Norme in materia di
libertà di coscienza e di religione
Proposta di legge
a cura di Astrid, aprile 2017
Norme in materia di libertà di coscienza e di religione
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Principi fondamentali
CAPO II
Libertà individuale
Art. 3 Contenuti
Art. 4 Limiti
Art. 5 Obiezione di coscienza
Art. 6 Libertà di coscienza e di religione del minore
Art. 7 Istruzione
Art. 8 Rapporti di lavoro
Art. 9 Assistenza spirituale e morale
Art. 10 Programmi in materia religiosa nelle trasmissioni radiotelevisive
Art. 11 Luoghi o edifici destinati all’esercizio pubblico del culto
Art. 12 Luoghi o edifici destinati a servizi rituali, preghiera, meditazione o alla prestazione
di servizi cerimoniali
Art. 13 Sepolture e cimiteri
CAPO III
Libertà collettiva
Sezione I
Associazioni con finalità di religione o di culto
Associazioni filosofiche e non confessionali
Art. 14 Soggetti
Art. 15 Registri territoriali
Art. 16 Requisiti per l’iscrizione
Art. 17 Effetti dell’iscrizione
Art. 18 Risorse economiche
Sezione II
Confessioni religiose
Art. 19 Soggetti
Art. 20 Registro nazionale
Art. 21 Requisiti per l’iscrizione
Art. 22 Iscrizione
Art. 23 Contenuti del registro nazionale
Art. 24 Effetti dell’iscrizione
Art. 25 Modifiche dello statuto
Art. 26 Ministri di culto
Art. 27 Matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate
Art. 28 Condizioni relative ai coniugi e al celebrante
Art. 29 Procedimento di trascrizione
Art. 30 Effetti della trascrizione
Art. 31 Intese
Art. 32 Commissione tecnica
Art. 33 Sottoscrizione e legge di approvazione
Sezione III
Disciplina fiscale
Art. 34 Regime tributario
Art. 35 Attività non lucrative di utilità sociale
Art. 36 Destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone
Fisiche
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 37 Delega al Governo per la redazione di un Testo Unico delle leggi in materia di
libertà
di coscienza e di religione
Art. 38 Copertura finanziaria
Art. 39 Entrata in vigore
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
- La presente legge tutela l’esercizio individuale e collettivo della libertà di coscienza e di
religione; disciplina la condizione giuridica delle associazioni con finalità di religione o di
culto, delle associazioni filosofiche e non confessionali, delle confessioni religiose;
stabilisce la procedura per la stipulazione delle intese con le confessioni religiose di cui
all’art. 8, comma 3, Cost.
- Restano salve le disposizioni emanate in esecuzione, approvazione e attuazione di
accordi o intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
- Le confessioni religiose, le associazioni con finalità di religione o di culto, le associazioni
filosofiche e non confessionali che hanno personalità giuridica secondo un ordinamento
statale straniero restano regolate dall’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
- La legge del 24 giugno 1929, n. 1159, e il regio decreto del 28 febbraio 1930, n. 289, sono
abrogati.
Art. 2
Principi fondamentali
- La libertà di coscienza e di religione è garantita nel rispetto della Costituzione nonché
dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali
relativi ai diritti inviolabili dell’uomo e al divieto di discriminazioni.
- La presente legge concorre all’attuazione del principio costituzionale di laicità, inteso
come salvaguardia della libertà di coscienza e di religione in regime di pluralismo religioso
e culturale.
- Le disposizioni della presente legge sono da intendere come «livelli essenziali» e
«determinazione dei principi fondamentali» ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), e
comma 3 della Costituzione.
CAPO II
Libertà individuale
Art. 3
Contenuti
- La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare, individualmente
o collettivamente, in pubblico o in privato, la propria religione o la propria credenza
filosofica e non confessionale, di farne propaganda, di osservarne i riti o le pratiche.
- La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di mutare la propria religione
o credenza, di non averne alcuna, nonché il diritto di recedere liberamente da formazioni
sociali religiose o filosofiche e non confessionali.
- L’appartenenza a formazioni sociali religiose o filosofiche e non confessionali non
pregiudica la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.
- Nessuno può essere obbligato a manifestare la propria religione o credenza, né a
partecipare a riti e cerimonie fatte salve le ragioni di servizio. La protezione dei dati
personali in materia di religione o credenza è assicurata in conformità alle norme vigenti.
Art. 4
Limiti
- La libertà di manifestare la propria religione o la propria credenza può essere sottoposta
soltanto alle limitazioni derivanti dalla Costituzione e dalla legge in attuazione di beni
costituzionali di pari valore. Tali limitazioni devono conformarsi ai principi di
ragionevolezza, necessità e proporzionalità.
Art. 5
Obiezione di coscienza
1.Tutti hanno diritto di agire in conformità ai dettami della propria coscienza, nel rispetto
dei diritti altrui e dei doveri inderogabili di solidarietà sanciti dalla Costituzione.
- I casi e le modalità per l’esercizio dell’obiezione di coscienza sono disciplinati dalla legge
dello Stato.
- Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 4, e 10, comma 2, l’obiezione di
coscienza all’interno delle strutture pubbliche o convenzionate è esercitata nel rispetto dei
principi di cui all’art. 97, comma 2, della Costituzione e delle imprescindibili esigenze
dell’organizzazione del lavoro.
Art. 6
Libertà di coscienza e di religione del minore
- È tutelata la libertà di coscienza e di religione del minore.
- Il diritto-dovere dei genitori di educare la prole secondo le proprie convinzioni religiose
e filosofiche è esercitato nel rispetto della personalità dei figli, della loro salute psico-fisica
e comunque dell’interesse superiore del minore.
- Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età, o anche in età inferiore se riconosciuto
capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato nelle decisioni giudiziarie che lo
riguardano. A partire dai 14 anni di età, i minori possono compiere personalmente le
scelte in materia di religione o credenza, salvo il rispetto delle norme sulla responsabilità
genitoriale.
- I genitori non possono rifiutare, per motivi di religione o credenza, di sottoporre il
minore a trattamenti sanitari essenziali per la sua vita o per evitare danni irrimediabili alla
sua integrità fisica e psichica. Nel caso di rifiuto dei genitori, il giudice adotta i
provvedimenti adeguati a tutelare l’interesse superiore del minore e del suo diritto
costituzionale alla salute.
Art. 7
Istruzione
- Nelle scuole di ogni ordine e grado, l’istruzione è impartita e organizzata nel rispetto
della libertà di coscienza e di religione degli alunni, dei genitori e dei docenti, senza
discriminazioni.
- La frequenza di insegnamenti religiosi è facoltativa e non può comportare alcuna forma
di discriminazione.
- Su richiesta degli alunni e dei loro genitori, le istituzioni scolastiche possono
organizzare ed accogliere attività finalizzate allo studio del fatto religioso e delle sue
implicazioni e avvalersi dell’ausilio di incaricati designati dalle associazioni con finalità di
religione o di culto, dalle associazioni filosofiche e non confessionali e dalle confessioni
religiose iscritte nei registri di cui agli articoli 15 e 20 della presente legge. Tali attività
rientrano nell’ambito delle iniziative integrative e di promozione culturale, sociale e civile
previste dall’ordinamento scolastico.
Art. 8
Rapporti di lavoro
- Nei rapporti di lavoro sono vietate le indagini sulle opinioni in materia religiosa e ogni
forma di discriminazione fondata sulla religione o credenza. Il divieto opera al momento
dell’assunzione, in costanza del rapporto di lavoro e all’atto del licenziamento.
- I datori di lavoro pubblici e privati adottano azioni positive per contrastare
discriminazioni nell’ambiente di lavoro fondate sulla religione o credenza.
- I contratti di lavoro assicurano il diritto di libertà di religione o credenza in conformità
ai principi costituzionali, nel quadro della legislazione vigente in materia e tenendo conto
dell’organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate, in base al
contratto di lavoro, per osservare giorni di riposo o di festività previsti dalla propria
religione o credenza sono recuperate in altri giorni lavorativi, senza diritto a compenso
straordinario. Restano comunque salve le esigenze dei servizi essenziali previsti
dall’ordinamento e quelle dell’organizzazione del lavoro.
- Quanti prestano attività lavorativa alle dipendenze di un’organizzazione di tendenza
sono tenuti ad un atteggiamento di buona fede e rispetto nei confronti dell’etica del datore
di lavoro. Non sussiste discriminazione quando, per la natura delle attività professionali
svolte o del contesto in cui sono espletate, il rispetto dei princìpi cui s’ispira
l’organizzazione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello
svolgimento del lavoro professionale.
Art. 9
Assistenza spirituale e morale
- Nelle Forze armate, di polizia e dell’ordine, o altri corpi assimilati, negli ospedali, case di
cura o di assistenza, negli istituti di prevenzione e pena e nelle altre strutture che
comportino restrizioni alla libertà personale è assicurata la libertà di religione o credenza,
compatibilmente con le specifiche condizioni ed esigenze di organizzazione, servizio e
sicurezza delle strutture coinvolte.
- Ai fini di cui al comma 1, ogni individuo ha diritto di ricevere, su sua richiesta o dei
propri familiari, l’assistenza spirituale e morale dei rappresentanti delle associazioni con
finalità di religione o di culto, delle associazioni filosofiche e non confessionali e delle
confessioni religiose di appartenenza iscritte nei registri di cui agli articoli 15 e 20 della
presente legge.
- Compatibilmente con le esigenze di organizzazione interna e di spesa, le strutture di cui
al comma 1 assicurano ai soggetti che lo richiedano l’adempimento delle prescrizioni in
materia alimentare e di astensione dal lavoro legate alla propria religione o credenza;
assicurano altresì la ricezione di pubblicazioni di natura religiosa o filosofica e non
confessionale e l’esposizione di immagini o simboli della propria religione o credenza negli
spazi personali riservati.
- In caso di decesso nel corso del servizio, della degenza o della detenzione nelle strutture
di cui al comma 1, sono adottate misure necessarie ad assicurare la celebrazione di esequie
in conformità alla volontà espressa in vita dalla persona e, comunque, in mancanza di
dichiarazioni di volontà, in conformità alle cerimonie della religione o credenza del
defunto o dei familiari.
- Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
- 400, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti
definiscono le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo. Gli schemi di
regolamento sono trasmessi alle Camere, per l’espressione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione.
Art. 10
Programmi in materia religiosa nelle trasmissioni radiotelevisive
- Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce nelle sue trasmissioni il rispetto
del pluralismo in materia religiosa. Il contratto nazionale di servizio tra la società
concessionaria e lo Stato assicura ai soggetti registrati di cui al Capo III della presente
legge adeguati spazi di trasmissione, a livello nazionale o locale, in orari di buon ascolto.
- Le altre emittenti radiotelevisive, fatte salve le imprese di tendenza, ove trasmettano
programmi in materia religiosa, devono assicurare il rispetto del pluralismo nelle
partecipazioni.
- Le comunicazioni commerciali audiovisive in materia religiosa devono garantire parità
di condizioni economiche ai richiedenti.
Art. 11
Luoghi o edifici
destinati all’esercizio pubblico del culto
- La disponibilità di luoghi o edifici di culto è tutelata come condizione essenziale per
l’esercizio della libertà di culto garantita a tutti dalla Costituzione.
- Nel rispetto del pluralismo religioso e culturale, gli enti territoriali competenti,
attraverso gli strumenti urbanistici, assicurano la previsione di spazi e strutture da
destinare all’esercizio pubblico del culto, tenendo conto delle specifiche esigenze religiose
della popolazione.
- Il perseguimento del fine di religione o di culto non può costituire motivo di preclusione
al mutamento della destinazione d’uso di edifici già esistenti, nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti e della normativa in tema di igiene e di sicurezza.
- Nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti urbanistici e governo del
territorio, le associazioni con finalità di religione o di culto collegate a una confessione
religiosa ai sensi dell’art. 15, comma 6, e le confessioni religiose iscritte nei registri di cui
all’art. 20 possono ricevere dagli enti territoriali competenti contributi pubblici e ottenere
agevolazioni al fine di adibire all’esercizio pubblico del culto edifici esistenti o di
costruirne nuovi da destinare al medesimo uso.
- Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto non possono essere sottratti alla loro
destinazione, neppure per effetto di alienazioni, fino a che la destinazione stessa sussista
realmente o non sia cessata con il consenso della confessione religiosa interessata o
dell’associazione collegata ad una confessione registrata ai sensi dell’art. 15, comma 6. I
medesimi edifici non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per
gravi ragioni, sentite le confessioni e associazioni interessate.
- Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici destinati
al culto pubblico per l’esercizio delle sue funzioni, senza congruo avviso.
Art. 12
Luoghi o edifici destinati a servizi rituali, preghiera, meditazione
o alla prestazione di servizi cerimoniali
- Nel rispetto del pluralismo religioso e culturale e della normativa vigente in materia di
strumenti urbanistici e governo del territorio, gli enti territoriali competenti, tenendo
conto delle specifiche esigenze della popolazione, possono contribuire con finanziamenti,
agevolazioni e assegnazione di aree all’apertura di luoghi o edifici destinati dalle
associazioni registrate ai sensi del Capo III a servizi rituali, preghiera, meditazione o alla
prestazione di servizi cerimoniali.
- Il perseguimento del fine di religione o di culto o filosofico e non confessionale non può
costituire motivo di preclusione al mutamento della destinazione d’uso di edifici già
esistenti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e della normativa in tema di
igiene e di sicurezza.
- Agli edifici di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni dell’articolo 2645 ter del
codice civile.
Art. 13
Sepolture e cimiteri
- Il trattamento delle salme e la sepoltura dei defunti sono eseguiti nel rispetto delle
cerimonie della religione o credenza propria del defunto, compatibilmente con le norme
vigenti in materia di polizia mortuaria.
- I cimiteri e i crematori sono dotati di sale idonee al fine di consentire le cerimonie di
commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
CAPO III
Libertà collettiva
Sezione I
Associazioni con finalità di religione o di culto
Associazioni filosofiche e non confessionali
Art. 14
Soggetti
- Rientrano nella categoria di cui alla presente sezione le associazioni, con o senza
personalità giuridica, che abbiano fine costitutivo e prevalente di religione o di culto, o
filosofico e non confessionale, che operino a livello locale o nazionale e siano iscritte nei
registri territoriali di cui all’art. 15.
- Per associazioni a carattere nazionale si intendono quelle che operano in almeno cinque
regioni.
- Agli effetti della presente legge, si considerano di religione o di culto i fini, e correlative
attività, diretti: all’esercizio del culto, all’assistenza spirituale e alla formazione dei soggetti
ad essa addetti, all’educazione religiosa, alla istituzione o gestione di luoghi o edifici
destinati a servizi rituali, preghiera e meditazione.
- Agli effetti della presente legge, si considerano filosofici e non confessionali i fini, e correlative
attività, diretti: allo studio e alla promozione delle concezioni filosofiche e non confessionali,
all’assistenza morale e alla formazione dei soggetti ad essa addetti, alla istituzione o gestione di
luoghi o edifici destinati alla prestazione di servizi cerimoniali.
- Agli effetti della presente legge, si considerano comunque attività diverse da quelle di
religione o di culto, nonché da quelle filosofiche e non confessionali: le attività di
assistenza e beneficenza, di promozione sociale e volontariato, di istruzione, educazione e
cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
- Le associazioni di cui al presente articolo possono acquistare la personalità giuridica
alle condizioni previste dal codice civile. Per le associazioni collegate a una confessione
religiosa registrata ai sensi dell’art. 20 è fatta salva la competenza attribuita dallo statuto
all’autorità confessionale circa le attività di religione e di culto e gli organi
dell’associazione.
Art. 15
Registri territoriali
- È istituito presso le Prefetture il registro territoriale delle associazioni con finalità
costitutive e prevalenti di religione o di culto o con finalità filosofiche e non confessionali.
- Il registro è diviso in due sezioni: A. Associazioni con finalità di religione e di culto. B.
Associazioni con finalità filosofiche e non confessionali.
- Tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, con o senza
personalità giuridica, possono iscriversi nel registro della Prefettura nel cui territorio di
competenza è situata la sede associativa principale.
- La domanda d’iscrizione è presentata al Prefetto dal soggetto che rappresenta
l’associazione a norma di statuto, ovvero da un suo delegato ed è corredata dallo statuto e
dalla documentazione di cui al successivo art. 16. Accertata l’esistenza dei requisiti di cui
agli artt. 14 e 16 della presente legge, il Prefetto provvede all’iscrizione entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda.
- La domanda deve contenere anche l’indicazione dei nominativi:
- a) dei soggetti deputati a svolgere attività di assistenza spirituale e morale all’interno delle
strutture di cui all’art. 9; gli organi che detengono i registri procedono all’iscrizione dei
nominativi dopo aver verificato la sussistenza e autenticità della designazione e il rispetto
delle limitazioni stabilite in via generale dalla legge per motivi di sicurezza;
- b) dei soggetti deputati a celebrare matrimoni civili per delegazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 3, del D.P. R. 3 novembre 2000 n. 396; gli organi che detengono i registri
procedono all’iscrizione dei nominativi dopo aver verificato la sussistenza e autenticità
della designazione e il rispetto delle condizioni richieste dalla disposizione regolamentare
richiamata.
- Qualora un’associazione intenda collegarsi ad altra associazione presente nei registri
territoriali, o ad una confessione religiosa presente nel registro nazionale di cui all’art. 20,
la relativa domanda di iscrizione, o di modifica dell’iscrizione, nei registri territoriali è
accompagnata dall’atto di riconoscimento e approvazione rilasciato dall’associazione o
dalla confessione religiosa già iscritta.
- La perdita dei requisiti di cui all’art. 14, la cessazione delle attività o la modifica dei
vincoli di collegamento di cui al comma 6 comportano la cancellazione dell’ente dai
registri territoriali o la tempestiva rettifica della sua iscrizione.
- Il Ministro dell’interno, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, emana, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
regolamento che disciplina il procedimento di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni nei registri territoriali, nonché la periodica revisione dei medesimi registri.
Art. 16
Requisiti per l’iscrizione
- Ai fini dell’iscrizione nei registri territoriali, l’associazione deve essere costituita con
scrittura privata autenticata e registrata o con atto pubblico.
- Dallo statuto deve risultare:
- a) la denominazione e la sede dell’ente;
- b) la specificazione del fine costitutivo e prevalente di religione o di culto, o filosofico e
non confessionale, e delle correlative attività;
- c) l’indicazione della rappresentanza legale dell’associazione;
- d) le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e le regole di
ammissione all’associazione, salve le garanzie di cui all’art. 14, comma 6, della presente
legge;
- e) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le relative modalità di
approvazione da parte degli organi statutari;
- f) la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati,
anche in forme indirette;
- g) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività statutarie
costitutive e prevalenti;
- h) le modalità di scioglimento dell’associazione, con l’obbligo di devolvere il patrimonio
residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a
associazioni similari per finalità e attività.
Art. 17
Effetti dell’iscrizione
- Con l’iscrizione nei registri territoriali, le associazioni con finalità di religione o di culto,
o filosofiche e non confessionali possono:
- a) svolgere attività finalizzate allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni ai sensi
dell’art. 7, comma 3;
- b) curare, nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti urbanistici e
governo del territorio, l’istituzione o la gestione dei luoghi o edifici di cui all’art. 12, e, nel
caso di associazioni collegate ad una confessione religiosa registrata, anche dei luoghi o
edifici di cui all’art. 11;
- c) curare le cerimonie di commemorazione e commiato dei defunti, anche negli appositi
spazi delle aree cimiteriali, in conformità alle norme vigenti;
- d) svolgere attività di assistenza spirituale e morale ai sensi dell’art. 9;
- e) curare la celebrazione di matrimoni civili per delegazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3,
del D.P. R. 3 novembre 2000 n. 396, nel rispetto delle condizioni richieste dagli artt. 106,
109, 110 del codice civile;
- f) stipulare accordi di collaborazione con enti e istituzioni, sia pubbliche che private, per
favorire il perseguimento dei fini e lo svolgimento delle attività costitutive e prevalenti
dell’associazione;
- g) stipulare con le amministrazioni pubbliche convenzioni finalizzate alla concessione a
titolo non oneroso di beni mobili ed immobili in caso di manifestazioni ed iniziative
temporanee organizzate dall’associazione;
- h) avere in comodato, non a titolo provvisorio, beni mobili o immobili appartenenti a enti
territoriali per lo svolgimento delle attività costitutive e prevalenti dell’associazione.
- Le associazioni con finalità di religione o di culto, o filosofiche e non confessionali,
iscritte nei registri territoriali godono delle agevolazioni di cui alla Sezione III del presente
Capo.
- Sono libere e non soggette a tassazione le collette e le affissioni effettuate in conformità
ai fini statutari all’interno o all’ingresso dei luoghi o edifici di cui al comma 1, lett. b).
Art. 18
Risorse economiche
- Fatto salvo l’obbligo di cui all’art.16, comma 2, lett. e), le associazioni con fine di
religione o di culto, o filosofico e non confessionale traggono le risorse economiche per il
loro funzionamento e lo svolgimento delle loro attività da quote e contributi volontari
degli associati, da eventuali proventi dei beni mobili e immobili dell’associazione, da
erogazioni liberali di terzi, da contributi di istituzioni ed enti pubblici.
Sezione II
Confessioni religiose
Art. 19
Soggetti
- Agli effetti della presente legge, sono considerate confessioni religiose le formazioni
sociali con fine costitutivo e prevalente di religione o di culto, dotate di struttura
organizzativa propria e autonoma, anche di tipo federativo, e che rappresentano una
specifica comunità di fedeli in tutto il territorio nazionale.
- Per l’identificazione della natura religiosa della confessione valgono i criteri che
qualificano nell’ordinamento dello Stato i fini e le correlative attività di religione o di culto.
- Agli effetti della presente legge, si considerano comunque attività diverse da quelle di
religione o di culto le attività di assistenza e beneficenza, di promozione sociale e
volontariato, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a
scopo di lucro.
Art. 20
Registro nazionale
- È istituito presso il Ministero dell’interno il registro nazionale delle confessioni religiose
o del loro ente esponenziale.
- La confessione religiosa in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 può chiedere
l’iscrizione nel registro nazionale. L’iscrizione è disposta con decreto del Ministro
dell’interno. Con l’iscrizione la confessione religiosa acquista la personalità giuridica.
- Nel registro nazionale è disposta l’iscrizione anche delle confessioni religiose e degli enti
di culto già riconosciuti ai sensi delle norme abrogate sui «culti ammessi».
- Le associazioni collegate ad una confessione religiosa, ai sensi dell’art. 15, comma 6, e
che hanno personalità giuridica, sono annotate nel registro nazionale accanto alla
confessione religiosa.
- Restano salve le disposizioni emanate in esecuzione, approvazione e attuazione di
accordi o intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
- Il Ministro dell’interno, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, emana, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
regolamento che disciplina il procedimento di iscrizione, annotazione e cancellazione nel
registro nazionale, nonché la periodica revisione del medesimo registro.
Art. 21
Requisiti per l’iscrizione
- Per ottenere l’iscrizione nel registro nazionale, la confessione religiosa deve essere
rappresentata giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano, o di un paese dell’Unione
europea avente domicilio in Italia. L’atto costitutivo e lo statuto predisposti per l’iscrizione
devono essere redatti con atto pubblico.
- Dallo statuto e dalla documentazione allegata devono risultare:
- a) la natura religiosa della confessione ai sensi dell’art. 19 della presente legge;
- b) la denominazione e la sede della confessione religiosa o dell’ente esponenziale;
- c) le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento;
- d) i documenti atti a comprovare le risorse economiche della confessione o dell’ente
esponenziale in relazione alle finalità perseguite.
Art. 22
Iscrizione
- La domanda di iscrizione nel registro delle confessioni religiose è presentata al Ministro
dell’interno dal soggetto che rappresenta la confessione religiosa, a norma di statuto,
ovvero da un suo delegato, ed è corredata dallo statuto e dalla documentazione di cui
all’articolo 21. La domanda deve contenere anche l’indicazione dei nominativi dei ministri
di culto di cui all’art. 26, commi 2 e 3.
- Il Ministro dell’interno, accertata l’esistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli
articoli 19 e 21, provvede con decreto sulla domanda di iscrizione entro centottanta giorni
dal suo ricevimento.
- Qualora sia necessario integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al
comma 2, il Ministro dell’interno ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei
successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Nell’ulteriore termine
di trenta giorni, il Ministro dell’interno accoglie la domanda d’iscrizione o la rigetta
dandone motivata comunicazione ai richiedenti.
- In caso di dubbi sulla sussistenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione, entro il termine
di cui al comma 2, il Ministro dell’interno può richiedere il parere, non vincolante, del
Consiglio di Stato, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.
- Qualora sia stato richiesto il parere del Consiglio di Stato, il termine previsto dal comma
2 è prorogabile per un massimo di novanta giorni, entro i quali il Ministro si pronuncia, in
ogni caso, sulla domanda.
Art. 23
Contenuti del registro nazionale
- Il registro nazionale delle confessioni religiose deve contenere:
- a) la denominazione e la sede della confessione religiosa o dell’ente esponenziale;
- b) i nominativi dei legali rappresentanti;
- c) le norme di funzionamento essenziali e i poteri degli organi di rappresentanza della
confessione religiosa;
- d) i nominativi dei ministri di culto di cui all’art. 26, commi 2 e 3;
- e) l’iscrizione dei provvedimenti di cui all’art. 25.
- Le limitazioni dei poteri degli organi di rappresentanza della confessione religiosa sono
opponibili ai terzi in buona fede dalla loro pubblicazione nel registro delle confessioni
religiose.
Art. 24
Effetti dell’iscrizione
- Con l’iscrizione nel registro nazionale, le confessioni religiose possono:
- a) svolgere attività finalizzate allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni ai sensi
dell’art. 7, comma 3;
- b) svolgere attività di assistenza spirituale ai sensi dell’art. 9;
- c) curare l’istituzione o la gestione dei luoghi o edifici destinati all’esercizio pubblico del
culto, di cui all’art. 11;
- d) curare i riti di commemorazione e commiato dei defunti, anche negli appositi spazi
delle aree cimiteriali, in conformità alle norme vigenti;
- e) curare la celebrazione di matrimoni che possono essere trascritti ai sensi dell’art. 27;
- f) stipulare accordi di collaborazione con enti e istituzioni, sia pubbliche che private, per
favorire il perseguimento dei loro fini e lo svolgimento delle loro attività costitutive e
prevalenti;
- g) chiedere la stipulazione di un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione.
- Le confessioni religiose iscritte nel registro nazionale godono delle agevolazioni di cui
alla Sezione III del presente Capo.
- Sono libere e non soggette a tassazione le collette e le affissioni effettuate all’interno o
all’ingresso dei luoghi o edifici destinati all’esercizio pubblico del culto ai sensi dell’art. 11.
Art. 25
Modifiche dello statuto
- Ogni mutamento sostanziale nei fini, nella destinazione del patrimonio e nei requisiti di
cui all’art. 21 deve essere comunicato al Ministro dell’interno per l’iscrizione nel registro
delle confessioni religiose. L’iscrizione è effettuata entro novanta giorni dalla
comunicazione, sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 19 e 21
della presente legge. La decisione di rigetto deve essere motivata. Le modifiche statutarie
sono opponibili ai terzi in buona fede dalla loro iscrizione nel registro.
- In caso di mutamento che determini la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel
registro delle confessioni religiose, il Ministro dell’interno, con decreto, dispone la
cancellazione dal registro della confessione religiosa, sentiti i suoi legali rappresentanti.
- Il decreto di cancellazione è comunicato al rappresentante legale della confessione e alle
Prefetture. Dalla data del decreto, la confessione religiosa cessa di avere personalità
giuridica agli effetti civili.
- Nel caso di cui ai commi 2 e 3, le associazioni collegate ai sensi dell’art. 15, comma 6,
possono mantenere l’iscrizione nei registri territoriali come associazioni con finalità di
religione o di culto sempre che persistano le condizioni richieste dalla presente legge, fatta
salva la rettifica dei dati.
Art. 26
Ministri di culto
- Le confessioni religiose designano, senza ingerenza dello Stato, i soggetti deputati a
svolgere le funzioni di ministro di culto.
- Con la domanda di iscrizione nel registro nazionale di cui all’art. 20, le confessioni
religiose indicano i nominativi dei ministri da iscrivere nel medesimo registro ai fini di cui
ai successivi commi 4 e 5. Gli organi che detengono il registro procedono all’iscrizione dei
ministri dopo aver verificato la sussistenza e autenticità della designazione confessionale e
il rispetto delle limitazioni stabilite in via generale dalla legge per motivi di sicurezza.
- Alle medesime condizioni, su richiesta delle confessioni interessate, nel registro
nazionale di cui all’art. 20 sono iscritti anche i ministri di culto la cui nomina sia stata
approvata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1159 del 1929.
- I ministri di culto iscritti nel registro nazionale possono prestare l’assistenza spirituale ai
sensi dell’art. 9 della presente legge.
- Se in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’UE, i ministri di
culto iscritti nel registro nazionale possono celebrare matrimoni destinati alla trascrizione
civile ai sensi dell’art. 27.
- In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 2 si procede alla cancellazione
dell’iscrizione del nominativo del ministro dal registro nazionale.
Art. 27
Matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate:
- I matrimoni celebrati davanti a ministri di culto iscritti nel registro nazionale, ai sensi
dell’art. 26, commi 2 e 5, possono ottenere il riconoscimento degli stessi effetti dei
matrimoni civili, attraverso la trascrizione in apposita sezione dei registri dello stato civile.
Tali matrimoni sono regolati dalle disposizioni del capo III, titolo VI, libro I del codice
civile e dalle disposizioni che seguono.
- Con l’entrata in vigore della presente legge, ogni disposizione che rinvii al matrimonio
celebrato davanti a ministri di «culti ammessi» nello Stato deve intendersi riferita al
matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate.
.
Art. 28
Condizioni relative ai coniugi e al celebrante
- Possono contrarre matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose
registrate i soggetti che, alla data di celebrazione, hanno i requisiti richiesti dal diritto
italiano per contrarre matrimonio davanti all’ufficiale dello stato civile.
- Per il celebrante valgono le condizioni di cui all’art. 26, comma 5. Al venir meno di tali
condizioni, il ministro di culto iscritto perde la facoltà di celebrare matrimoni ai sensi
dell’art. 27.
Art. 29
Procedimento di trascrizione
- All’atto della richiesta di pubblicazioni, coloro che intendano celebrare matrimonio ai
sensi dell’art. 27 devono dichiarare tale intento all’ufficiale dello stato civile, indicare il
comune di celebrazione del matrimonio e i nominativi del celebrante e del delegato a
sostituirlo in caso d’impedimento, nonché allegare gli originali delle dichiarazioni di
disponibilità del celebrante e del delegato a collaborare al procedimento di trascrizione.
- L’ufficiale dello stato civile, effettuate le pubblicazioni e accertata la mancanza di
opposizioni e impedimenti, rilascia ai nubendi, in duplice originale, un certificato di nulla
osta attestante l’inesistenza di ostacoli alla trascrizione. Il nulla osta deve contenere
l’indicazione del comune in cui sarà celebrato il matrimonio e i nominativi del celebrante e
del delegato. Un originale del nulla osta deve essere consegnato dai nubendi al celebrante.
- Al momento della celebrazione, davanti al celebrante e alla presenza di almeno due
testimoni, i nubendi devono dichiarare la volontà di contrarre matrimonio destinato alla
trascrizione civile. Di seguito, il celebrante deve dare lettura degli articoli 29 e 30 della
Costituzione e degli articoli del codice civile concernenti i diritti e doveri dei coniugi e deve
informare della possibilità d’inserire nell’atto destinato alla trascrizione dichiarazioni
relative alla scelta del regime patrimoniale e al riconoscimento di figli.
- Subito dopo la celebrazione, il ministro deve redigere l’originale dell’atto di celebrazione
da inviare per la trascrizione. L’atto deve contenere la sottoscrizione dei nubendi e dei
testimoni, il nominativo del celebrante, la menzione dell’avvenuta lettura degli articoli 29
e 30 della Costituzione e degli articoli del codice civile inerenti ai diritti e doveri dei
coniugi, nonché le dichiarazioni eventualmente rese dai coniugi. L’omessa lettura degli
articoli della Costituzione e del codice civile osta alla valida trascrizione del matrimonio.
- Non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione, il ministro deve trasmettere
all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato l’originale
dell’atto da trascrivere insieme all’originale del nulla osta e, contestualmente, deve dare
avviso ai contraenti dell’avvenuta trasmissione. L’ufficiale dello stato civile, verificata la
regolarità dell’atto di celebrazione e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la
trascrizione dell’atto di celebrazione entro le ventiquattro ore successive e ne dà notizia al
celebrante.
- Quando, per qualsiasi causa, la trasmissione dell’atto originale da trascrivere sia stata
omessa o effettuata oltre il quinto giorno dalla celebrazione, l’ufficiale dello stato civile
può procedere alla trascrizione soltanto su richiesta congiunta dei due contraenti, dopo
aver accertato che gli stessi abbiano conservato ininterrottamente lo stato civile libero dal
momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione. Restano salvi i diritti
legittimamente acquisiti dai terzi.
Art. 30
Effetti della trascrizione
- Il matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate ha effetti
civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi
ragione, abbia effettuato la trascrizione dell’atto oltre le ventiquattro ore dal suo
ricevimento tempestivo. Le dichiarazioni dei coniugi relative alla scelta del regime
patrimoniale e al riconoscimento di figli, inserite nell’atto trasmesso all’ufficiale dello stato
civile, sono opponibili ai terzi dal momento della trascrizione.
- Il matrimonio trascritto ai sensi della presente legge può essere impugnato davanti ai
giudici civili per le stesse cause per le quali è ammessa l’impugnazione del matrimonio
celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili possono essere dichiarati per le stesse cause e in base alle stesse norme previste per
lo scioglimento dei matrimoni celebrati davanti all’ufficiale dello stato civile.
Art. 31
Intese
- La confessione religiosa iscritta nel registro nazionale di cui all’art. 20 può chiedere la
stipulazione di un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.
- L’istanza è presentata al Presidente del Consiglio dei ministri dal rappresentante della
confessione, a norma di statuto, e deve essere accompagnata dai documenti di cui
all’articolo 21 della presente legge, unitamente ad ogni altro documento che la confessione
ritenga utile ai fini della stipulazione dell’intesa e della determinazione dei suoi contenuti.
- Se l’istanza è presentata da una confessione religiosa non registrata, il Presidente del
Consiglio invita la confessione interessata ad avviare preliminarmente il procedimento per
la registrazione, ai sensi della presente legge, e a riproporre l’istanza una volta iscritta nel
registro nazionale di cui all’art. 20.
- Il Presidente del Consiglio decide sull’istanza entro centottanta giorni dal suo
ricevimento. Il rigetto dell’istanza deve essere adeguatamente motivato. Se l’istanza è
accolta, il Presidente del Consiglio delega il Sottosegretario di Stato, segretario del
Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa ed invita la confessione religiosa a
indicare il proprio incaricato della conduzione della trattativa.
- La trattativa è condotta sulla base delle proposte formulate dalla confessione religiosa in
seno alla Commissione tecnica di cui al successivo art. 32.
- Al termine della trattativa, il Sottosegretario di Stato trasmette al Presidente del
Consiglio, con propria relazione, il progetto di intesa. In caso contrario, trasmette il
verbale di esito negativo, insieme alle osservazioni della confessione religiosa.
- Il Presidente del Consiglio sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e informa il Parlamento con una relazione sui principi e sui contenuti del
progetto di intesa.
- In caso di rilievi, il Presidente del Consiglio rimette il testo al Sottosegretario di Stato
per la procedura negoziale di modifica. Il progetto d’intesa modificato è deliberato dal
Consiglio dei ministri.
Art. 32
Commissione tecnica
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituita una Commissione tecnica con il
compito di assistere il Sottosegretario di Stato nelle trattative e assicurare la conformità
del testo dell’intesa ai principi costituzionali.
- La Commissione è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero
dell’interno, o da un suo delegato, e da dirigenti di prima fascia o equiparati delle
amministrazioni interessate. La Commissione è di volta in volta integrata da esperti
designati dalla confessione religiosa che ha chiesto la stipulazione dell’intesa. Il Presidente
della Commissione è scelto tra le categorie indicate dall’articolo 29, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
Art. 33
Sottoscrizione e legge di approvazione
- Conclusa positivamente la procedura negoziale, l’intesa è sottoscritta dal Presidente del
Consiglio dei ministri e dal rappresentante della confessione religiosa di cui all’articolo 31,
comma 2, della presente legge.
- Il disegno di legge di approvazione dell’intesa è presentato dal Governo al Parlamento.
Ad esso è allegato il testo dell’intesa.
- La procedura prevista dalla presente sezione si applica anche in caso di modificazione,
su richiesta dello Stato o della confessione religiosa, di un’intesa già approvata con legge.
Sezione III
Disciplina fiscale
Art. 34
Regime tributario
- Agli effetti tributari, gli enti iscritti nei registri di cui agli artt. 15 e 20 della presente
legge sono equiparati agli enti aventi finalità di beneficenza e di istruzione.
- Le attività diverse da quelle costitutive e prevalenti svolte dagli enti di cui al comma 1
restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario
previsto per le medesime.
Art. 35
Attività non lucrative di utilità sociale
- Limitatamente all’esercizio delle attività elencate all’art. 10, comma 1, lett. a), del
decreto legislativo. del 4 dicembre 1997, n. 460, agli enti iscritti nei registri di cui agli
articoli 15 e 20 del presente capo si applicano le disposizioni del decreto legislativo,
esclusa la prescrizione di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), a condizione che per tali attività
siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’art. 20-bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
Art. 36
Destinazione volontaria del due per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
- A decorrere dall’anno finanziario_________, ciascun contribuente può destinare il due
per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una
associazione o confessione registrata, di cui al Capo III della presente legge.
- Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte
effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
- Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e le corresponsione delle somme
spettanti all’ente scelto dal contribuente, nonché le ulteriori disposizioni applicative del
presente comma, compreso il limite massimo di spesa da autorizzare annualmente.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 37
Delega al Governo per la redazione di un Testo Unico delle leggi
in materia di libertà di coscienza e di religione
- Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante il testo unico delle leggi in materia di libertà di coscienza e di religione mediante il
coordinamento, la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge.
- Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere al fine
dell’espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per
materia entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del decreto. Decorso tale termine
senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di competenza, il decreto legislativo
può essere comunque adottato.
- Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1,
nel rispetto delle procedure e dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge,
il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
Art. 38
Copertura finanziaria
……………..
Art. 39
Entrata in vigore
………………
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