposta, ovviamente, è che diritti e doveri sono le due facce di una stessa
medaglia che si chiama: responsabilità personale e sociale della persona.
Ciascuna persona, in quanto soggetto titolare, in via originaria, di diritti
fondamentali, è radice di legge fondamentale, dunque grembo, pro quota, di
sovranità popolare.
La consapevolezza di avere doveri verso gli altri e verso la comunità di
appartenenza nel suo insieme, combacia con la consapevolezza di essere noi,
ciascuno di noi, legge fondamentale. Il ‘soggetto’ destinatario dello Ius
positum universale dei diritti umani è quello con le caratteristiche lumeggiate
dal personalismo comunitario: non è insomma l’individuo isolato ed egoista. La
legge impone “obblighi”, l’educazione fa emergere i “doveri” da declinare,
concretamente, quotidianamente, con assunzione di responsabilità nel perseguire
i beni personali nel più ampio contesto del bene comune a livello locale,
nazionale, mondiale. Il riferimento alla comunità mondiale è reso esplicito nel
terzo comma dell’Articolo 29: i principi e i fini delle Nazioni Unite sono
indicatori di bene comune universale, da perseguire all’interno delle
strategie, fra loro interconnesse, di ‘sviluppo umano’ e di ‘sicurezza umana’.
Nel contesto dei diritti umani, doveri-obblighi-responsabilità si collegano al
tema della cittadinanza e dei relativi diritti. E’ difficile pretendere
l’adempimento di doveri da parte di coloro ai quali non sono riconosciuti
diritti: per esempio, nel caso degli immigrati regolarmente residenti in
Italia, lavorare e pagare le tasse, ma senza diritto di elettorato attivo e
passivo.

Il
secondo comma parla di restrizioni che possono porsi all’esercizio dei diritti
dei singoli. Esse sono legittime in casi eccezionali, se si tratta di
salvaguardare gli altrui diritti e libertà fondamentali e di soddisfare le
esigenze della morale e dell’ordine pubblico nonché il benessere generale in
una società democratica. I diritti fondamentali della persona figurano
nell’elenco della Dichiarazione universale, delle successive Convenzioni
giuridiche, nella Costituzione Italiana: per la loro individuazione non si
pongono problemi. Più delicato è l’accertamento delle “esigenze” pubbliche e la
valutazione della loro “giustezza”. Delicato, perché tale compito spetta allo
Stato e ai suoi “poteri”: legislativo, esecutivo, giudiziario. E’ di tutta
evidenza che si tratta di un’operazione la cui legittimità sostanziale è
direttamente proporzionale alla democraticità dei regimi e alla specifica
competenza e sensibilità dei governanti e di quanti esercitano funzioni
pubbliche. E’ lo stesso Diritto internazionale a porre dei paletti. Si deve
essere in presenza di circostanze di eccezionale gravità: catastrofi naturali,
dimostrazioni di massa violente, incidenti industriali di portata maggiore (per
esempio, con emissione di sostanze altamente tossiche), tali da costituire,
come recita l’Articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici, “pericolo pubblico eccezionale che minacci l’esistenza della nazione”
(quindi, non semplice ‘pericolo pubblico’). In queste circostanze gli Stati
possono adottare misure che comportano la sospensione temporanea delle garanzie
di alcuni diritti fondamentali, a condizione che ciò sia deliberato con ‘atto
ufficiale’ (dunque, trasparenza) e che non comporti la violazione del principio
di non-discriminazione.

Il
citato Articolo 4 (v. anche l’omologo articolo 15 della Convenzione europea sui
diritti umani del 1950) portante sui cosiddetti “stati d’eccezione”, stabilisce
che la garanzia di alcuni diritti fondamentali è assolutamente inderogabile,
neppure temporaneamente: diritto alla vita, divieto di tortura, di schiavitù,
di discriminazione, irretroattività della legge penale, riconoscimento della
personalità giuridica. Inderogabili sono anche i diritti alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione,  riconosciuti dall’Articolo 18
della Dichiarazione universale. A proposito di questi diritti, è il caso di
sottolineare che quanto attiene alla costruzione di una moschea o di altro
tempio religioso rientra, in via principale, nella sfera d’applicazione
dell’Articolo 18 della Dichiarazione, non dell’Articolo 4 del Patto
internazionale.

Il
Comitato diritti umani (civili e politici) delle Nazioni Unite, esercitando la
sua funzione di interprete autentico dell’Articolo 4 del Patto, parla al
riguardo di obblighi che hanno la natura di norme perentorie (peremptory norms)
di Diritto internazionale generale. Lo Stato che voglia avvalersi di questa
facoltà di deroga deve informarne il Segretario Generale delle Nazioni Unite
sui motivi e sulla presunta durata della deroga. Presso le Nazioni Unite è
consultabile un apposito registro nel quale figurano i vari ‘stati d’eccezione’
in atto: la pubblicità come garanzia.

Siamo
in presenza di una norma internazionale che tenta di mettere insieme i diritti
innati della persona e la sovranità degli stati, con una intrinseca illogicità:
se per i diritti umani vale, tra gli altri, il principio della loro interdipendenza
e indivisibilità, non si vede come sia possibile discriminare fra diritti tutti
egualmente fondamentali…

Un
aspetto interessante riguarda l’inderogabilità assoluta del diritto alla vita.
Il citato Comitato diritti umani (civili e politici) delle Nazioni Unite ha
affermato che l’inderogabilità di certi diritti, tra i quali appunto il diritto
alla vita, vale anche nei conflitti armati: saltando qualche passaggio, c’è qui
la conferma che la guerra è vietata e che la pena di morte deve essere parimenti
vietata.

Certamente
delicato è anche l’accertamento della morale pubblica, una materia sulla quale
bisogna procedere avendo in mente il concetto di laicità quale indicizzata da
“tutti i diritti umani per tutti”, compresi dunque i diritti rafforzati dei soggetti
più vulnerabili a cominciare da quelli dei bambini. Nella misurazione della
moralità pubblica, deve pertanto tenersi conto del principio del “superiore e
migliore interesse del bambino” quale principio generale di qualsiasi
ordinamento.

Anche e
soprattutto per questa delicatissima materia dei limiti ai diritti fondamentali
della persona, si rende necessario integrare le funzioni dei tradizionali
organi di garanzia (magistratura ordinaria e costituzionale) con quelle delle
cosiddette Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani: Commissione Nazionale,
Difensore Civico Nazionale, Garante Nazionale dei Diritti dell’Infanzia,
secondo i principi stabiliti dalle Nazioni Unite (in particolare, indipendenza
dall’Esecutivo). Questi organi hanno il compito di sorvegliare la situazione
dei diritti umani, fornire consulenza al governo e al parlamento, avanzare
proposte di miglioramento della legislazione e degli strumenti di garanzia,
rendere più efficace l’intero sistema di garanzie mediante l’esercizio di
funzioni di prevenzione delle violazioni e di tutela, per via
extra-giudiziaria, dei diritti dei cittadini nelle loro controversie con le
pubbliche amministrazioni.
Anche e soprattutto per l’esercizio delle funzioni d’autorità delle pubbliche
istituzioni si rende indispensabile l’educazione e l’addestramento del relativo
personale per il rispetto e la garanzia dei diritti umani: dai funzionari
civili ai militari, dai magistrati ai poliziotti. Naturalmente, l’incipit sta
nei programmi di educazione civica, in ambito sia scolastico che
extra-scolastico.”

Articolo 30

“Nulla
nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà
in essa enunciati”.


“Questo Articolo chiude
la Dichiarazione universale. Il commento che ne facciamo pone la parola
fine alla piccola “vulgata diritti umani”, che abbiamo costruito per spunti
rapidi di riflessione. Ogni articolo come la tappa di un pellegrinaggio, o di
una piccola Marcia per
la Pace Perugia-Assisi, sulla via della promozione della eguale dignità di “tutti
i membri della famiglia umana”. Ogni diritto una sosta, per interiorizzarne un
valore universale e motivarci all’azione.

L’Articolo
30 è particolarmente impegnativo. Innanzitutto perché tra i suoi destinatari
mette insieme gli stati, i gruppi, le singole persone, tutti accomunati
dall’obbligo di non porre in atto comportamenti che abbiano come scopo la
distruzione dei diritti e delle libertà fondamentali quali riconosciuti dalla
Dichiarazione universale e dalle successive Convenzioni giuridiche che formano
il vigente Diritto internazionale. Questa ‘comunanza’ di soggetti sta ad
indicare che la persona umana in quanto tale è soggetto di Diritto
internazionale. Si parla di “distruzione”, assumendo che ci sono atti privati e
pubblici che possono condurre appunto all’annientamento dei diritti
internazionalmente riconosciuti. Anche una singola persona, se particolarmente
potente, può distruggere la meravigliosa costruzione universale dei diritti.
L’omicidio, la pena di morte, la guerra, politiche di asservimento all’economia
senza regole uccidono i diritti umani. Chi delibera l’aggressione ad un paese o
la realizzazione di una “guerra preventiva” incorre nel perentorio divieto
dell’Articolo 30. Ci sono teorie e pubblicazioni che, più o meno subdolamente,
inneggiano alle guerre sante o rispolverano l’incubo del bellum iustum o
spiegano (giustificano…) lo scontro delle civiltà: i loro autori incorrono
nella sanzione morale dell’Articolo 30.
C’è anche chi riconosce di aver sbagliato facendo guerre preventive o
strozzando la vita sociale con l’”aggiustamento strutturale”: ci si domanda se
non sia il caso di allargare la tipologia dei crimini contro l’umanità. La
guerra preventiva, con tutto quello che ha provocato, non è una marachella. Lo
stesso dicasi per certe decisioni di politica economica. La logica dei due
pesi-due misure è incompatibile con la giustizia dei diritti umani.

Il
contenuto dell’Articolo 30, suffragato da competente dottrina e giurisprudenza
interna e internazionale, dice che i diritti umani e le libertà fondamentali
non sono una concessione degli Stati, non sono spiegabili con teorie contrattualistiche.
I diritti fondamentali sono innati, una volta formalmente riconosciuti con
appropriati strumenti giuridici (Costituzioni, Convenzioni giuridiche
internazionali) non possono essere cancellati anche se ad esercitare questo
compito barbarico fosse un parlamento. Non è dato tornare indietro. Il
messaggio che l’Articolo 30 rivolge agli stati e a tutti è: andare avanti,
sulla via del perfezionamento degli ordinamenti e delle politiche avendo come
punto di riferimento la centralità della persona umana e il superiore-migliore
interesse dei bambini.

In
certi ambienti di erudita supponenza persiste il vizio salottiero di continuare
a disquisire sul fondamento dei diritti umani, nella piena ignoranza di ciò che
si è costruito e sviluppato, in termini di diritto e di mobilitazione
operativa, a partire dalla Dichiarazione universale. Si fa finta di non essere
stati (opportunamente, felicemente) presi in contropiede dall’Articolo 1 della
Dichiarazione. Invece di partire da ciò che c’è di obiettivamente buono e positivo
per passare all’applicazione delle norme, a fare dei diritti umani un’Agenda
politica puntuale e incalzante, si tenta di rimettere in discussione tutto e
ripartire da zero. Oppure, in ambienti meno salottieri, si insiste nel
denunciare le violazioni dei diritti umani per concludere che le ‘carte’
giuridiche sono inutili, i diritti umani sono un’invenzione dell’occidente, non
sono comprensibili in altre culture, e via dicendo. Anche in questo caso si fa
il gioco di quanti, in posizione di potere, vogliono riportare all’ora zero
l’orologio del Diritto internazionale dei diritti umani. Classi governanti di
potenti stati è come se si fossero pentite di ciò che i loro padri illuminati
hanno “inventato” nel corso degli anni quaranta del secolo ventesimo.

E
invece, la strada maestra è quella che, lungi dall’azzerare, parte dalla
conoscenza di ciò che di buono è stato impiantato negli ultimi sessanta anni:
per denunciare le violazioni dei diritti umani – non le norme che li
riconoscono! – e, soprattutto, per fare dei diritti umani altrettanti punti
all’ordine del giorno dell’Agenda politica.

In
conclusione sul punto, se la legge è buona e giusta, si parta dalla legge per
applicarla, non dalle sue violazioni per buttarla nel cestino.

Non si
abbia reticenza a dire che i diritti umani sono universali: c’è l’universalità
logica (un diritto umano o diritto fondamentale non è tale se non è universale)
e c’è l’universalizzazione reale, sul campo, dei diritti umani: ovunque nel
mondo, dove si attenta alla vita e all’integrità fisica e psichica della
persona, dove ci sono guerre, violenze sulle donne e i bambini, epidemie, fame,
sete, deforestazioni, sale l’invocazione, anzi il grido: diritti umani,
parole percepite come equivalenti a ‘bisogni vitali’, a ‘urgenze esistenziali’.
Certamente, c’è un problema di inculturazione all’interno delle storie
particolari dei popoli e dei gruppi: i sistemi regionali dei diritti umani –
europeo, interamericano, africano, l’incipiente sistema arabo – esistono per
rispondere a questa necessità. Dal canto loro, gli studiosi dei diritti umani
si sforzano di individuare principi e valori che sono comuni alle radici delle
grandi culture.

La
democrazia è certamente un valore e un diritto fondamentale radicato nella
dignità umana, ma la democrazia-metodo varia a seconda dei contesti. E
comunque, il discorso dei diritti umani è quello della gradualità, della
comunicazione, della dialogicità, del dare l’esempio.

Nell’ultima
tappa della nostra piccola maratona, c’è una dedica: ai “difensori dei diritti
umani”, in particolare ai tanti ragazzi e ragazze che hanno animato
la Marcia per la Pace
Perugia-Assisi
del 7 ottobre
2007, perché si confermino nella loro determinazione di portare avanti, con
rinnovata lena, la costruzione di un altro mondo, segnato dal rispetto di tutti
i diritti umani per tutti.

C’è la
consegna a ognuno/a della Magna Charta dei difensori dei diritti umani,
contenuta nella Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1998 “sulla
responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di
promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali
universalmente riconosciuti”.
Il testo è allegato, a complemento della Dichiarazione universale del
1948.”

 

 

Antonio
Papisca

Cattedra
UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace”

presso
il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli
dell’Università di Padova (antonino.papisca@unipd.it).


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